IVA
Soglia di compensazione del credito IVA più bassa
Il DL 16/2012 porta il tetto massimo di compensazione orizzontale del credito, annuale o trimestrale, da 10.000 a 5.000 euro
Per effetto delle novità introdotte dall’art. 8, comma 18 del DL 16/2012, il tetto massimo di compensazione orizzontale del credito IVA (annuale o trimestrale) che si intende utilizzare si abbassa da 10.000 a 5.000 euro.
Si ricorda, brevemente, che le limitazioni introdotte dal DL 78/2009, e i successivi chiarimenti emanati dall’Agenzia, prevedono che:
- il credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale, nonché quello relativo ai primi tre trimestri (dal modello TR), può essere compensato liberamente fino ad un importo di 10.000 euro (ora abbassato, come detto, a 5.000 euro);
- l’eventuale eccedenza di credito (che si intende compensare) rispetto al predetto importo può essere compensata solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (credito annuale), ovvero del modello TR (credito infrannuale);
- limitatamente al credito annuale, l’eventuale compensazione eccedente 15.000 euro, oltre alla previa presentazione della dichiarazione, comporta l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione stessa;
- nell’ambito dello stesso anno solare di riferimento, il soggetto IVA dispone di due plafond di 10.000 euro (ora 5.000), il primo riferito al credito IVA annuale, il secondo relativo ai crediti trimestrali;
- eventuali crediti residui, derivanti da annualità precedenti, possono essere utilizzati in compensazione anche nell’anno successivo, purché, entro la presentazione della dichiarazione IVA (ad esempio, il credito IVA dell’anno 2010, non interamente utilizzato nell’anno 2011, può essere utilizzato anche nel 2012, purché ciò avvenga prima della presentazione della dichiarazione del modello IVA 2012).
Come anticipato, il DL 16/2012 interviene modificando il quadro normativo descritto, sia pure limitandosi ad abbassare la predetta soglia di 10.000 euro a 5.000 euro, senza stabilire una precisa decorrenza in tal senso. Il successivo comma 20 del medesimo art. 8, tuttavia, prevede che “con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative” di quanto detto in precedenza.
Osservando che l’emanazione del provvedimento attuativo costituisce una mera facoltà (il legislatore utilizza il termine “possono”), dovrebbe essere pacifico che i soggetti passivi che alla data del 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto) abbiano già (in maniera del tutto legittima) utilizzato il plafond disponibile di 10.000 euro relativo al credito annuale dell’anno 2011, non possano ora incorrere in alcuna sanzione, atteso che, alla data in cui è avvenuta la compensazione (16 gennaio e 16 febbraio), la soglia era ancora pari a 10.000 euro.
Tuttavia, come detto, il descritto comportamento sembra oltremodo prudenziale, in quanto, in attesa di conoscere il pensiero dell’Agenzia, sarebbe più corretto sposare una chiave di lettura secondo cui la nuova soglia di 5.000 euro si renda applicabile solamente a partire dai crediti che maturano successivamente alla data del 2 marzo 2012, interessando quindi il credito del primo trimestre 2012 e quelli successivi.
Sul punto, tra l’altro, si ricorda che l’art. 3 dello Statuto del contribuente richiederebbe il rinvio all’anno successivo delle modifiche introdotte ai tributi periodici, nel cui ambito rientra l’IVA e, in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti (nel caso di specie, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o del modello TR per rispettare la nuova soglia di 5.000 euro) con scadenza antecedente al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma.
/ Sandro CERATO
Si ricorda, brevemente, che le limitazioni introdotte dal DL 78/2009, e i successivi chiarimenti emanati dall’Agenzia, prevedono che:
- il credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale, nonché quello relativo ai primi tre trimestri (dal modello TR), può essere compensato liberamente fino ad un importo di 10.000 euro (ora abbassato, come detto, a 5.000 euro);
- l’eventuale eccedenza di credito (che si intende compensare) rispetto al predetto importo può essere compensata solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (credito annuale), ovvero del modello TR (credito infrannuale);
- limitatamente al credito annuale, l’eventuale compensazione eccedente 15.000 euro, oltre alla previa presentazione della dichiarazione, comporta l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione stessa;
- nell’ambito dello stesso anno solare di riferimento, il soggetto IVA dispone di due plafond di 10.000 euro (ora 5.000), il primo riferito al credito IVA annuale, il secondo relativo ai crediti trimestrali;
- eventuali crediti residui, derivanti da annualità precedenti, possono essere utilizzati in compensazione anche nell’anno successivo, purché, entro la presentazione della dichiarazione IVA (ad esempio, il credito IVA dell’anno 2010, non interamente utilizzato nell’anno 2011, può essere utilizzato anche nel 2012, purché ciò avvenga prima della presentazione della dichiarazione del modello IVA 2012).
Come anticipato, il DL 16/2012 interviene modificando il quadro normativo descritto, sia pure limitandosi ad abbassare la predetta soglia di 10.000 euro a 5.000 euro, senza stabilire una precisa decorrenza in tal senso. Il successivo comma 20 del medesimo art. 8, tuttavia, prevede che “con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative” di quanto detto in precedenza.
Osservando che l’emanazione del provvedimento attuativo costituisce una mera facoltà (il legislatore utilizza il termine “possono”), dovrebbe essere pacifico che i soggetti passivi che alla data del 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto) abbiano già (in maniera del tutto legittima) utilizzato il plafond disponibile di 10.000 euro relativo al credito annuale dell’anno 2011, non possano ora incorrere in alcuna sanzione, atteso che, alla data in cui è avvenuta la compensazione (16 gennaio e 16 febbraio), la soglia era ancora pari a 10.000 euro.
Niente sanzioni per chi, al 2 marzo, ha usato il plafond di 10.000 euro
Più delicata potrebbe essere la situazione di coloro che, pur avendo un credito IVA superiore a 10.000 euro, alla suddetta data del 2 marzo abbiano già compensato, con altri tributi, importi inferiori a 10.000 euro ma superiori alla nuova soglia (ad esempio per 7.000 euro) e intendano ora utilizzare il credito residuo. In tal caso, per ragioni di prudenza, appare certamente consigliabile procedere alla previa presentazione della dichiarazione annuale (nel corso del presente mese di marzo) e “rinviare” la compensazione del credito residuo (compreso il residuo importo di 3.000 euro rispetto alla vecchia soglia di 10.000 euro) a partire dal 16 aprile prossimo.Tuttavia, come detto, il descritto comportamento sembra oltremodo prudenziale, in quanto, in attesa di conoscere il pensiero dell’Agenzia, sarebbe più corretto sposare una chiave di lettura secondo cui la nuova soglia di 5.000 euro si renda applicabile solamente a partire dai crediti che maturano successivamente alla data del 2 marzo 2012, interessando quindi il credito del primo trimestre 2012 e quelli successivi.
Sul punto, tra l’altro, si ricorda che l’art. 3 dello Statuto del contribuente richiederebbe il rinvio all’anno successivo delle modifiche introdotte ai tributi periodici, nel cui ambito rientra l’IVA e, in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti (nel caso di specie, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o del modello TR per rispettare la nuova soglia di 5.000 euro) con scadenza antecedente al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma.
/ Sandro CERATO
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