diritto societario
Trasferimento sede in altra Provincia: conta il momento della cancellazione
Trasferimento opponibile ai terzi solo dal momento della cancellazione dell’iscrizione da parte dell’ufficio di provenienza
/ Giovedì 22 marzo 2012
Il trasferimento della sede societaria da una Provincia ad un’altra è opponibile ai terzi soltanto dal momento della cancellazione dell’iscrizione da parte dell’ufficio di provenienza.
A precisarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 13 marzo 2012 n. 3959.
Il debitore di una srl agiva in giudizio nei confronti della società per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per un contratto di sponsorizzazione, ottenendone, in primo grado, la condanna. L’atto di citazione, però, risultava notificato presso la precedente sede sociale, come emergeva da un’allegata visura della Camera di Commercio della città nella quale la srl aveva trasferito la sede sociale; circostanza che aveva determinato la contumacia della società. La srl, quindi, eccepiva la nullità della notificazione. I giudici di secondo grado disattendevano il motivo di appello, evidenziando come il trasferimento della sede sociale fosse stato reso pubblico nell’originario registro, divenendo opponibile ai terzi, solo successivamente alla notificazione dell’atto di citazione.
Contro tale decisione la società ricorreva per Cassazione, ritenendo la stessa in contrasto con le norme in materia di Registro delle imprese, di cui agli artt. 2188 e ss. c.c., e, in particolare, con l’art. 2193 c.c., che in alcun modo subordinerebbe l’opponibilità del trasferimento della sede della società all’avvenuta cancellazione dell’iscrizione presso la Camera di Commercio del luogo della vecchia sede sociale.
La Suprema Corte ritiene infondata la censura. Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 14 dicembre 1999 n. 558, i soggetti che trasferiscono la propria sede in altra Provincia presentano la relativa domanda all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, la quale ne dà comunicazione all’ufficio di provenienza ai fini della cancellazione.
Il trasferimento della sede di un soggetto iscritto – sottolinea, quindi, la Suprema Corte – soggiace ad un regime di pubblicità nel Registro delle imprese per cui l’iscrizione cui allude l’art. 11 del DPR 7 dicembre 1995 n. 581 è il risultato di una fattispecie complessa, che si compone: da un lato, della presentazione della domanda presso l’ufficio del Registro delle imprese della circoscrizione in cui avviene il trasferimento; dall’altro, della cancellazione da parte dell’ufficio di provenienza. Il fatto che, a questo scopo, l’ufficio di presentazione della domanda debba comunicare la stessa all’ufficio di provenienza, e che lo debba fare ai fini della cancellazione, evidenzia che in tanto il fatto del trasferimento (e, quindi, la nuova sede) diventa fatto iscritto nel registro ai fini della pubblicità che il registro assicura, in quanto venga rimossa la situazione di iscrizione della sede pregressa.
In sostanza, conclude la sentenza in commento, il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: “Nel regime di attuazione del Registro delle imprese ... l’iscrizione nel Registro delle imprese del trasferimento della sede del soggetto iscritto, quando tale trasferimento comporti che la sede sia trasferita in altra provincia e, quindi, che l’iscrizione passi da una Camera di Commercio ad altra, si ha per perfezionata a tutti gli effetti che ne derivano soltanto una volta avvenuta la cancellazione dell’iscrizione di provenienza”.
A precisarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 13 marzo 2012 n. 3959.
Il debitore di una srl agiva in giudizio nei confronti della società per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per un contratto di sponsorizzazione, ottenendone, in primo grado, la condanna. L’atto di citazione, però, risultava notificato presso la precedente sede sociale, come emergeva da un’allegata visura della Camera di Commercio della città nella quale la srl aveva trasferito la sede sociale; circostanza che aveva determinato la contumacia della società. La srl, quindi, eccepiva la nullità della notificazione. I giudici di secondo grado disattendevano il motivo di appello, evidenziando come il trasferimento della sede sociale fosse stato reso pubblico nell’originario registro, divenendo opponibile ai terzi, solo successivamente alla notificazione dell’atto di citazione.
Contro tale decisione la società ricorreva per Cassazione, ritenendo la stessa in contrasto con le norme in materia di Registro delle imprese, di cui agli artt. 2188 e ss. c.c., e, in particolare, con l’art. 2193 c.c., che in alcun modo subordinerebbe l’opponibilità del trasferimento della sede della società all’avvenuta cancellazione dell’iscrizione presso la Camera di Commercio del luogo della vecchia sede sociale.
La Suprema Corte ritiene infondata la censura. Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 14 dicembre 1999 n. 558, i soggetti che trasferiscono la propria sede in altra Provincia presentano la relativa domanda all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, la quale ne dà comunicazione all’ufficio di provenienza ai fini della cancellazione.
Il trasferimento della sede di un soggetto iscritto – sottolinea, quindi, la Suprema Corte – soggiace ad un regime di pubblicità nel Registro delle imprese per cui l’iscrizione cui allude l’art. 11 del DPR 7 dicembre 1995 n. 581 è il risultato di una fattispecie complessa, che si compone: da un lato, della presentazione della domanda presso l’ufficio del Registro delle imprese della circoscrizione in cui avviene il trasferimento; dall’altro, della cancellazione da parte dell’ufficio di provenienza. Il fatto che, a questo scopo, l’ufficio di presentazione della domanda debba comunicare la stessa all’ufficio di provenienza, e che lo debba fare ai fini della cancellazione, evidenzia che in tanto il fatto del trasferimento (e, quindi, la nuova sede) diventa fatto iscritto nel registro ai fini della pubblicità che il registro assicura, in quanto venga rimossa la situazione di iscrizione della sede pregressa.
Diversamente, rischio di due distinte risultanze della stessa circostanza
Ciò in quanto, diversamente opinando, relativamente alla medesima circostanza di fatto rilevante, vale a dire la sede della società, si avrebbero nel sistema del Registro delle imprese due distinte risultanze non già soltanto cronologiche, ma meramente locali, rispetto alle quali, mentre la seconda (ovvero la domanda di iscrizione del trasferimento) si presenterebbe idonea a rivelare la sua priorità ed effettività, in quanto necessariamente tale iscrizione rivela il superamento dell’altra, la prima iscrizione, perdurando fino alla cancellazione, ove fosse oggetto di consultazione, non avrebbe la stessa idoneità, per la ragione che non può contenere alcun riferimento alla sopravvenienza del trasferimento. I terzi, quindi, si verrebbero a trovare in una situazione di incertezza e confusione. D’altra parte, la norma sopra ricordata (art. 3, comma 3 del DPR 558/99) impone la comunicazione ai fini della cancellazione ovvero proprio l’adempimento tendente ad eliminare la situazione di provvisoria iscrizione del soggetto presso due Camere di Commercio. Essa, quindi, appare finalizzata a realizzare il consolidamento dell’iscrizione del trasferimento della sede, con la conseguenza che, prima della cancellazione, la sede del soggetto, per quanto attiene alla conoscenza da parte dei terzi, continua ad essere quella originaria.In sostanza, conclude la sentenza in commento, il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: “Nel regime di attuazione del Registro delle imprese ... l’iscrizione nel Registro delle imprese del trasferimento della sede del soggetto iscritto, quando tale trasferimento comporti che la sede sia trasferita in altra provincia e, quindi, che l’iscrizione passi da una Camera di Commercio ad altra, si ha per perfezionata a tutti gli effetti che ne derivano soltanto una volta avvenuta la cancellazione dell’iscrizione di provenienza”.
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