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giovedì 1 marzo 2012

Iva Credito IVA non riportabile se la dichiarazione è omessa

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Credito IVA non riportabile se la dichiarazione è omessa

Per far valere il credito, meglio presentare istanza di rimborso nel termine biennale

/ Mercoledì 29 febbraio 2012
Il contribuente non può riportare in dichiarazione il credito IVA dell’anno precedente se, per tale annualità, ha omesso la presentazione della relativa dichiarazione. È quanto emerge dalla sentenza n. 15/3/12 della C.T. Prov. di Alessandria del 9 febbraio 2012.
In sede di controllo automatizzato della dichiarazione IVA di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato l’inserimento di un ingente credito IVA derivante dall’anno precedente. Poiché per quest’ultimo periodo d’imposta non era stata presentata alcuna dichiarazione, da cui sarebbe stato possibile verificare la coincidenza del credito riportato nell’anno successivo, l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 54-bis, comma 2, lettera b), del DPR 633/1972, aveva disconosciuto tale credito IVA. Dalla sua cancellazione in dichiarazione era scaturita, quindi, l’iscrizione a ruolo della parte di esso illegittimamente utilizzato in detrazione, oltre sanzioni e interessi.
Avverso la cartella di pagamento proponeva ricorso il contribuente, invocando il suo diritto a riportare il credito IVA risultante dall’anno precedente, come desumibile dall’esame dei registri IVA, nonché dalla comunicazione annuale dei dati IVA regolarmente trasmessa per tale anno. Il ricorrente allegava, inoltre, documentazione di prassi che confermava il suo diritto.
L’Ufficio, invece, ribadiva la correttezza del suo operato alla luce dell’art. 8, comma 2, del DPR 322/1998, in base al quale la dichiarazione assumerebbe un ruolo indispensabile ai fini della determinazione della posizione fiscale del contribuente, nonché dell’art. 30, comma 1, del DPR 633/1972, per cui, se dalla dichiarazione annuale risulta un credito IVA, il contribuente ha diritto di computare l’importo in detrazione nell’anno successivo: disposizione da cui l’Ufficio farebbe discendere la necessità della presentazione della dichiarazione IVA per poter riportare il credito emergente nell’anno successivo. Infine, la difesa erariale citava copia giurisprudenza di legittimità a favore della sua tesi.
Al di là delle specifiche posizioni assunte dalle parti nel caso odierno, si evidenzia che la questione è, in generale, piuttosto controversa. L’Amministrazione finanziaria, infatti, con la risoluzione n. 74 del 19 aprile 2007, ha affermato che “l’eccedenza di credito IVA maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa, potrà essere computata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto” (spirato tale termine, garantito dal DPR 633/72 sin dalla riforma del 1997, il credito non viene “perso”, rimanendo al contribuente la procedura di “rimborso anomalo” prevista dall’art. 21 del DLgs. 546/92); l’unico limite è rappresentato dal fatto che, come stabilito nel predetto documento di prassi, l’esistenza del credito deve essere verificata dall’Ufficio a seguito di accertamento induttivo, ex art. 55 del DPR 633/1972, sull’annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa.
La Suprema Corte, invece, ha ripetutamente stabilito che la mancata esposizione dell’eccedenza d’imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre tale eccedenza nell’anno successivo, ai sensi degli artt. 30 e 55 del DPR 633/1972, ma non implica che il contribuente perda il diritto di chiedere la ripetizione dell’indebito entro i termini e alle condizioni di legge (ex plurimis Cass. n. 16477/2004, n. 17158/2005, n. 17067/2006, n. 16257/2007, n. 433/2008, n. 7172/2009, n. 12041/2009, n. 11737/2011 e n. 19326/2011).
I giudici alessandrini, aderendo al filone giurisprudenziale di legittimità, hanno deciso che il contribuente non poteva esporre nella dichiarazione IVA il credito derivante dall’anno precedente per cui non aveva presentato la relativa dichiarazione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto anche se le spese di giudizio sono state compensate perché il collegio ha ritenuto sussistente un “indubbio contrasto tra alcuni contenuti della risoluzione prodotta dal contribuente (n. 74/E/2007) e l’interpretazione della Suprema Corte”.
È appena il caso di segnalare che, invece, l’anno scorso, la C.T. Reg. Milano, con la sentenza n. 15/46/11, aveva stabilito che la pretesa del contribuente di portare in detrazione l’eccedenza derivante dall’annualità a suo tempo omessa, nel termine del biennio, è sempre pacifica e fondata.
In conclusione, quindi, alla luce di quanto sin qui esposto, il contribuente che volesse far valere un credito IVA emergente da un’annualità per la quale è stata omessa la presentazione della dichiarazione, potrebbe o riportare il credito nella dichiarazione successiva, con probabile contestazione da parte del Fisco e soccombenza in Cassazione in caso di ricorso, oppure richiedere all’Ufficio l’accertamento induttivo, ex art. 55 del DPR 633/1972, per l’anno per cui è stata omessa la dichiarazione, ovvero, se più opportuno, presentare istanza di rimborso nel termine biennale previsto dall’art. 21 del DLgs. 546/1992.
 / Alessandro BORGOGLIO

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