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venerdì 9 marzo 2012

Iva Spesometro per tutte le operazioni dei professionisti

Iva

Spesometro per tutte le operazioni dei professionisti

Lo implica il DL 16/2012, distinguendo, per la comunicazione delle operazioni, tra obbligo o meno di emissione della fattura

/ Giovedì 08 marzo 2012
L’art. 2, comma 6, del DL 2 marzo 2012, n. 16, contiene importanti modifiche alla disciplina della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 3.000 euro, di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
In particolare, le modifiche apportate sono le seguenti:
- abolizione della soglia minima di 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, con conseguente inclusione nella comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le operazioni attive e passive effettuate (analogamente a quanto già accadeva in passato per gli elenchi clienti e fornitori);
- mantenimento della soglia minima di 3.600 euro per la comunicazione delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Rinviando ad un precedente intervento per le problematiche connesse all’entrata in vigore delle predette novità (si veda “Decorrenza incerta per le modifiche allo spesometro” del 28 febbraio 2012), in questa sede si intende focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti critici che derivano dalle modifiche apportate dal DL “semplificazioni”.
In primo luogo, diventa determinante la distinzione tra operazioni con obbligo o meno di emissione della fattura, in quanto solamente per le prime viene eliminato il riferimento alla soglia minima di 3.000 euro, con conseguente inclusione di tutte le operazioni attive e passive effettuate, a prescindere dall’importo.
Tale modifica, se, da un lato, apporta senz’altro una semplificazione nell’individuazione delle operazioni da inserire nella comunicazione, dall’altro introduce alcuni elementi critici. In particolare, si ricorda che l’obbligo di emissione della fattura dipende dal soggetto che pone in essere l’operazione e non dalla qualifica della controparte (privato o soggetto passivo IVA). Ad esempio, in capo ai professionisti (medici, avvocati, notai, ecc.) sussiste sempre l’obbligo di emissione della fattura, e ciò a prescindere dalla natura del committente, ragion per cui tali soggetti dovranno inserire nella comunicazione tutte le operazioni effettuate nello svolgimento dell’attività professionale.
Tale estensione, se da un lato, come già detto, semplifica l’operato dei soggetti in questione, dall’altro lo complica, in quanto sarà necessario reperire tutti i codici fiscali dei clienti con i quali sono state poste in essere le operazioni (elemento non obbligatorio nella compilazione della fattura, ndr), in quanto tale dato sarà senz’altro da indicare nella comunicazione (il cui contenuto, tra l’altro, dovrà essere adattato alle modifiche introdotte dal legislatore).
In questo ambito, sembra difficile poter sostenere che le modifiche introdotte decorrano già per la comunicazione relativa all’anno 2011, pena l’apertura della stagione di “caccia” ai codici fiscali relativi ai clienti con i quali sono state poste in essere le operazioni nel corso del 2011.
In secondo luogo, la scelta del legislatore di mantenere la soglia minima di 3.600 euro, IVA compresa, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione, lascia inalterati i problemi già affrontati per la compilazione della comunicazione per l’anno 2010, soprattutto in relazione alle casistiche dei contratti tra di loro collegati, delle operazioni con corrispettivo periodico determinato, senza dimenticare le difficoltà relative all’obbligo di identificazione dei soggetti privati a fronte di operazioni sopra soglia (ferma restando l’esclusione delle operazioni il cui pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate).
Più opportuno distinguere in base alla natura del soggetto
Ora, pur apprezzando lo sforzo del legislatore di voler introdurre minori complicazioni nella gestione dell’adempimento in questione (è infatti difficile poter parlare di vera semplificazione), sarebbe stato forse più opportuno (ed in sede di conversione in legge ci sarebbe il tempo ed il modo di procedere) distinguere non tanto in funzione dell’obbligo di emissione della fattura, bensì in relazione alla natura del soggetto acquirente/committente, mantenendo una soglia minima (3.000 o 3.600 a seconda della presenza o meno della fattura) solamente laddove tale soggetto non agisca nell’esercizio d’impresa o arte e professione.
In tal modo, si eviterebbe a numerosi soggetti di reperire i codici fiscali dei clienti per operazioni di importo sotto la soglia minima, con evidente semplificazione nella gestione quotidiana di molte imprese e professionisti. E ciò non vanificherebbe in alcun modo il reperimento di informazioni rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico in capo alle persone fisiche, in quanto per un proficuo utilizzo di tale strumento di accertamento appare indubitabile che rilevino solamente spese e consumi al di sopra di un certo importo.
 / Sandro CERATO

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