revisione degli enti locali
Revisori degli enti locali, in Gazzetta le «nuove» regole
Pubblicato il DM che attua le disposizioni del DL 138/2011: in sede di prima applicazione, richiesta d’iscrizione nell’elenco entro il 4 aprile
/ Mercoledì 21 marzo 2012
In base al citato comma 25 dell’art. 16, infatti, a partire dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore del DL, i revisori sono scelti mediante estrazione da un elenco, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al DLgs. n. 39/2010 e gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il DL prevedeva, inoltre, che, entro due mesi dall’entrata in vigore della L. di conversione, un decreto del Ministero dell’Interno dovesse stabilire i criteri per l’inserimento nell’elenco. In seguito, l’art. 29, comma 11-bis del DL n. 216/2011 (“Milleproroghe”) ha disposto la proroga di nove mesi dell’entrata in vigore del nuovo sistema.
Come già spiegato su Eutekne.info dal Consigliere del CNDCEC delegato agli Enti pubblici, Giosuè Boldrini (si vedano “In arrivo il decreto sui revisori degli enti locali, gli interessati presentino domanda” e “Per i revisori degli enti locali, presentare l’istanza prima che il DM entri in vigore”), il DM stabilisce che l’iscrizione nell’elenco debba avvenire con l’iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica del richiedente e, una volta accertato il possesso dei requisiti, in relazione a tipologia e dimensione demografica degli enti locali raggruppati in 3 fasce: fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti; fascia 2: Comuni da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane; fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e Province.
Per essere inseriti nell’elenco della fascia 1, i richiedenti devono essere in possesso dell’iscrizione, da almeno due anni, nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commerciali ed esperti contabili e del conseguimento, nel periodo 1° gennaio-30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
Per l’inserimento nella fascia 2, invece, sono richiesti, l’iscrizione nel Registo o all’Ordine da almeno cinque anni, l’aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti in un ente locale per tre anni e il conseguimento, sempre tra il 1° gennaio e il 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi nelle stesse materie citate per la fascia 1. Con riferimento alla fascia 3, non cambia il numero di crediti formativi (sempre 10), ma l’iscrizione in Registro od Ordine dev’essere di almeno 10 anni e devono essere stati svolti almeno due incarichi di revisore in enti locali, ciascuno per tre anni.
In sede di prima applicazione di tali disposizioni, inoltre, l’art. 4 del DM prevede che: per la fascia 1, fermo restando il requisito dell’iscrizione, è necessario aver avanzato, entro il prossimo 4 aprile, data di entrata in vigore del decreto ministeriale, richiesta di svolgere la funzione di organo di revisione di ente locale e aver conseguito almeno 15 crediti formativi nelle materie citate, acquisiti nel triennio 2009-2011; per le fasce 2 e 3, fermi restando i requisiti su iscrizione e incarichi pregressi, il conseguimento di almeno 15 crediti formativi. Di fatto, quindi, come già anticipato nei giorni scorsi, il Ministero darà corso alla formazione del nuovo elenco prima del decorso dei 9 mesi previsti dal Milleproroghe.
In relazione a modalità e termini, a regime la richiesta andrà presentata al Ministero – Dipartimento per gli affari interni e territoriali in modalità telematica, nelle pagine del sito dedicate, compilando la sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello, contenente la possibilità d’indicare uno o più ambiti provinciali nei quali si è disponibili ad assumere l’incarico, all’interno della propria Regione di riferimento. Il termine per presentare le domande sarà fissato con un avviso pubblicato in Gazzetta e sul sito del Ministero.
Entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, poi, il Dipartimento del Ministero, previa verifica della documentazione, provvede a formare l’elenco da cui verranno estratti i revisori fino al 28 febbraio 2013. Verrà poi fissato un termine non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione di un avviso, entro il quale i soggetti già iscritti nell’elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il possesso dei requisiti. Il medesimo avviso sancirà la possibilità di presentare domanda d’iscrizione anche per i soggetti non ancora iscritti nell’elenco valido. Dal 1° marzo al 31 dicembre 2013, i nominativi saranno estratti dall’elenco così aggiornato.
Infine, per la fase a regime, che decorre dal 1° gennaio 2014, il mantenimento nell’elenco sarà soggetto all’onere di dimostrare il permanere dei requisiti, secondo modalità e termini comunicati con apposito avviso, che stabilirà anche la possibilità di presentare domanda d’iscrizione per nuovi soggetti.
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