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giovedì 29 marzo 2012

contenzioso

Il 2 aprile scade il termine per versare gli importi per la definizione delle liti

Entro la medesima data deve essere inviata telematicamente la domanda di definizione della lite
/ Giovedì 29 marzo 2012
Il prossimo 2 aprile scadono due termini molto importanti concernenti la definizione delle liti pendenti:
- il termine per il versamento delle somme, che deve avvenire in un’unica soluzione e senza possibilità di avvalersi della compensazione con altri crediti disponibili;
- il termine per l’inoltro telematico della domanda di definizione, adempimento necessario per il perfezionamento della sanatoria.
La definizione delle liti è stata introdotta dall’art. 39, comma 12, del decreto 98 del 2011 ed è circoscritta alle cause su atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro.
Come evidenziato (si veda “Definizione delle liti pendenti, contano i giudicati formatisi prima della proroga” del 16 marzo 2012), il “decreto milleproroghe” ha postergato alcuni termini relativi alla predetta sanatoria, infatti il termine entro cui avrebbe dovuto essere pendente la lite è passato dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011, mentre quello per i versamenti dal 30 novembre 2011 al 2 aprile 2012.
Bisogna rammentare che il rispetto del termine per il versamento, così come quello contemplato per la domanda di definizione, si ergono a condizione per la validità della sanatoria, con la conseguenza che, ove, per ipotesi, il versamento o la domanda fossero tardivi, il contribuente, a settembre 2012, potrebbe ricevere il diniego di condono.
A differenza di quel che è avvenuto nel 2002, non è possibile avvalersi del pagamento rateale degli importi.
Per i versamenti incompleti o errati rimane, però, la possibilità per i contribuenti di invocare l’errore scusabile (si veda “Errore scusabile se l’irregolarità non è dovuta a negligenza” del 28 novembre 2011), il che può tornare utile qualora, ad esempio, il contribuente abbia commesso errori nel calcolo delle somme da condono in ipotesi dubbie, sulle quali vi sono diversi orientamenti. Si pensi al giudizio di rinvio, ove l’Agenzia delle Entrate, anche con la recentissima circolare n. 7 del 2012, continua a sostenere che se la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza occorre versare nella misura del 30%, quando la stessa Corte di Cassazione si è dimostrata di diverso avviso. Inoltre, la formazione di giudicati interni può causare problemi nel computo del valore della lite, siccome bisogna scorporare la parte di sentenza favorevole da quella sfavorevole, tenendo anche in considerazione i giudicati parziali formatisi.
In arrivo i dinieghi di condono
Tanto premesso, se l’errore scusabile non venisse riconosciuto d’ufficio, il contribuente potrà proporre impugnazione contro il diniego di condono.
È bene ricordare che, in merito alla definizione delle liti pendenti, dopo i versamenti e l’invio della domanda di definizione, la “partita con il Fisco” non può ancora ritenersi chiusa, perchè:
- il 30 giugno cessa la sospensione dei termini per i processi astrattamente definibili, mentre per quelli interessati dalla sanatoria la sospensione cessa al 30 settembre;
- entro il 30 settembre del 2012, l’Agenzia delle Entrate o comunica alla Commissione tributaria la regolarità della definizione, e il processo potrà essere dichiarato estinto, o notifica il diniego di condono.
Si aprirà allora il “contenzioso da condono” che, sul versante processuale, pone molte problematiche sulle quali si avrà modo di tornare.

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