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giovedì 29 marzo 2012

Iva

Reverse charge anche se il cessionario non è identificato in Italia

La precisazione fornita dalla ris. 28/2012 implica che l’IVA non deve essere assolta dal cedente, previamente identificato in Italia
/ Giovedì 29 marzo 2012
Nelle operazioni per le quali si considera debitore d’imposta il cessionario o committente, è quest’ultimo, anche se non stabilito in Italia, che deve identificarsi ai fini IVA per assolvere gli obblighi (formali e sostanziali) connessi alla cessione o alla prestazione di cui è parte.
Con questo importante principio, espresso dalla risoluzione n. 28 di ieri, 28 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che il debitore d’imposta sia il cedente o prestatore, ritenendo che il divieto di traslazione dell’obbligo d’imposta previsto dall’art. 17, comma 3, del DPR n. 633/1972 non operi laddove, in forza di disposizioni speciali, sia prevista l’applicazione del meccanismo del reverse charge.
Il dubbio interpretativo è stato sollevato in riferimento alle cessioni di rottami e di altri materiali di recupero, per le quali l’art. 74, comma 7, del DPR n. 633/1972 prevede che “al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo nel territorio dello Stato”. Tuttavia, la soluzione offerta dall’Agenzia è estensibile agli altri settori, disciplinati dall’art. 17, commi 5, 6 e 7, del DPR n. 633/1972 (es. mercato dell’oro, subappalti edili, ecc.), rispetto ai quali l’IVA è dovuta dal destinatario del bene o del servizio, in luogo del cedente o del prestatore.
Ipotizzando che né il cedente/prestatore né il cessionario/committente siano stabiliti in Italia, se l’operazione risulta ivi territorialmente rilevante, dovrebbe – in linea di principio – applicarsi la regola di cui all’art. 17, comma 3, del DPR n. 633/1972, secondo cui il reverse charge resta precluso qualora la cessione o la prestazione sia effettuata da un soggetto passivo non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, nei confronti di un cessionario o committente anch’esso non stabilito nel territorio nazionale.
Di conseguenza, gli obblighi IVA andrebbero adempiuti dal cedente/prestatore che, in quanto non stabilito in Italia, dovrebbe ivi identificarsi “direttamente” o per mezzo di un rappresentante fiscale, ripristinando così regola generale di cui all’art. 17, comma 1, del DPR n. 633/1972, che considera dovuta l’imposta in capo al cedente/prestatore.
Nella risoluzione in commento si afferma però che tale impostazione è derogata “tutte le volte in cui, in forza di disposizioni speciali, il debitore di imposta sia espressamente individuato, anche per le operazioni fra soggetti stabiliti in Italia, nel cessionario o committente”. In questi casi, “il debitore dell’imposta è da individuarsi in ogni caso nel cessionario, ove soggetto passivo ai fini IVA, anche se non avente né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e del fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini IVA in Italia”.
La risoluzione conclude precisando che il cessionario non stabilito, per assolvere l’obbligo d’imposta, “dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale”.
È opportuno osservare che l’Agenzia, a sostegno della propria interpretazione, non ha richiamato la circolare n. 11/2007 (§ 5.1). Eppure, in tale occasione, era già stato chiarito, ancorché rispetto alla disciplina anteriore alle novità introdotte, in materia di debitore d’imposta, dal DLgs. n. 18/2010, che, nel caso in cui appaltatore e subappaltatore siano entrambi soggetti esteri, non stabiliti in Italia, soltanto l’appaltatore, in quanto debitore d’imposta ex art. 17, comma 6, lett. a), del DPR n. 633/1972, è tenuto ad identificarsi in Italia.
Rilevanza per le cessioni di telefonini e dispositivi a circuito integrato
In ogni caso, è rispetto alla risoluzione n. 36/2011 (§ C), avente per oggetto le cessioni di telefonini e di dispositivi a circuito integrato, anch’esse soggette a reverse charge, che le nuove indicazioni dell’Agenzia assumono rilevanza.
È stato infatti specificato che il destinatario della cessione, anche se non residente, ma identificato in Italia, è obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente. Andava, quindi, definitivamente chiarito se il reverse charge si applicasse anche nell’ipotesi in cui il cessionario non residente fosse privo di identificazione in Italia, posto che – a rigori – la soluzione affermativa, già riconosciuta dalla circolare n. 11/2007, si pone in contrasto con lo status (di “soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato”) richiesto al cessionario dagli artt. 17, comma 5, e 74, comma 7, del DPR. n. 633/1972, così come interpretato dalla risoluzione n. 36/2011.

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