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venerdì 9 marzo 2012

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Comunicazioni delle minusvalenze, sanzione del 10% per l’inadempimento

Il DL 16/2012 introduce la stessa disciplina prevista per l’indicazione in UNICO dei costi «black list» e sopprime le disposizioni sull’indeducibilità
/ Venerdì 09 marzo 2012
L’art. 11, commi 1-3 del DL n. 16/2012 è intervenuto a disciplinare il sistema sanzionatorio della fattispecie di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all’art. 5-quinquies del DL n. 203/2005 – realizzate per effetto di operazioni su azioni o titoli negoziati in mercati regolamentati italiani od esteri – e di quelle di importo complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. 1 del DL n. 209/2002.
Il legislatore ha, pertanto, colmato una lacuna normativa riguardante l’adempimento, a suo tempo introdotto nell’ordinamento tributario per agevolare l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 37-bis del DPR n. 600/1973. L’adempimento in parola, così come attuato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente, del 29 marzo 2007 e 22 maggio 2003, impone al contribuente di fornire – nel primo caso, entro 45 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativo al periodo d’imposta in cui sono realizzate le minusvalenze e, nel secondo caso, non oltre 5 giorni dalla data di effettiva trasmissione del modello UNICO – le informazioni riguardanti il contribuente, gli atti di disposizione che hanno comportato il realizzo delle minusvalenza, e le relative controparti.
La comunicazione s’intende effettuata all’atto della consegna diretta o spedizione del plico raccomandato, con avviso di ricevimento, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente, da individuarsi alla data di presentazione dell’atto: nel caso di presentazione tardiva, l’adempimento si considera omesso.
Al ricorrere di ques’ultima ipotesi, ovvero di comunicazione incompleta o infedele, era prevista – prima dell’entrata in vigore dell’art. 11, commi 1-3 del DL n. 16/2012 – la sola indeducibilità delle relative minusvalenze, indipendentemente dalla circostanza che la dichiarazione dei redditi fosse comune regolare: in altri termini, operava una mera sanzione cosiddetta “impropria”, costituita dal solo disconoscimento fiscale, in sede di determinazione del reddito d’impresa, del componente negativo, senza neppure contemplare la possibilità del ricorso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/1997.
L’indeducibilità costituiva una sanzione “impropria”
Il Decreto sulle semplificazioni fiscali ha, quindi, colmato tale vuoto normativo, stabilendo che i casi di omessa, incompleta o infedele comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa del 10% dell’importo delle minusvalenze, da un minimo di 500 ad un massimo di 50.000 euro (art. 11, comma 4-bis del DLgs. n. 471/1997): il legislatore propone, pertanto, la medesima misura prevista per l’ipotesi di omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei costi relativi ad operazioni intercorse con soggetti “black list”, ovvero domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Contestualmente, per ragioni di coordinamento, sono state altresì soppresse le disposizioni (art. 5-quinquies, comma 3, terzo periodo, del DL n. 203/2005, e 1, comma 4, terzo periodo, del D.L. n. 209/2002), che stabilivano l’indeducibilità di tali componenti negativi, nel caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele.
Il complessivo intervento legislativo, come precisato nella relazione illustrativa al decreto, è stato reso necessario dai problemi creati dal contesto normativo previgente, primo della previsione di una specifica sanzione, costituente “una potenziale violazione del principio di specialità vigente in materia di sanzioni amministrative tributarie”.
Si segnala, infine, che tale somma aggiuntiva proporzionale non dovrebbe ritenersi cumulabile con quella fissa (da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro), prevista nei casi di inadempimento formale, ovvero incompleta ed inesatta indicazione di ogni elemento prescritto per il compimento dei controlli: si tratta, infatti, di misure della medesima specie, riferite ad una condotta che viola un’unica disposizione (circolare dell’Agenzia n. 11/2007, paragrafo 12.6).

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