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giovedì 1 marzo 2012

iva Decorrenza incerta per le modifiche allo spesometro

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Decorrenza incerta per le modifiche allo spesometro

Il DL sulle semplificazioni fiscali eliminerebbe la soglia minima di 3.000 euro IVA esclusa, mantenendo quella di 3.600 euro IVA inclusa

/ Martedì 28 febbraio 2012
La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 3.000 euro, per l’anno 2011 dovrebbe mantenere le “vecchie” regole anche dopo le modifiche apportate dalla bozza di DL sulle semplificazioni fiscali varata venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri. Tale conclusione è desumibile dal contenuto dell’art. 2 del DL, il cui testo definitivo è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche apportate dal predetto Decreto, come noto, recepiscono le numerose indicazioni pervenute da più parti (si veda, ad esempio, anche la circolare Assonime n. 4/2012), con le quali si è fatta osservare l’eccessiva onerosità per l’individuazione della soglia di 3.000 euro quale importo minimo per l’inclusione dell’operazione nella comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
Particolari difficoltà si incontrano nelle fattispecie di contratti tra loro collegati, ovvero per le operazioni con corrispettivo periodico determinato, nonché nelle ipotesi di forniture continuative.
A ciò si aggiunga che l’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte fornendo importanti chiarimenti al riguardo, ma non sempre in linea con il dettato normativo in essere (e principalmente con il provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010), contribuendo così ad aumentare le difficoltà che i soggetti interessati alla comunicazione devono affrontare.
Per tali motivi, il Decreto varato dal Governo ha introdotto alcune modifiche.
Da un lato, ha eliminato la soglia di 3.000 euro, esclusa l’IVA, quale importo minimo di riferimento per l’inclusione delle operazioni nella comunicazione, ma limitatamente a quelle per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Conseguentemente, all’art. 21 del DL 78/2010 è stato aggiunto un periodo con il quale si richiede ora la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate, ricalcando in tal modo i precedenti elenchi “clienti e fornitori” (di cui all’art. 37 del DL n. 223/2006, soppressi dall’art. 33 del DL 112/2008).
Dall’altro lato, ha confermato il mantenimento della soglia minima di 3.600 euro, IVA compresa, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura (tipicamente quelle poste in essere dai soggetti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 nei confronti di privati consumatori).
Mentre per tale ultima categoria di operazioni permangono, dunque, le problematiche operative per l’individuazione della soglia minima, pur ricordando che in presenza di pagamento con carta di credito, di debito o prepagata, l’obbligo di comunicazione è trasferito all’operatore finanziario residente che ha emesso la carta, per le operazioni con obbligo di emissione della fattura l’inclusione delle stesse a prescindere dall’importo ha, di fatto, “soppresso” numerose criticità.
Due le ipotesi per la decorrenza
Resta, tuttavia, da verificare la decorrenza di tali modifiche, atteso che la disposizione del DL si limita a “innestare” nell’art. 21 del DL 78/2010 le descritte novità “a decorrere dal 1° gennaio 2012”. Sul punto, in attesa di conoscere il testo definitivo del Decreto, due sono le possibili chiavi di lettura:
- la prima, più favorevole al contribuente, secondo cui la decorrenza deve riferirsi all’invio della comunicazione, con la conseguenza che anche la comunicazione riferita all’anno 2011, da presentarsi entro il prossimo 30 aprile 2012, fruirebbe delle novità normative;
- una seconda, meno favorevole al contribuente, ma forse più aderente alla volontà del Legislatore, è quella di rinviare la decorrenza delle novità alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2012, con conseguente impatto sulla comunicazione riferita a tale anno, da presentarsi entro il 30 aprile 2013.
Va anche ricordato che l’eventuale decorrenza con effetto dalle comunicazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2012 comporterebbe l’applicazione delle nuove regole anche con riferimento allo “spesometro” dell’anno 2010, per il quale, dopo numerose proroghe, il termine ultimo di comunicazione è spirato lo scorso 31 gennaio 2012. Si tratterebbe di una retroattività nell’applicazione delle regole di compilazione della comunicazione, con riferimento ad un adempimento il cui termine di presentazione è scaduto anteriormente alla norma che lo intende modificare, il che sembra francamente eccessivo.
 / Sandro CERATO

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