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lunedì 26 marzo 2012

antiriciclaggio

Pronta la comunicazione preventiva per la deroga ai limiti all’uso del contante

Con un provvedimento, l’Agenzia ha approvato modello e istruzioni per aderire alla disciplina introdotta dal DL 16/2012
/ Sabato 24 marzo 2012
Con un provvedimento di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e5077c004a9e445e9c24ddf99946a13b/22+03+2012+Modello+adesione+con+informativa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e5077c004a9e445e9c24ddf99946a13b ) e le relative istruzioni  ( http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d5535c004a9e448d9c32ddf99946a13b/22+03+2012+Istruzioni+Modello+adesione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d5535c004a9e448d9c32ddf99946a13b) per comunicare l’adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni del denaro contante.
A tal proposito, si ricorda che l’art. 3, comma 1 del DL n. 16/2012, per agevolare l’attività delle imprese italiane che operano nel settore del commercio al minuto e delle agenzie di viaggio e turismo, ha introdotto una deroga al limite all’uso del contante in virtù della quale i turisti stranieri possono effettuare acquisti anche per importi pari o superiori a 1.000 euro.
In particolare, il DL dispone che, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuato presso soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR 600/73 (cioè presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo) da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro di cui all’art. 49, comma 1 del DLgs. 231/2007.
La deroga citata è però applicabile solo in presenza di precise condizioni.
Innanzitutto, il cedente del bene o il prestatore del servizio devono acquisire, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, sia la fotocopia del passaporto del cessionario e/o committente, sia un’apposita autocertificazione di quest’ultimo attestante il fatto di non essere cittadino italiano, né di uno dei Paesi dell’Unione europea e dello Spazio Economico Europeo, oltre a possedere la cittadinanza al di fuori del territorio dello Stato.
Nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cedente del bene e il prestatore del servizio devono versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia del passaporto e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
Inoltre, l’art. 3, comma 2 del DL stabilisce che tale disposizione opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina di deroga inviino apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il provvedimento di ieri ha approvato, quindi, il modello per la comunicazione preventiva, che deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, con modalità esclusivamente telematica, prima di effettuare le operazioni di cui all’art. 3, comma 1 del DL n. 16/2012.
Periodo transitorio per le operazioni effettuate dal 2 marzo al 10 aprile
Con riferimento alle operazioni effettuate dal 2 marzo (data di entrata in vigore del decreto) al 10 aprile 2012, per le quali si è fruito o s’intende fruire delle disposizioni di deroga al divieto di trasferimento del denaro contante, l’Agenzia precisa che il modello di comunicazione preventiva va presentato entro il 10 aprile 2012. In tale periodo transitorio, se la prima operazione è antecedente alla comunicazione, in quest’ultima va indicata, al posto della data di sottoscrizione, la data di effettuazione dell’operazione.

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