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giovedì 29 marzo 2012

Nel reclamo, valore della lite legato sempre all’atto impugnato

Contenzioso

Nel reclamo, valore della lite legato sempre all’atto impugnato

Se si impugnano più atti con un unico ricorso, si fa sempre riferimento al singolo atto; nelle perdite, si somma all’imposta virtuale quella accertata
/ Martedì 27 marzo 2012
Uno dei tanti aspetti che sono stati chiariti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2012 concerne la delineazione degli atti reclamabili, con peculiare riferimento al valore della lite.
Prima di tutto, è ormai noto che rientrano nella nuova procedura solo gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, con esclusione, ad esempio, delle impugnazioni avverso gli avvisi di pagamento doganali e gli accertamenti emessi dagli enti locali. In merito al valore della lite, si computano le sole maggiori imposte contestate, al netto degli interessi e delle sanzioni amministrative (a differenza di ciò che succedeva nella definizione delle liti pendenti, non ha rilievo che le sanzioni siano o meno collegate al tributo).
Inoltre, bisogna tenere nella dovuta considerazione tre elementi fondamentali:
- se l’Ufficio, con un unico atto, accerta più tributi diversi, o più annualità di un medesimo tributo, occorre sommare i vari tributi avanzati;
- se il contribuente, nel ricorso, impugna solo una parte di atto, è a questa che bisogna fare riferimento per la determinazione del valore (si pensi ad un accertamento analitico-contabile del valore di 30.000 euro, impugnato solo con riferimento a 19.000 euro in quanto il contribuente ha ritenuto fondati uno o più recuperi a tassazione, e ha quindi prestato acquiescenza per una parte dell’atto);
- se il contribuente, mediante un unico ricorso, impugna più atti impositivi, il valore è sempre dato con riferimento all’atto richiesto.
In merito a quest’ultimo punto, il difensore deve fare molta attenzione, e, a nostro avviso, è bene non formare mai un ricorso avverso più atti, a meno che non sia certa la reclamabilità di entrambi. Se si impugna, con unico atto, un provvedimento del valore di 5.000 euro e uno del valore, estremizzando, di 150.000 euro, è chiaro che il reclamo opera solo per il primo: allora, va da sé che il primo soggiace, quanto alla costituzione in giudizio, all’art. 17-bis del DLgs. 546/92, mentre il secondo all’art. 22, con necessità di deposito del ricorso entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
Per l’Agenzia, invece non è così: per tutti e due gli atti, i termini per la costituzione in giudizio decorrono dallo spirare del novantesimo giorno successivo alla notifica del reclamo o dalla data di notifica del diniego di mediazione/accoglimento parziale del reclamo, sulla base di spiegazioni che, tecnicamente, non convincono.
Ad ogni modo, è palese che, così facendo, c’è un concreto rischio di inammissibilità dell’atto non reclamabile, con susseguente responsabilità professionale del difensore.
Vale l’imposta contestata dal contribuente
Relativamente alle sanzioni, queste hanno rilievo sostanzialmente in due casi: in primo luogo, quando il contribuente impugna un atto irrogativo di sole sanzioni; in secondo luogo, quando il contribuente, ricevuto l’accertamento, presta acquiescenza alle imposte e notifica il ricorso, in quanto ritiene fondati i recuperi a tassazione, ma non dovute le sanzioni per obiettiva incertezza normativa o altra causa.
Nelle controversie sulle perdite fiscali, confermando quanto era stato detto in un precedente articolo (si veda “Per il reclamo, da chiarire il valore della lite negli accertamenti su perdite fiscali” dello scorso 15 febbraio), occorre prendere come riferimento l’imposta virtuale (applicando le aliquote vigenti per il periodo d’imposta oggetto di accertamento all’importo che risulta dalla differenza tra la perdita dichiarata, utilizzata e/o riportabile e quella accertata); eventualmente, alla menzionata imposta virtuale può doversi sommare quella effettivamente accertata, ove dall’accertamento sulla dichiarazione in perdita sia emerso un utile.
Invece, in caso di accertamento che rettifica in aumento l’imposta dovuta da una persona fisica che aveva utilizzato una perdita d’impresa per ridurre altri redditi, il valore della lite è dato dalla maggiore imposta accertata e dall’imposta virtuale relativa all’eventuale parte di perdita riportabile.

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