Riscossione
Equitalia rende più «appetibile» la dilazione
La direttiva 7 permette la dilazione per i debiti sino a 20.000 euro, mentre l’indice Alfa non è più condizione necessaria per accedere al beneficio
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/ Venerdì 02 marzo 2012
La direttiva 7/2012 ( http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/capogruppo/files/it/Direttiva_n__7-2012.pdf ) di Equitalia, pubblicata ieri sul relativo sito internet, amplia l’accesso alle dilazioni dei ruoli, prevedendo, da un lato, che il limite al di sotto del quale la dilazione viene concessa su semplice istanza di parte passa da 5.000 a 20.000 euro, e, dall’altro, che, relativamente alle società e ai soggetti in contabilità ordinaria, l’indice Alfa non è più un requisito di accesso alla dilazione.
È noto che, in forza dell’art. 19 del DPR 602/73, l’Agente della riscossione può, su domanda del contribuente e previa dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica, concedere la rateazione dei carichi di ruolo, in un massimo di 72 rate mensili.
Con la direttiva del 13 maggio 2008 n. 17, Equitalia aveva affermato che, per ogni contribuente, per i debiti sino a 5.000 euro, la dilazione sarebbe stata concessa senza la necessità di allegazione di alcun documento atto a comprovare lo stato di difficoltà economica.
Ora, la soglia passa a 20.000 euro, la quale, come precisato nella direttiva 17, dovrebbe intendersi al netto degli sgravi effettuati e/o pagamenti parziali e senza computare interessi di mora e compensi di riscossione (tale aspetto non è pero specificato nella direttiva in commento).
Equitalia sostiene espressamente che “le istanze dovranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica”.
Viene inoltre elevato sino a 48 il numero massimo di rate concedibili in ragione del nuovo limite di 20.000 euro, ferma restando la misura minima di 100 euro per ciascuna rata.
Si rammenta che non è più applicabile quanto sostenuto nell’allegato 1 alla direttiva 17 richiamata, sul numero massimo di rate concedibili (in costanza della soglia dei 5.000 euro, le rate potevano essere da 18 a 36).
Per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria vengono riviste le istruzioni impartite con la direttiva del 6 ottobre 2008 n. 36, in merito alla documentazione da presentare. Nello specifico, per detti soggetti viene innalzato da 25.000 a 50.000 euro il limite al di sotto del quale non è necessario corredare la domanda di dilazione da una certificazione della situazione patrimoniale del contribuente (in sostanza, concernente gli indici di liquidità e l’indice Alfa di cui si dirà) sottoscritta da un professionista abilitato.
Sino alla direttiva pubblicata ieri, per le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria, l’accesso alla dilazione era subordinato all’esame di due indici:
- l’indice di liquidità, che doveva e deve essere minore di uno (liquidità differite+liquidità correnti/passività correnti);
- l’indice di Alfa, che doveva essere almeno pari a 3 (debito complessivo/valore della produzione x 100).
Ora, ferma restando la necessità che l’indice di liquidità sia inferiore a uno, non è più necessario, ai fini dell’accesso alla dilazione, l’esame dell’indice Alfa, il quale, come detto nella direttiva, è vagliato “esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili secondo il seguente prospetto”, che ovviamente sostituisce il precedente:
- per Alfa da 0 a 2, numero massimo di rate 18;
- per Alfa da 2,1 a 4, numero massimo di rate 36;
- per Alfa da 4,1 a 6, numero massimo di rate 48;
- per Alfa da 6,1 a 8, numero massimo di rate 60;
- per Alfa superiore a 8,1, numero massimo di rate 72.
Alfio CISSELLO
È noto che, in forza dell’art. 19 del DPR 602/73, l’Agente della riscossione può, su domanda del contribuente e previa dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica, concedere la rateazione dei carichi di ruolo, in un massimo di 72 rate mensili.
Con la direttiva del 13 maggio 2008 n. 17, Equitalia aveva affermato che, per ogni contribuente, per i debiti sino a 5.000 euro, la dilazione sarebbe stata concessa senza la necessità di allegazione di alcun documento atto a comprovare lo stato di difficoltà economica.
Ora, la soglia passa a 20.000 euro, la quale, come precisato nella direttiva 17, dovrebbe intendersi al netto degli sgravi effettuati e/o pagamenti parziali e senza computare interessi di mora e compensi di riscossione (tale aspetto non è pero specificato nella direttiva in commento).
Equitalia sostiene espressamente che “le istanze dovranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica”.
Viene inoltre elevato sino a 48 il numero massimo di rate concedibili in ragione del nuovo limite di 20.000 euro, ferma restando la misura minima di 100 euro per ciascuna rata.
Si rammenta che non è più applicabile quanto sostenuto nell’allegato 1 alla direttiva 17 richiamata, sul numero massimo di rate concedibili (in costanza della soglia dei 5.000 euro, le rate potevano essere da 18 a 36).
Per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria vengono riviste le istruzioni impartite con la direttiva del 6 ottobre 2008 n. 36, in merito alla documentazione da presentare. Nello specifico, per detti soggetti viene innalzato da 25.000 a 50.000 euro il limite al di sotto del quale non è necessario corredare la domanda di dilazione da una certificazione della situazione patrimoniale del contribuente (in sostanza, concernente gli indici di liquidità e l’indice Alfa di cui si dirà) sottoscritta da un professionista abilitato.
Non necessaria la relazione del professionista sino a 50.000 euro
Una novità molto importante riguarda il cosiddetto “indice Alfa”.Sino alla direttiva pubblicata ieri, per le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria, l’accesso alla dilazione era subordinato all’esame di due indici:
- l’indice di liquidità, che doveva e deve essere minore di uno (liquidità differite+liquidità correnti/passività correnti);
- l’indice di Alfa, che doveva essere almeno pari a 3 (debito complessivo/valore della produzione x 100).
Ora, ferma restando la necessità che l’indice di liquidità sia inferiore a uno, non è più necessario, ai fini dell’accesso alla dilazione, l’esame dell’indice Alfa, il quale, come detto nella direttiva, è vagliato “esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili secondo il seguente prospetto”, che ovviamente sostituisce il precedente:
- per Alfa da 0 a 2, numero massimo di rate 18;
- per Alfa da 2,1 a 4, numero massimo di rate 36;
- per Alfa da 4,1 a 6, numero massimo di rate 48;
- per Alfa da 6,1 a 8, numero massimo di rate 60;
- per Alfa superiore a 8,1, numero massimo di rate 72.
Alfio CISSELLO
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