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Ricorsi Tributari

mercoledì 14 marzo 2012

Contenzioso

La sentenza sull’avviso di classamento va annotata negli atti catastali

Il Decreto «semplificazioni fiscali» impone l’aggiornamento degli atti catastali alla luce delle sentenze delle Commissioni tributarie
/ Lunedì 12 marzo 2012
Tra le novità apportate dal Decreto “semplificazioni fiscali” (DL n. 16/2012) vi è anche una disposizione che introduce una nuova norma nel DLgs. 546/92, che disciplina, come noto, il contenzioso tributario.
Si tratta dell’art. 12 del menzionato Decreto, che introduce l’art. 69-bis nel DLgs. 546/92, relativo agli effetti delle sentenze delle Commissioni tributarie in merito agli atti del Catasto.
È purtroppo noto che le sentenze delle Commissioni tributarie, di fatto, sono esecutive nel senso proprio del termine solo con la formazione del giudicato (quindi o con il decorso del termine per l’appello/ricorso per Cassazione o con il deposito della sentenza della Suprema Corte, salvo che si tratti di sentenza di cassazione con rinvio): infatti, prima di tale momento non è possibile né iniziare l’espropriazione forzata né dare avvio al giudizio di ottemperanza.
In coerenza con quanto esposto, la novella legislativa stabilisce che, qualora il contribuente abbia presentato ricorso contro un avviso di classamento, nel momento in cui la sentenza passa in giudicato, “la segreteria ne rilascia copia munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l’ufficio dell’Agenzia del Territorio provvede all’aggiornamento degli atti catastali”.
Questo vale anche nel caso di accoglimento parziale del ricorso.
Occorre precisare che la fattispecie concerne i ricorsi notificati avverso le operazioni catastali di cui all’art. 2, comma 2, del DLgs. 546/92, quindi le liti, promosse dai singoli possessori, inerenti l’intestazione, la delimitazione, il classamento dei terreni, la ripartizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella e la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.
Obbligo vigente anche senza giudicato
In tal caso, però, l’aggiornamento dei dati catastali, di fatto, avviene anche ove la sentenza non sia ancora passata in giudicato.
L’art. 12 del DL n. 16/2012, infatti, al comma 4 specifica che, fermo restando quanto previsto dall’art. 69-bis del DLgs. 546/92, le sentenze che non costituiscono ancora titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali, con modalità individuate da un provvedimento direttoriale dell’Agenzia del Territorio, da approvarsi entro novanta giorni dalla data in vigore del predetto Decreto.

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