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martedì 6 marzo 2012

riscossione : Ipoteca solo in caso di decadenza della dilazione già concessa

riscossione

Ipoteca solo in caso di decadenza della dilazione già concessa

In base al DL sulle semplificazioni fiscali, Equitalia può iscrivere ipoteca solo in tal caso ovvero in caso di mancato accoglimento dell’istanza
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/ Lunedì 05 marzo 2012
Rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo più comode per il contribuente in caso di peggioramento della propria situazione economica. Lo prevede l’art. 1 del DL 16/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012.
Come già noto, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973, l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.
Recentemente, l’art. 10, comma 13-bis del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011), ha modificato il citato art. 19, inserendo il comma 1-bis, per effetto del quale, ove vi sia comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un periodo ulteriore e fino a 72 mesi, purché non sia intervenuta decadenza. Il contribuente/debitore può chiedere, in luogo di un piano di rateazione con importi costanti, che si prevedano rate di importo variabile e crescente per ciascun anno.
Quest’ultima possibilità è stata abrogata dall’art. 1 del decreto in esame, il quale ha aggiunto ulteriori due commi all’art. 19 menzionato. Attualmente, dopo le modifiche con queste norme divenute “a regime”, in tema di rateazione delle somme iscritte a ruolo, è possibile stabilire che:
- l’agente della riscossione può concedere una dilazione fino ad un massimo di 72 rate mensili;
- in caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione può essere prorogata, una sola volta, per un periodo di 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza;
- ai sensi del comma 1-ter, aggiunto all’art. 19 dal DL sulle semplificazioni fiscali, il debitore può chiedere che il piano di rateazione può prevedere, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno, a prescindere dal peggioramento della propria situazione economica.
L’altra modifica attiene il momento in cui Equitalia può iscrivere ipoteca, ai sensi dell’art. 77 del DPR n. 602/1973. Con l’aggiunta del comma 1-quater all’art. 19, effettuata dal decreto sulle semplificazioni fiscali, l’agente della riscossione, ricevuta la richiesta di rateazione del debito tributario, può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento dell’istanza ovvero in caso di decadenza dalla dilazione in precedenza concessa.
Salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione
Sono, in ogni caso, salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
Con riguardo alla decadenza dalla dilazione, va tenuto presente che il DL sulle semplificazioni fiscali ha anche modificato il comma 3 dell’art. 19 più volte citato. Si decade, ora, dalla rateazione concessa, solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, mentre, in precedenza, veniva meno la dilazione anche nell’ipotesi di omesso versamento della prima rata concernente il piano di rateazione. Rimangono ferme le altre disposizioni, vale a dire:
- l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;
- la riscossione immediata dell’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto.
I piani di rateazione a rate costanti già emessi alla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali non sono soggetti a modificazioni, a meno che il contribuente non provi il peggioramento della propria situazione economica.
Per completezza di argomento, da ultimo si ricorda che l’art. 10, comma 13-ter del DL n. 201/2011 dispone che le dilazioni concesse fino alla data di entrata in vigore del decreto, rispetto alle quali si è verificato il mancato pagamento della prima o, successivamente, di due rate, e a tale data non prorogate ai sensi delle norme contenute nell’art. 20, comma 2 del DL n. 225/2010, possono essere prolungate fino a 72 mesi, purché il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della prima dilazione.
  Francesco BARONE

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