IVA
È ora certa l’inapplicabilità dell’IVA sulla TIA
L’Agenzia delle Entrate ha sbagliato a predisporre il testo di legge
Nonostante la nostra Costituzione riservi l’iniziativa legislativa a soggetti chiaramente identificati (50.000 elettori, ciascun deputato e ciascun senatore, eccetera), è sempre più fondato il “sospetto” che le leggi, invero, siano predisposte da soggetti che, nella realtà delle cose, detengono un determinato potere.
Tale circostanza è stata messa in risalto dalla stessa Corte di Cassazione, in merito all’annosa questione sull’applicabilità dell’IVA sulla TIA, ove l’Agenzia delle Entrate ha confezionato un testo normativo che ha l’effetto opposto di quello voluto, ossia un effetto pro contribuente.
È bene però ricordare che, nel momento in cui un testo preconfezionato (a prescindere dal soggetto che lo predispone) diviene legge, o altro atto avente valore di fonte primaria, non può più essere modificato, e a nulla rileva la reale intenzione del Legislatore, nel senso politico, o meglio, del soggetto che ha davvero voluto la norma.
Nella sentenza n. 3294 depositata lo scorso 2 marzo, i giudici affermano, senza ombra di dubbio, che la TIA, essendo un’entrata avente natura fiscale, non deve scontare l’IVA.
Riepilogando, mentre per la TARSU nessuno ha mai avuto dubbi sulla sua natura tributaria, sulla TIA la questione è ben diversa, posto che essa potrebbe essere vista alla stregua di un corrispettivo contrattuale, nonostante così non sia.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2009, aveva specificato, rigettando la questione di illegittimità dell’art. 2 del DLgs. 546/92, a differenza di quanto detto ad esempio per il COSAP, che la TIA non ha una base contrattuale, e tale orientamento era stato seguito dalla Suprema Corte.
Poi il Legislatore, con la “manovra di emergenza” (il virgolettato è stato utilizzato anche nel testo della sentenza), è intervenuto con l’art. 14, comma 33, del DL n. 78/2010, ove è stato specificato che la tariffa di cui all’art. 238 del DLgs. 152/2006 non ha natura tributaria, con la normale conseguenza che essa deve scontare l’IVA.
Il problema risiede nel fatto che la suddetta tariffa, denominata “TIA Ambiente”, non è ancora attuata, visto che il problema si pone per la precedente TIA, ovvero per la “TIA Ronchi”.
Poi, viene rilevato che la TIA Ambiente è cosa diversa dalla TIA Ronchi, con la conseguenza che il disposto “innovativo” del DL 78/2010 non si applica per il passato, ma solo per la TIA Ambiente.
Allora, rimane valido quanto detto sia dalla Consulta che dalla Cassazione sulla natura fiscale della TIA, con susseguente inapplicabilità dell’IVA.
/ Alfio CISSELLO
Tale circostanza è stata messa in risalto dalla stessa Corte di Cassazione, in merito all’annosa questione sull’applicabilità dell’IVA sulla TIA, ove l’Agenzia delle Entrate ha confezionato un testo normativo che ha l’effetto opposto di quello voluto, ossia un effetto pro contribuente.
È bene però ricordare che, nel momento in cui un testo preconfezionato (a prescindere dal soggetto che lo predispone) diviene legge, o altro atto avente valore di fonte primaria, non può più essere modificato, e a nulla rileva la reale intenzione del Legislatore, nel senso politico, o meglio, del soggetto che ha davvero voluto la norma.
Nella sentenza n. 3294 depositata lo scorso 2 marzo, i giudici affermano, senza ombra di dubbio, che la TIA, essendo un’entrata avente natura fiscale, non deve scontare l’IVA.
Riepilogando, mentre per la TARSU nessuno ha mai avuto dubbi sulla sua natura tributaria, sulla TIA la questione è ben diversa, posto che essa potrebbe essere vista alla stregua di un corrispettivo contrattuale, nonostante così non sia.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2009, aveva specificato, rigettando la questione di illegittimità dell’art. 2 del DLgs. 546/92, a differenza di quanto detto ad esempio per il COSAP, che la TIA non ha una base contrattuale, e tale orientamento era stato seguito dalla Suprema Corte.
Poi il Legislatore, con la “manovra di emergenza” (il virgolettato è stato utilizzato anche nel testo della sentenza), è intervenuto con l’art. 14, comma 33, del DL n. 78/2010, ove è stato specificato che la tariffa di cui all’art. 238 del DLgs. 152/2006 non ha natura tributaria, con la normale conseguenza che essa deve scontare l’IVA.
Il problema risiede nel fatto che la suddetta tariffa, denominata “TIA Ambiente”, non è ancora attuata, visto che il problema si pone per la precedente TIA, ovvero per la “TIA Ronchi”.
Il DL 78/2010 si riferisce alla sola “TIA Ambiente”
La Cassazione, come anticipato, afferma testualmente: “È possibile che attraverso la citata norma la Amministrazione, che ha elaborato il provvedimento, intendesse sottoporre ad IVA le somme versate, in passato, a titolo di TIA (così come si può ricavare dalla Circ. n. 3/DF dell’11 novembre 2010 Min. economia e finanze - Dip. Finanze; mentre la tesi dell’assoggettamento della TIA ad IVA è, ad esempio, esplicitamente enunciata nella ris. n. 25/E del 5 febbraio 2003). Si deve però constatare che, se questa era l’intenzione, l’intentio legislatoris non si è tradotta in una voluntas legis, cioè un contenuto normativo adeguato”.Poi, viene rilevato che la TIA Ambiente è cosa diversa dalla TIA Ronchi, con la conseguenza che il disposto “innovativo” del DL 78/2010 non si applica per il passato, ma solo per la TIA Ambiente.
Allora, rimane valido quanto detto sia dalla Consulta che dalla Cassazione sulla natura fiscale della TIA, con susseguente inapplicabilità dell’IVA.
/ Alfio CISSELLO
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