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giovedì 22 marzo 2012

Contenzioso Reclamo: confermato il «cumulo» dei termini

Contenzioso

Reclamo: confermato il «cumulo» dei termini

La circolare n. 9 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il nuovo procedimento dilata i termini per l’avvio dell’eventuale lite col Fisco
/ Martedì 20 marzo 2012
Trova conferma la linea di Eutekne.info quanto alla possibile stratificazione dei termini per il “reclamo” su quelli ordinariamente previsti in caso di accertamento con adesione e di spettanza della sospensione feriale dei termini processuali (si vedano “Reclamo e mediazione per le liti «bagatellari»” del 2 luglio 2011 e “Difficile coordinamento tra «reclamo» e riscossione concentrata” del 16 marzo 2012): in tal senso, infatti, si esprime la circolare n. 9 dell’Agenzia delle Entrate diramata ieri, che attesta con chiarezza la distinzione del nuovo istituto rispetto a quello dell’accertamento con adesione.
Indiscutibilmente, il nuovo articolo 17-bis inserito nel corpus del processo tributario prospetta un ambito oggettivo, quanto agli atti dell’Amministrazione finanziaria interessati, decisamente più ampio di quello proprio del DLgs. n. 218/1997, disciplinante l’accertamento con adesione.
Con il “reclamo” e/o la “mediazione”, infatti, le controversie che devono essere obbligatoriamente precedute dalla proposta, pena l’inammissibilità del ricorso e nei limiti del valore della lite previsto normativamente, riguardano:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle Entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità dinanzi alle Commissioni tributarie.
Restano, invece, esclusi dall’operatività dell’istituto:
- cartella di pagamento, salvo casi particolari che saranno oggetto di un prossimo approfondimento;
- avviso di intimazione di cui all’articolo 50, comma 2, del DPR n. 602/1973;
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- fermo di beni mobili registrati;
- atti relativi alle operazioni catastali.
Ruoli e silenzi-rifiuto reclamabili
Si riferiva, in premessa, come anche l’Agenzia delle Entrate, escludendo espressamente la sovrapposizione tra “accertamento con adesione” e “reclamo”, deponga per la potenziale dilazione dei termini di impugnazione dell’atto e, conseguentemente, laddove il reclamo abbia per oggetto un accertamento esecutivo, del pagamento delle imposte provvisoriamente dovute.
Con molta chiarezza, il documento di prassi precisa che “la notifica dell’istanza determina la data a partire dalla quale decorre un termine dilatorio per l’instaurazione della controversia. Durante il decorso di tale termine – individuato in novanta giorni dal primo periodo del comma 9 dell’articolo 17-bis – si svolge una fase amministrativa di esame preliminare della controversia il cui scopo è quello di consentire, all’Agenzia delle Entrate e al contribuente, di verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della lite”.
Il tutto, quindi, si riverbera positivamente sui termini del procedimento processuale, determinando come l’istanza debba essere presentata, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto che il contribuente intende impugnare: qualora si tratti di un avviso di accertamento, “in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione”.
Inoltre, al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, per l’espresso richiamo che l’articolo 17-bis, disciplinante il nuovo istituto, rivolge all’articolo 21 del DLgs. n. 546/1992, sì da tipizzarlo quale istituto processuale.
Perciò, per dirla con le parole di Eutekne.info di venerdì scorso, il risultato è che “la produzione del reclamo potrebbe essere teoricamente suscettibile di dilatare i tempi per il versamento del terzo delle maggiori imposte accertate anche sino a 150 giorni, per gli avvisi di accertamento per i quali non è possibile presentare istanza di accertamento con adesione – come nei casi degli atti concernenti studi di settore e il nuovo accertamento sintetico, stante l’obbligatoria fase contraddittoria preventiva alla notifica dell’atto – oppure sino a 240 giorni – per i restanti avvisi di accertamento per i quali il contribuente è nella facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione – successivi all’avvenuta notifica e ferma restando l’eventuale stratificazione della sospensione feriale dei termini processuali”.

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