agevolazioni
Agevolazioni per gli autotrasportatori anche per il 2012
L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa, riconferma le misure dello scorso anno
/ Martedì 27 marzo 2012
Confermate anche per il 2012 le misure di favore per gli autotrasportatori, consistenti nella deduzione forfetaria ex art. 66, comma 5 del TUIR e nel credito d’imposta per il recupero di quanto versato al SSN. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa pubblicato ieri.
Riguardo alla prima agevolazione menzionata, si ricorda che l’art. 66, comma 5 del TUIR prevede un criterio di deduzione forfetaria dal reddito d’impresa delle spese non documentate, a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi. Più precisamente, “per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito”.
Nonostante la suddetta norma individui importi specifici, la misura dell’agevolazione è stata modificata nel corso degli anni, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento dei predetti importi all’ISTAT; ciò in ottemperanza al disposto dell’art. 2 comma 1-bis del DL n. 451/1998.
Il comunicato stampa dell’Agenzia precisa che sono confermati anche per quest’anno gli importi già previsti nel 2011 (si veda “Confermata la deduzione per gli autotrasportatori” del 22 giugno 2011). Infatti, secondo quanto espressamente affermato nel comunicato, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, è prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate, per il periodo d’imposta 2011, pari a:
- 56 euro per i trasporti effettuati all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. Tale deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
- 92 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
In particolare, le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2012 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Considerato che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), l’Agenzia delle Entrate precisa che, anche quest’anno, deve essere utilizzato il codice tributo “6793”.
Riguardo alla prima agevolazione menzionata, si ricorda che l’art. 66, comma 5 del TUIR prevede un criterio di deduzione forfetaria dal reddito d’impresa delle spese non documentate, a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi. Più precisamente, “per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito”.
Nonostante la suddetta norma individui importi specifici, la misura dell’agevolazione è stata modificata nel corso degli anni, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento dei predetti importi all’ISTAT; ciò in ottemperanza al disposto dell’art. 2 comma 1-bis del DL n. 451/1998.
Il comunicato stampa dell’Agenzia precisa che sono confermati anche per quest’anno gli importi già previsti nel 2011 (si veda “Confermata la deduzione per gli autotrasportatori” del 22 giugno 2011). Infatti, secondo quanto espressamente affermato nel comunicato, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, è prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate, per il periodo d’imposta 2011, pari a:
- 56 euro per i trasporti effettuati all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. Tale deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
- 92 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
Confermati credito e codice tributo
Le imprese di autotrasporto merci per conto terzi o conto proprio possono fruire anche di un credito d’imposta ad hoc, che consente di recuperare quanto versato nel 2011 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per responsabilità per danni. Vengono, infatti, confermati dal comunicato stampa in commento la misura del credito d’imposta e il relativo codice tributo.In particolare, le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2012 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Considerato che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), l’Agenzia delle Entrate precisa che, anche quest’anno, deve essere utilizzato il codice tributo “6793”.
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