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mercoledì 14 marzo 2012

Contenzioso

Rebus decorrenza per il nuovo procedimento di reclamo

La norma fa riferimento alla data di notifica, il che può causare dubbi applicativi
/ Mercoledì 14 marzo 2012
A partire dagli atti notificati dal prossimo 1° aprile 2012, se si tratta di provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro, è necessario, in luogo del ricorso, notificare apposito atto di reclamo alla Direzione provinciale o alla DRE.
Sulle varie problematiche che tale procedura comporta, alcune delle quali già affrontate (si veda “Nell’atto di reclamo vanno indicate sia mediazione che annullamento” dello scorso 20 febbraio, e “Per il reclamo, da chiarire il valore della lite negli accertamenti su perdite fiscali” dello scorso 15 febbraio), avremo modo di soffermarci in altri interventi.
Ora, è bene delineare con certezza il momento di decorrenza del nuovo istituto, visto che, come prevede, senza ombra di dubbio, l’art. 17-bis del DLgs. 546/92, la mancata o tardiva presentazione del reclamo causa l’inammissibilità del ricorso. Quindi, se il contribuente, errando sul momento di decorrenza della norma, notifica il ricorso in luogo del reclamo, rischia l’inammissibilità, e ciò anche nel caso opposto, quindi notifica del reclamo anzichè del ricorso (il punto sarà trattato in successivi interventi, ma in questa sede si anticipa che il rischio relativo alla potenziale inammissibilità deriva dal fatto che alla notifica del ricorso deve seguire, sempre a pena di decadenza, la costituzione in giudizio, entro i successivi trenta giorni, il che comporta problemi se la parte notifica il reclamo invece del ricorso o viceversa).
Il decreto 98 del 2011 prevede che il nuovo procedimento di reclamo si applichi agli atti notificati dal prossimo 1° aprile 2012: quando, con esattezza, l’accertamento, o, più in generale, l’atto reclamabile, è notificato?
È noto che la notifica, in punto perfezionamento, è una fase “spezzata”, posto che, nei confronti del notificante/Agenzia delle Entrate, essa si perfeziona con la consegna dell’atto all’agente notificatore o con la data di spedizione, mentre, nei confronti del notificatario, essa si perfeziona con la ricezione dell’atto.
È necessario un chiarimento ufficiale
A nostro avviso, con la consegna all’agente notificatore/spedizione l’iter del procedimento notificatorio ha avuto inizio, quindi è questa la data che vale come linea di demarcazione: ovvero, se la consegna/spedizione è avvenuta dal 2 aprile in poi (il 1° aprile cade di domenica), l’atto è reclamabile, se avvenuta sino al 31 marzo, l’atto è ricorribile.
È comunque auspicabile una certa flessibilità da parte delle Commissioni tributarie in merito alla fase transitoria, le quali potrebbero fare uso della rimessione in termini, ove il contribuente, errando, rischi l’inammissibilità per tardività.
Il legislatore, dal canto suo, avrebbe potuto individuare un momento di decorrenza più certo, come è successo nel caso degli accertamenti esecutivi (ove, inizialmente, quale data di inizio del nuovo sistema di riscossione, la versione originaria dell’art. 29 del DL 78/2010 faceva riferimento alla data di notifica). Nella menzionata ipotesi, si è scelto di fare riferimento non alla data di notifica, data, come visto, per certi versi ambigua, ma alla data di emissione del provvedimento.
Se questa fosse stata la scelta del legislatore, nessun dubbio si sarebbe sollevato, in quanto sarebbe stato sufficiente riferirsi alla data di sottoscrizione dell’accertamento o del ruolo.

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