redditi diversi
Redditi di capitale e capital gain, arrivano le istruzioni
La circolare 11/2012 dell’Agenzia delle Entrate analizza le modifiche del DL 138/2011, che hanno introdotto l’aliquota unica del 20%
/ Giovedì 29 marzo 2012
L’Agenzia delle Entrate ha diramato ieri, 28 marzo 2012, la circolare n. 11, che analizza il regime dei redditi di capitale e dei redditi di natura finanziaria, ridisegnato dal DL 138/2011 con l’obiettivo di sostituire le aliquote del 12,50% e del 27% delle ritenute e delle imposte sostitutive che gravano su tali redditi con l’aliquota unica del 20%.
Il corposo documento presenta la struttura delle altre circolari che l’Amministrazione finanziaria ha rilasciato in occasione delle precedenti riforme sulla materia: in particolare, come era stato fatto con la C.M. n. 165/E del 24 giugno 1998, sono analizzate in dettaglio tutte le norme modificate, dando un ampio spazio al regime transitorio previsto dal DL 138/2011 per l’affrancamento delle plusvalenze latenti al 31 dicembre 2011 (si veda “Regime transitorio del capital gain, prima scadenza al 31 marzo 2012” di oggi).
Non sfugge neanche la tempistica adottata dall’Agenzia per il rilascio della circolare: tra pochi giorni, infatti (il 31 marzo 2012), scade il primo termine di legge previsto dal Legislatore, rappresentato dalla comunicazione da effettuare all’intermediario presso cui sono intrattenuti rapporti in regime di risparmio amministrato al fine di optare per l’affrancamento dei titoli detenuti (si tratta, naturalmente, di un termine a cui sono soggetti i soli contribuenti che intendano adeguare il valore dei titoli pagando la relativa imposta sostitutiva).
Un primo importante chiarimento della circolare riguarda la circostanza per cui la ritenuta deve essere prelevata nella misura del 20% anche se essa è operata a titolo di acconto; si tratta di una questione sulla quale l’Amministrazione finanziaria non si era ancora pronunciata, e che nasceva dal fatto che la norma fa riferimento ai “redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria”, circostanza che autorizzava anche una lettura per cui le modifiche avrebbero riguardato i soli proventi corrisposti ai soggetti non imprenditori (quando, tipicamente, le ritenute sono operate a titolo di acconto nei confronti dei soggetti imprenditori).
La circolare esamina, poi, tutto il sistema di decorrenze previsto dal DL 138/2011 e dai successivi decreti (in primis il DL 216/2011). In linea generale, la nuova aliquota del 20% si applica ai redditi di capitale esigibili, nonché ai redditi diversi di natura finanziaria, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012; tuttavia, i provvedimenti correttivi hanno man mano esteso il criterio della maturazione a tutta una serie di proventi, tra cui gli interessi delle obbligazioni e quelli dei conti correnti, facendo di fatto diventare la maturazione il criterio generale (si veda “Per le obbligazioni, aliquota unica per i proventi maturati dal 2012” di oggi).
L’Agenzia delle Entrate esamina, inoltre, tutte le casistiche che, per ragioni di salvaguardia di interessi di natura pubblica, sono state escluse dall’applicazione dell’aliquota del 20% e hanno mantenuto il previgente regime impositivo. Tra queste, quella più importante riguarda i titoli pubblici (italiani ed esteri), che continuano a scontare l’aliquota del 12,50% sia per i redditi di capitale (interessi e scarti di emissione), sia per i redditi diversi di natura finanziaria.
Per quanto riguarda il regime dei dividendi, l’Agenzia delle Entrate conferma che la nuova aliquota del 20% sugli utili derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate (nulla cambia, infatti, per le partecipazioni qualificate) grava sui proventi percepiti dal 1° gennaio 2012, a nulla rilevando la data in cui la distribuzione è stata deliberata, che può essere anteriore a tale data. Viene, altresì, confermato il mantenimento del prelievo dell’11% sui proventi corrisposti a fondi pensione esteri. La circolare 11/2012 precisa poi che, per i dividendi corrisposti agli enti non commerciali, la ritenuta di acconto sulla quota imponibile passerà al 20%, in luogo della previgente misura del 12,50%.
Per quanto riguarda le gestioni individuali di portafoglio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che dal 2012 sono disapplicate, oltre alle ritenute e alle imposte sostitutive previste dall’art. 7, comma 3, del DLgs. 461/97:
- l’imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” non residenti (art. 2 del DLgs. 239/96);
- la ritenuta sugli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” residenti con scadenza inferiore ai 18 mesi;
- la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, indipendentemente dall’entità della giacenza media annua;
- la ritenuta sugli interessi dei conti correnti e depositi bancari esteri (art. 26, comma 3, del DPR 600/73);
- la ritenuta sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito, a prescindere dalla natura del titolo sottostante.
Il corposo documento presenta la struttura delle altre circolari che l’Amministrazione finanziaria ha rilasciato in occasione delle precedenti riforme sulla materia: in particolare, come era stato fatto con la C.M. n. 165/E del 24 giugno 1998, sono analizzate in dettaglio tutte le norme modificate, dando un ampio spazio al regime transitorio previsto dal DL 138/2011 per l’affrancamento delle plusvalenze latenti al 31 dicembre 2011 (si veda “Regime transitorio del capital gain, prima scadenza al 31 marzo 2012” di oggi).
Non sfugge neanche la tempistica adottata dall’Agenzia per il rilascio della circolare: tra pochi giorni, infatti (il 31 marzo 2012), scade il primo termine di legge previsto dal Legislatore, rappresentato dalla comunicazione da effettuare all’intermediario presso cui sono intrattenuti rapporti in regime di risparmio amministrato al fine di optare per l’affrancamento dei titoli detenuti (si tratta, naturalmente, di un termine a cui sono soggetti i soli contribuenti che intendano adeguare il valore dei titoli pagando la relativa imposta sostitutiva).
Un primo importante chiarimento della circolare riguarda la circostanza per cui la ritenuta deve essere prelevata nella misura del 20% anche se essa è operata a titolo di acconto; si tratta di una questione sulla quale l’Amministrazione finanziaria non si era ancora pronunciata, e che nasceva dal fatto che la norma fa riferimento ai “redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria”, circostanza che autorizzava anche una lettura per cui le modifiche avrebbero riguardato i soli proventi corrisposti ai soggetti non imprenditori (quando, tipicamente, le ritenute sono operate a titolo di acconto nei confronti dei soggetti imprenditori).
La circolare esamina, poi, tutto il sistema di decorrenze previsto dal DL 138/2011 e dai successivi decreti (in primis il DL 216/2011). In linea generale, la nuova aliquota del 20% si applica ai redditi di capitale esigibili, nonché ai redditi diversi di natura finanziaria, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012; tuttavia, i provvedimenti correttivi hanno man mano esteso il criterio della maturazione a tutta una serie di proventi, tra cui gli interessi delle obbligazioni e quelli dei conti correnti, facendo di fatto diventare la maturazione il criterio generale (si veda “Per le obbligazioni, aliquota unica per i proventi maturati dal 2012” di oggi).
L’Agenzia delle Entrate esamina, inoltre, tutte le casistiche che, per ragioni di salvaguardia di interessi di natura pubblica, sono state escluse dall’applicazione dell’aliquota del 20% e hanno mantenuto il previgente regime impositivo. Tra queste, quella più importante riguarda i titoli pubblici (italiani ed esteri), che continuano a scontare l’aliquota del 12,50% sia per i redditi di capitale (interessi e scarti di emissione), sia per i redditi diversi di natura finanziaria.
Per quanto riguarda il regime dei dividendi, l’Agenzia delle Entrate conferma che la nuova aliquota del 20% sugli utili derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate (nulla cambia, infatti, per le partecipazioni qualificate) grava sui proventi percepiti dal 1° gennaio 2012, a nulla rilevando la data in cui la distribuzione è stata deliberata, che può essere anteriore a tale data. Viene, altresì, confermato il mantenimento del prelievo dell’11% sui proventi corrisposti a fondi pensione esteri. La circolare 11/2012 precisa poi che, per i dividendi corrisposti agli enti non commerciali, la ritenuta di acconto sulla quota imponibile passerà al 20%, in luogo della previgente misura del 12,50%.
Per quanto riguarda le gestioni individuali di portafoglio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che dal 2012 sono disapplicate, oltre alle ritenute e alle imposte sostitutive previste dall’art. 7, comma 3, del DLgs. 461/97:
- l’imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” non residenti (art. 2 del DLgs. 239/96);
- la ritenuta sugli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” residenti con scadenza inferiore ai 18 mesi;
- la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, indipendentemente dall’entità della giacenza media annua;
- la ritenuta sugli interessi dei conti correnti e depositi bancari esteri (art. 26, comma 3, del DPR 600/73);
- la ritenuta sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito, a prescindere dalla natura del titolo sottostante.
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