IVA
Aggiornata la revoca d’ufficio delle partite IVA inattive
L’Agenzia delle Entrate comunicherà un avviso di revoca, cui potranno far seguito rilievi da parte del contribuente
Nuova procedura per la revoca d’ufficio delle partite IVA inattive.
Con il decreto sulla semplicazioni fiscali (DL n. 16/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 e in vigore dal 2 marzo), viene sostituito integralmente il comma 15-quinquies dell’art. 35 del DPR 633/72 (come formulato dal DL 98/2011), con modifica dei criteri e delle modalità attraverso cui l’Amministrazione procede alla revoca d’ufficio delle posizioni fiscali non più operative.
Si ricorda che, secondo la formulazione recata dal DL 98/2011, “l’attribuzione del numero di partita IVA è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d’imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie” (al riguardo, si veda “Revoca d’ufficio delle partite IVA inattive per 3 anni” del 9 luglio 2011).
Il Decreto Semplificazioni riscrive la disposizione adottando per la revoca una procedura meno “rigida” rispetto alla precedente. Si dispone, infatti, che l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Anagrafe tributaria:
- individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività;
- comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA.
Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo, salvo che il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In quest’ultimo caso l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.
Sotto il profilo sanzionatorio, quindi, occorre far riferimento all’art. 5 comma 6 del DLgs. 471/97, che fissa la misura della sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività tra 516 e 2.065 euro. Se il contribuente non intende effettuare alcun rilievo, ma vuole sanare la violazione, verserà 172 euro entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione; in caso contrario, l’ammontare della sanzione dovrebbe essere stabilita dall’Agenzia delle Entrate in un importo variabile tra l’ammontare minimo e massimo (importo che viene iscritto a ruolo a titolo definitivo).
Infine, allo scopo di contrastare le frodi in materia di IVA, viene prevista l’istituzione di un servizio di libero accesso, attraverso il quale sarà possibile verificare la validità del numero di partita IVA attribuito a soggetti residenti e non, sulla base dei dati disponibili in Anagrafe tributaria. Il servizio, inoltre, dovrebbe fornire informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.
/ Paola RIVETTI
Con il decreto sulla semplicazioni fiscali (DL n. 16/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 e in vigore dal 2 marzo), viene sostituito integralmente il comma 15-quinquies dell’art. 35 del DPR 633/72 (come formulato dal DL 98/2011), con modifica dei criteri e delle modalità attraverso cui l’Amministrazione procede alla revoca d’ufficio delle posizioni fiscali non più operative.
Si ricorda che, secondo la formulazione recata dal DL 98/2011, “l’attribuzione del numero di partita IVA è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d’imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie” (al riguardo, si veda “Revoca d’ufficio delle partite IVA inattive per 3 anni” del 9 luglio 2011).
Il Decreto Semplificazioni riscrive la disposizione adottando per la revoca una procedura meno “rigida” rispetto alla precedente. Si dispone, infatti, che l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Anagrafe tributaria:
- individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività;
- comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA.
Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo, salvo che il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In quest’ultimo caso l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.
Sotto il profilo sanzionatorio, quindi, occorre far riferimento all’art. 5 comma 6 del DLgs. 471/97, che fissa la misura della sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività tra 516 e 2.065 euro. Se il contribuente non intende effettuare alcun rilievo, ma vuole sanare la violazione, verserà 172 euro entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione; in caso contrario, l’ammontare della sanzione dovrebbe essere stabilita dall’Agenzia delle Entrate in un importo variabile tra l’ammontare minimo e massimo (importo che viene iscritto a ruolo a titolo definitivo).
Più conveniente la sanatoria spontanea entro il 2 aprile
Considerato ciò, si segnala che, per il contribuente che sia incorso nella violazione dell’omessa comunicazione della chiusura della partita IVA, è più conveniente procedere autonomamente alla sanatoria prevista dall’art. 23 comma 23 del DL 98/2011, che consente il versamento della sanzione ridotta pari a 129 euro. Tale misura agevolativa può essere usufruita solo entro il 2 aprile 2012 (al riguardo, si veda “Per le partite IVA inattive, niente cessazione di attività” del 22 settembre 2011, “Sanatoria sulle partite IVA inattive estesa al 2 aprile” del 31 dicembre 2011).Infine, allo scopo di contrastare le frodi in materia di IVA, viene prevista l’istituzione di un servizio di libero accesso, attraverso il quale sarà possibile verificare la validità del numero di partita IVA attribuito a soggetti residenti e non, sulla base dei dati disponibili in Anagrafe tributaria. Il servizio, inoltre, dovrebbe fornire informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.
/ Paola RIVETTI
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