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lunedì 26 marzo 2012

Contenzioso

L’atto notificato alla società è privo di valore ai fini del reclamo

Ma per la circolare 9/2012 si può comunque procedere alla mediazione, in analogia con quanto avviene in sede di adesione
/ Venerdì 23 marzo 2012
Come già detto in più articoli pubblicati su Eutekne.info (si veda “La definizione delle liti «travolge» il litisconsorzio per le società di persone” del 24 ottobre 2011), il principio sancito dalle Sezioni Unite con la storica sentenza 14815 del 2008, che ha ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario nelle liti su imposte dirette tra soci e società di persone, è stato sconfessato dalla stessa Corte di Cassazione, nel momento in cui si è pronunciata relativamente agli istituti deflativi del contenzioso.
In sostanza, nel processo tutti (soci e società) devono essere parte, ma nelle fasi che, sebbene siano “incardinate” all’interno del circuito processuale, servono a deflazionarlo, non è così, quindi ad esempio nella definizione delle liti pendenti un socio può definire e la lite prosegue con gli altri soci, con buona pace dei principi di certezza del diritto e di inscindibilità della posizione giuridica soggettiva, tanto richiamati per sostenere il litisconsorzio necessario.
Ora l’Agenzia delle Entrate, forte di tale orientamento, ha recepito puntualmente tali indicazioni, evidenziando che un socio può definire la vertenza mediante mediazione e gli altri no, e che, ovviamente, nel momento in cui la società definisce, gli atti sul maggior reddito di partecipazione dovranno essere emanati sulla base della mediazione posta in essere dalla società (si veda “Reclamo e mediazione: possibile «autonomia» tra società di persone e soci” di oggi).
Tutto questo, come detto, è incompatibile con il litisconsorzio necessario, ma, siccome trova l’avallo della giurisprudenza, ed è anche conforme a quanto il Legislatore ha imposto in caso di accertamento con adesione (art. 4 del DLgs. n. 218/1997), non può essere criticato.
Vi sono però vari aspetti che, come presumibile, dovranno essere affrontati dagli operatori, i quali avranno di fronte veri e propri rompicapi interpretativi, aggravati dalla circostanza che, nel nostro processo, vigono varie decadenze, dalla notifica del ricorso, del reclamo alla costituzione in giudizio.
Uno dei primi problemi è il valore della lite: come è possibile definire l’avviso notificato alla società se il valore è pari a zero (non a caso, tali atti si chiamano in gergo “avvisi senza imposta”), come del resto è stato sostenuto a suo tempo dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 48 del 2011 al § 4.15 in tema di definizione delle liti pendenti?
È chiaro che, secondo la circolare 9/2012 è possibile, allora in tal caso il valore come si calcola? Non resta che vagliare le imposte complessivamente richieste a tutti i soci, verrebbe da dire, ma così la società sarebbe spesso sopra soglia.
Poi, se un socio riceve l’atto sul suo reddito, che, magari per diversi e ulteriori recuperi a tassazione, è sopra soglia, non ci può essere nessun reclamo, e allora questi presenta direttamente il ricorso.
Oltre a ciò, possono esserci altri due soci, e uno potrebbe reclamare e definire la vertenza mediante mediazione, mentre l’altro, per mille ragioni, potrebbe decidere di non impugnare/reclamare il proprio accertamento.
Litisconsorzio necessario sconfessato
Il giudice investito dell’impugnazione del socio il cui atto non è reclamabile, come deve comportarsi?
È del tutto inutile che integri il contraddittorio nei confronti del socio che ha mediato, siccome la sua posizione è definita, ma nei confronti dell’altro il problema è più delicato.
L’ordine di integrazione del contraddittorio, secondo le Sezioni Unite, deve avvenire anche se il socio litisconsorte pretermesso non ha impugnato, e non ci sono questioni se il suo atto non è reclamabile, ma quid iuris se lo fosse?
I termini per l’impugnazione sono ormai scaduti, quindi verrebbe da dire che il reclamo non sia più necessario, allora egli parteciperebbe al processo senza esperire la fase di reclamo, tanto, sempre secondo le Sezioni Unite, in questo caso, non potrebbe sollevare motivi di impugnazione autonomi.
Per non parlare, poi, dei casi in cui i soci abbiano domicilio fiscale diverso, e solo a processo instaurato uno dei due o più giudici venisse reso edotto della pendenza di una controversia instaurata da un altro litisconsorte.

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