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mercoledì 14 marzo 2012

Iva

Compensazione del credito IVA, soglia a 5.000 euro dal 1° aprile

L’Agenzia, annunciando l’emanazione di un provvedimento in materia, precisa che fino al 31 marzo è possibile la compensazione fino a 10.000 euro
/ Mercoledì 14 marzo 2012
L’abbassamento della soglia a 5.000 euro per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale o trimestrale, prevista dall’art. 8, comma 18 del DL n. 16/2012, si applica a partire dal prossimo 1° aprile 2012. Lo ha stabilito un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, in cui si preannuncia l’emanazione di un provvedimento direttoriale ad hoc (previsto, sia pure come facoltà, dal comma 20 dello stesso art. 8 del citato DL).
Si ricorda, infatti, che per effetto delle novità introdotte dall’art. 8, comma 18 del DL 2 marzo 2012, n. 16, il tetto massimo di compensazione orizzontale del credito IVA (annuale o trimestrale) che si intende utilizzare, si abbassa da 10.000 a 5.000 euro.
Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di evidenziare in queste pagine (si veda “Soglia di compensazione del credito IVA più bassa” del 6 marzo 2012), non risultava chiara la decorrenza di tale disposizione, atteso che il predetto art. 8, comma 18, nulla dispone in tal senso, ragion per cui gli operatori interessati hanno temuto che l’abbassamento della soglia avesse efficacia già con riferimento al credito IVA dell’anno 2011, utilizzabile in compensazione dal 1° gennaio 2012, ovviamente per la parte di esso eccedente l’importo di 5.000 euro (e non superiore a 10.000) non ancora compensato alla predetta data del 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali).
Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate precisa che:
- fino al 31 marzo 2012, “i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l’istanza da cui il credito emerge”;
- a decorrere dal 1° aprile 2012, invece, “la compensazione di importi annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell’istanza, da cui il credito emerge”. E tale nuova regola, si precisa nello stesso comunicato, si applica sia ai crediti annuali, sia a quelli infrannuali.
Ora, dal contenuto del comunicato stampa, è quindi possibile desumere che, di fatto, per le compensazioni operate fino al 31 marzo 2012, la soglia di compensazione rimane pari a 10.000 euro, senza necessità di previa presentazione della dichiarazione annuale. Al contrario, per le compensazioni operate dal 1° aprile 2012, anche con riferimento al credito IVA dell’anno 2011, la soglia si abbassa a 5.000 euro, con la conseguenza che eventuali compensazioni eccedenti tale importo potranno essere effettuate solo a decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel comunicato dell’Agenzia è poi descritto un esempio che, a parere di chi scrive appare fuorviante, in quanto viene precisato che “se nell’anno d’imposta 2011 il contribuente ha maturato un credito annuale di 6 mila euro, presentando la relativa dichiarazione annuale da oggi ed entro il 31 marzo 2012, lo stesso potrà utilizzare per intero il credito Iva a partire dal successivo 16 aprile 2012”.
L’esempio riportato nel comunicato appare però fuorviante
La formulazione dell’esempio è tutt’altro che chiara ed è in palese contrasto con quanto precisato nel contenuto del comunicato stampa, laddove, come visto in precedenza, si consente, fino al 31 marzo 2012, di compensare il credito fino al (vecchio) limite di 10.000 euro. Ne dovrebbe conseguire che, nell’esempio descritto, non si debba attendere il 16 aprile 2012 per la compensazione di 6.000 euro (previa presentazione della dichiarazione entro il mese di marzo), bensì sia possibile utilizzare in compensazione il credito già il 16 marzo prossimo (e comunque entro la fine del mese) per l’intero importo, in quanto non eccedente la soglia di 10.000 euro, che costituisce il limite applicabile fino al prossimo 31 marzo.
Sul punto, si auspica l’emanazione del (preannunciato) provvedimento direttoriale, con il quale si dovrebbe mettere un po’ di ordine sulla materia.

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