IRAP
Mancata deduzione dell’IRAP: ritornano i rimborsi IRPEF/IRES
Lo stabilisce il DL semplificazioni fiscali, riproponendo quanto già contenuto nella prima bozza del DL 201/2011
/ Martedì 06 marzo 2012
Potranno essere presentate le istanze di rimborso dell’IRPEF/IRES versata in eccesso nei periodi d’imposta precedenti al 2012, qualora, per detti periodi:
- non sia stata operata alcuna deduzione dell’IRAP dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, pur sussistendone le condizioni;
- la deduzione sia stata effettuata in misura pari al 10%, inferiore a quella che sarebbe stata eseguita in base alle regole applicabili dal 2012.
È quanto prevede l’art. 4 comma 12 del DL 16/2012, che ha allo scopo introdotto il comma 1-quater all’interno dell’art. 2 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011). Sono stati quindi fugati i dubbi, sollevati anche su queste colonne (si veda “Reddito d’impresa, deducibilità IRAP ancora da chiarire” del 31 gennaio 2012), in merito alla legittimità della presentazione delle domande in esame.
Si ricorda che, a partire dal 2012 (con effetto quindi su UNICO 2013), il citato art. 2 del DL 201/2011 ha modificato le modalità applicative della deduzione del 10% dell’IRAP dall’IRPEF/IRES, introdotta dall’art. 6 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009).
Per effetto delle novità introdotte, a partire dal 2012, potranno presentarsi tre alternative:
- nell’ipotesi di sostenimento di spese per il personale dipendente e assimilato, la quota di IRAP deducibile sarà determinata analiticamente, in relazione alla quota imponibile delle medesime spese;
- in caso di sostenimento di interessi passivi, l’IRAP deducibile continuerà ad essere calcolata forfetariamente, in misura pari al 10%, secondo le modalità applicabili fino al 2011;
- nell’ipotesi di sostenimento sia di costi per lavoro dipendente e assimilato, sia di interessi passivi, competeranno sia la deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile dei costi per il suddetto personale, sia l’ulteriore deduzione del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta.
Se, negli anni precedenti al 2012, la deduzione non è stata operata o è stata operata in misura inferiore a quanto sopra riportato, si può inoltrare richiesta di rimborso.
Condizione essenziale a tal fine è che, alla data di inoltro delle domande, non sia ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata corrisposta la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso. In proposito, si ricorda che, per i versamenti in acconto, il termine di 48 mesi decorre dal momento del versamento del saldo relativo al medesimo periodo (in tal senso, la circ. n. 16 dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2009, sulla scorta dei chiarimenti a suo tempo forniti dalla ris. n. 459 dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2008).
In ogni caso, l’art. 2 comma 1-quater del DL 201/2011 rimanda a quanto stabilito dall’art. 6 commi 2 e 4 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009).
Dovrebbe quindi derivarne che:
- i rimborsi saranno eseguiti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto di determinati limiti di spesa;
- ai fini dell’eventuale completamento dei rimborsi non eseguiti, si provvederà all’integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi.
Frattanto, nell’attesa delle richiamate disposizioni attuative, sarebbe opportuno che l’Amministrazione finanziaria facesse il punto sullo stato di erogazione dei rimborsi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell’IRAP (ai sensi dell’art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009), rimborsi che i contribuenti avevano “prenotato”, sulla base della procedura prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009, ormai circa due anni fa e dei quali pare essersi persa traccia.
- non sia stata operata alcuna deduzione dell’IRAP dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, pur sussistendone le condizioni;
- la deduzione sia stata effettuata in misura pari al 10%, inferiore a quella che sarebbe stata eseguita in base alle regole applicabili dal 2012.
È quanto prevede l’art. 4 comma 12 del DL 16/2012, che ha allo scopo introdotto il comma 1-quater all’interno dell’art. 2 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011). Sono stati quindi fugati i dubbi, sollevati anche su queste colonne (si veda “Reddito d’impresa, deducibilità IRAP ancora da chiarire” del 31 gennaio 2012), in merito alla legittimità della presentazione delle domande in esame.
Si ricorda che, a partire dal 2012 (con effetto quindi su UNICO 2013), il citato art. 2 del DL 201/2011 ha modificato le modalità applicative della deduzione del 10% dell’IRAP dall’IRPEF/IRES, introdotta dall’art. 6 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009).
Per effetto delle novità introdotte, a partire dal 2012, potranno presentarsi tre alternative:
- nell’ipotesi di sostenimento di spese per il personale dipendente e assimilato, la quota di IRAP deducibile sarà determinata analiticamente, in relazione alla quota imponibile delle medesime spese;
- in caso di sostenimento di interessi passivi, l’IRAP deducibile continuerà ad essere calcolata forfetariamente, in misura pari al 10%, secondo le modalità applicabili fino al 2011;
- nell’ipotesi di sostenimento sia di costi per lavoro dipendente e assimilato, sia di interessi passivi, competeranno sia la deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile dei costi per il suddetto personale, sia l’ulteriore deduzione del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta.
Se, negli anni precedenti al 2012, la deduzione non è stata operata o è stata operata in misura inferiore a quanto sopra riportato, si può inoltrare richiesta di rimborso.
Condizione essenziale a tal fine è che, alla data di inoltro delle domande, non sia ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata corrisposta la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso. In proposito, si ricorda che, per i versamenti in acconto, il termine di 48 mesi decorre dal momento del versamento del saldo relativo al medesimo periodo (in tal senso, la circ. n. 16 dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2009, sulla scorta dei chiarimenti a suo tempo forniti dalla ris. n. 459 dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2008).
Necessaria l’emanazione di apposite disposizioni attuative
Le modalità operative di presentazione delle domande saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.In ogni caso, l’art. 2 comma 1-quater del DL 201/2011 rimanda a quanto stabilito dall’art. 6 commi 2 e 4 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009).
Dovrebbe quindi derivarne che:
- i rimborsi saranno eseguiti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto di determinati limiti di spesa;
- ai fini dell’eventuale completamento dei rimborsi non eseguiti, si provvederà all’integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi.
Frattanto, nell’attesa delle richiamate disposizioni attuative, sarebbe opportuno che l’Amministrazione finanziaria facesse il punto sullo stato di erogazione dei rimborsi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell’IRAP (ai sensi dell’art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009), rimborsi che i contribuenti avevano “prenotato”, sulla base della procedura prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009, ormai circa due anni fa e dei quali pare essersi persa traccia.
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