Iva
Comunicazione delle dichiarazioni d’intento solo se si effettuano operazioni
Il DL 16/2012 stabilisce che l’obbligo non sussiste se il fornitore, ricevuta la dichiarazione, non pone in essere operazioni
/ Sabato 10 marzo 2012
L’art. 2, comma 4 del DL 16/2012 contiene importanti modifiche all’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute.
Come noto, la Finanziaria 2005, con decorrenza 1° gennaio 2005, ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo, a carico del fornitore dell’esportatore abituale, di comunicare all’Amministrazione finanziaria, in via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, le dichiarazioni d’intento emesse dai predetti esportatori abituali. Tale obbligo è stato previsto al fine di poter “mappare” le imprese che si qualificano come esportatori abituali, così da poter prevenire eventuali frodi IVA che si sono riscontrate in passato attraverso l’utilizzo di false dichiarazioni d’intento, ossia di dichiarazioni emesse da parte di soggetti che in realtà non presentano lo status di esportatore abituale (che si realizza allorché il volume di operazioni con l’estero superi il 10% del volume d’affari).
Il sistema introdotto nel 2005, che come detto individua il fornitore dell’esportatore abituale quale soggetto obbligato alla comunicazione, ha mostrato i suoi limiti, soprattutto considerando le pesanti sanzioni comminabili in capo al predetto fornitore nell’ipotesi di omessa o infedele comunicazione. In particolare, come precisato anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/2005, la sanzione in caso di omessa o infedele comunicazione è comminata nelle seguenti misure:
- dal 100% al 200% dell’imposta non applicata in relazione alle operazioni non imponibili di cui all’art. 8, lett. c), del DPR 633/72;
- da 258 a 2.065 euro in assenza di operazioni effettuate. In tale ultima ipotesi, infatti, non è possibile applicare una sanzione proporzionale all’imposta non applicata in quanto non è stata effettuata alcuna operazione.
Come anticipato, la disposizione normativa vigente prima delle modifiche apportate dal DL 16/2012, nello stabilire un termine “bruciante” per la comunicazione all’Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni d’intento ricevute ha creato non pochi problemi in capo agli operatori economici, ragion per cui il Governo, con l’approvazione del decreto sulle semplificazioni fiscali, ha previsto che la comunicazione deve essere presentata non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento, bensì “entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta”.
In buona sostanza, per effetto di tale modifica, l’obbligo di comunicazione non decorre dalla data in cui la dichiarazione d’intento è ricevuta, ma dal momento in cui, a seguito di tale dichiarazione, il soggetto (fornitore) pone in essere operazioni senza applicazione del tributo. Verificato tale momento, la comunicazione deve essere inviata entro il termine previsto per la liquidazione dell’IVA riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, lett. c), del DPR 633/72. Conseguentemente, laddove il fornitore abbia ricevuto la dichiarazione d’intento, ma non abbia effettuato alcuna operazione, l’obbligo di comunicazione non sussiste.
Dal nuovo quadro normativo emerge un’ulteriore considerazione, ed in particolare per quel che attiene all’applicazione della sanzione fissa, da 258 a 2.065 euro, per l’omessa comunicazione in assenza di operazioni. Tale fattispecie sanzionatoria, infatti, non potrà più realizzarsi, atteso che il solo ricevimento della dichiarazione d’intento costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l’invio della comunicazione, il cui obbligo, come detto, decorre solamente dal momento in cui sono state poste in essere operazioni senza applicazione del tributo.
Un’ultima osservazione attiene alla decorrenza della modifica normativa descritta, che sembra potersi applicare a tutte le comunicazioni il cui obbligo sorge a partire dal 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto), e quindi a partire dalle dichiarazioni d’intento ricevute a decorrere dalla predetta data. Esemplificando, la dichiarazione d’intento ricevuta in data 9 marzo 2012, deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria:
- entro il 16 aprile 2012, per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, se nel mese di marzo sono state effettuate operazioni senza applicazione del tributo;
- entro il 16 maggio 2012, per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale, se nel mese di marzo (ultimo mese del primo trimestre) sono state effettuate operazioni senza applicazione del tributo.
Al contrario, in assenza di operazioni, non sorge alcun obbligo di comunicazione, ferma restando la “facoltà” di presentare la comunicazione stessa entro le predette date, in quanto la scadenza dalla norma deve intendersi come termine ultimo per adempiere all’obbligo.
Come noto, la Finanziaria 2005, con decorrenza 1° gennaio 2005, ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo, a carico del fornitore dell’esportatore abituale, di comunicare all’Amministrazione finanziaria, in via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, le dichiarazioni d’intento emesse dai predetti esportatori abituali. Tale obbligo è stato previsto al fine di poter “mappare” le imprese che si qualificano come esportatori abituali, così da poter prevenire eventuali frodi IVA che si sono riscontrate in passato attraverso l’utilizzo di false dichiarazioni d’intento, ossia di dichiarazioni emesse da parte di soggetti che in realtà non presentano lo status di esportatore abituale (che si realizza allorché il volume di operazioni con l’estero superi il 10% del volume d’affari).
Il sistema introdotto nel 2005, che come detto individua il fornitore dell’esportatore abituale quale soggetto obbligato alla comunicazione, ha mostrato i suoi limiti, soprattutto considerando le pesanti sanzioni comminabili in capo al predetto fornitore nell’ipotesi di omessa o infedele comunicazione. In particolare, come precisato anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/2005, la sanzione in caso di omessa o infedele comunicazione è comminata nelle seguenti misure:
- dal 100% al 200% dell’imposta non applicata in relazione alle operazioni non imponibili di cui all’art. 8, lett. c), del DPR 633/72;
- da 258 a 2.065 euro in assenza di operazioni effettuate. In tale ultima ipotesi, infatti, non è possibile applicare una sanzione proporzionale all’imposta non applicata in quanto non è stata effettuata alcuna operazione.
Come anticipato, la disposizione normativa vigente prima delle modifiche apportate dal DL 16/2012, nello stabilire un termine “bruciante” per la comunicazione all’Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni d’intento ricevute ha creato non pochi problemi in capo agli operatori economici, ragion per cui il Governo, con l’approvazione del decreto sulle semplificazioni fiscali, ha previsto che la comunicazione deve essere presentata non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento, bensì “entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta”.
In buona sostanza, per effetto di tale modifica, l’obbligo di comunicazione non decorre dalla data in cui la dichiarazione d’intento è ricevuta, ma dal momento in cui, a seguito di tale dichiarazione, il soggetto (fornitore) pone in essere operazioni senza applicazione del tributo. Verificato tale momento, la comunicazione deve essere inviata entro il termine previsto per la liquidazione dell’IVA riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, lett. c), del DPR 633/72. Conseguentemente, laddove il fornitore abbia ricevuto la dichiarazione d’intento, ma non abbia effettuato alcuna operazione, l’obbligo di comunicazione non sussiste.
Dal nuovo quadro normativo emerge un’ulteriore considerazione, ed in particolare per quel che attiene all’applicazione della sanzione fissa, da 258 a 2.065 euro, per l’omessa comunicazione in assenza di operazioni. Tale fattispecie sanzionatoria, infatti, non potrà più realizzarsi, atteso che il solo ricevimento della dichiarazione d’intento costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l’invio della comunicazione, il cui obbligo, come detto, decorre solamente dal momento in cui sono state poste in essere operazioni senza applicazione del tributo.
Un’ultima osservazione attiene alla decorrenza della modifica normativa descritta, che sembra potersi applicare a tutte le comunicazioni il cui obbligo sorge a partire dal 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto), e quindi a partire dalle dichiarazioni d’intento ricevute a decorrere dalla predetta data. Esemplificando, la dichiarazione d’intento ricevuta in data 9 marzo 2012, deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria:
- entro il 16 aprile 2012, per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, se nel mese di marzo sono state effettuate operazioni senza applicazione del tributo;
- entro il 16 maggio 2012, per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale, se nel mese di marzo (ultimo mese del primo trimestre) sono state effettuate operazioni senza applicazione del tributo.
Al contrario, in assenza di operazioni, non sorge alcun obbligo di comunicazione, ferma restando la “facoltà” di presentare la comunicazione stessa entro le predette date, in quanto la scadenza dalla norma deve intendersi come termine ultimo per adempiere all’obbligo.
Nessun commento:
Posta un commento