Riscossione
Se salta la dilazione degli avvisi bonari, possibile la dilazione dei ruoli
La decadenza dalla dilazione a seguito di controllo automatico non causa più l’inibizione del differimento dei ruoli
Il Decreto “semplificazioni fiscali” (DL n. 16/2012, pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 marzo 2012) ha mitigato gli effetti susseguenti alla decadenza dalla dilazione dei cosiddetti “avvisi bonari”, concessa ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97.
Come evidenziato in un precedente intervento, eseguito in occasione della “dilazione in proroga” (si veda “Il «Milleproroghe» amplia la dilazione dei ruoli, ma non troppo” del 29 marzo 2011), ovvero della dilazione concessa da Equitalia a seguito di una prima dilazione, è ora di interrogarsi sull’opportunità di una norma (il comma settimo dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97) che inibisce la dilazione dei ruoli se, in precedenza, il contribuente è decaduto dalla dilazione degli avvisi bonari.
Riepiloghiamo i termini della questione.
Originariamente, l’art. 3-bis del DLgs. 462/97 consentiva, e consente tuttora, che il contribuente raggiunto da un avviso bonario (scaturente, quindi, da liquidazione automatica o da controllo formale della dichiarazione) possa chiedere senza particolari presupposti la dilazione delle somme richieste. Vi era però un problema, molto sentito dagli operatori: a differenza di quanto previsto per la dilazione dei ruoli, nel caso degli avvisi bonari il mancato o tardivo versamento di una sola rata, nonostante si trattasse di tardività di un solo giorno, comportava la decadenza dalla dilazione. Ora, tale problema è superato, siccome il Legislatore, con il DL 201/2011, ha riformulato le disposizioni sulle cause che comportano la decadenza dalla dilazione, sulle quali ci siamo già soffermati in precedenti articoli (si veda “Il nuovo volto della dilazione degli avvisi bonari” del 27 dicembre 2011).
Rimane il fatto che, prima del DL “semplificazioni fiscali”, la decadenza dal beneficio della dilazione degli avvisi bonari comportava l’impossibilità di accedere alla dilazione dei ruoli, cosa che causa danni sia ai contribuenti sia agli agenti della riscossione, posto che la dilazione, in molte occasioni, giova ad entrambi.
Ecco che il Decreto in esame, all’art. 1, espunge espressamente l’art. 3-bis del DLgs. 462/97 settimo comma, quindi la dilazione delle somme iscritte a ruolo è possibile anche se il contribuente è decaduto dalla dilazione degli avvisi bonari.
In tal caso, arriverà la cartella di pagamento contenente le somme iscritte a ruolo comprendenti, in alcune ipotesi, le maxi-sanzioni introdotte dal DL 201/2011: per effetto del Decreto “semplificazioni fiscali”, anche in tale eventualità sarà possibile la dilazione dei ruoli, ovviamente in costanza dei presupposti di legge.
A differenza della dilazione degli avvisi bonari, il differimento dei ruoli presuppone la situazione di temporanea difficoltà finanziaria del contribuente ed è subordinata all’accettazione da parte di Equitalia.
Un’ultima questione merita di essere sollevata: l’art. 1 del Decreto, che ha espunto il settimo comma prima citato, nulla dice in merito alla sua entrata in vigore, quindi, trattandosi di norma procedimentale, potrebbe valere anche per il passato: il contribuente sarebbe allora legittimato a ripresentare la domanda di dilazione, nonostante sia intervenuto il diniego.
Su quest’ultimo punto, si potrebbe obiettare che ormai il diniego è definitivo, ma non si dimentichi che, nonostante si verta in materia di giurisdizione tributaria, l’atto non è paragonabile a un avviso di accertamento. Infatti se, dopo una prima domanda, la situazione del contribuente peggiora, la richiesta può essere rinnovata, anche alla luce del fatto che essa non è soggetta a termine decadenziale (diversamente dal caso delle domande di rimborso), potendo essere presentata anche ad esecuzione avviata.
Come evidenziato in un precedente intervento, eseguito in occasione della “dilazione in proroga” (si veda “Il «Milleproroghe» amplia la dilazione dei ruoli, ma non troppo” del 29 marzo 2011), ovvero della dilazione concessa da Equitalia a seguito di una prima dilazione, è ora di interrogarsi sull’opportunità di una norma (il comma settimo dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97) che inibisce la dilazione dei ruoli se, in precedenza, il contribuente è decaduto dalla dilazione degli avvisi bonari.
Riepiloghiamo i termini della questione.
Originariamente, l’art. 3-bis del DLgs. 462/97 consentiva, e consente tuttora, che il contribuente raggiunto da un avviso bonario (scaturente, quindi, da liquidazione automatica o da controllo formale della dichiarazione) possa chiedere senza particolari presupposti la dilazione delle somme richieste. Vi era però un problema, molto sentito dagli operatori: a differenza di quanto previsto per la dilazione dei ruoli, nel caso degli avvisi bonari il mancato o tardivo versamento di una sola rata, nonostante si trattasse di tardività di un solo giorno, comportava la decadenza dalla dilazione. Ora, tale problema è superato, siccome il Legislatore, con il DL 201/2011, ha riformulato le disposizioni sulle cause che comportano la decadenza dalla dilazione, sulle quali ci siamo già soffermati in precedenti articoli (si veda “Il nuovo volto della dilazione degli avvisi bonari” del 27 dicembre 2011).
Rimane il fatto che, prima del DL “semplificazioni fiscali”, la decadenza dal beneficio della dilazione degli avvisi bonari comportava l’impossibilità di accedere alla dilazione dei ruoli, cosa che causa danni sia ai contribuenti sia agli agenti della riscossione, posto che la dilazione, in molte occasioni, giova ad entrambi.
Ecco che il Decreto in esame, all’art. 1, espunge espressamente l’art. 3-bis del DLgs. 462/97 settimo comma, quindi la dilazione delle somme iscritte a ruolo è possibile anche se il contribuente è decaduto dalla dilazione degli avvisi bonari.
Dubbi sulla fase transitoria
Pertanto, si ipotizzi un contribuente che, a seguito di avviso bonario, opti per la dilazione delle somme e ometta il pagamento della prima rata, o di una rata successiva (in questa ipotesi, non sanando la violazione entro i termini di legge).In tal caso, arriverà la cartella di pagamento contenente le somme iscritte a ruolo comprendenti, in alcune ipotesi, le maxi-sanzioni introdotte dal DL 201/2011: per effetto del Decreto “semplificazioni fiscali”, anche in tale eventualità sarà possibile la dilazione dei ruoli, ovviamente in costanza dei presupposti di legge.
A differenza della dilazione degli avvisi bonari, il differimento dei ruoli presuppone la situazione di temporanea difficoltà finanziaria del contribuente ed è subordinata all’accettazione da parte di Equitalia.
Un’ultima questione merita di essere sollevata: l’art. 1 del Decreto, che ha espunto il settimo comma prima citato, nulla dice in merito alla sua entrata in vigore, quindi, trattandosi di norma procedimentale, potrebbe valere anche per il passato: il contribuente sarebbe allora legittimato a ripresentare la domanda di dilazione, nonostante sia intervenuto il diniego.
Su quest’ultimo punto, si potrebbe obiettare che ormai il diniego è definitivo, ma non si dimentichi che, nonostante si verta in materia di giurisdizione tributaria, l’atto non è paragonabile a un avviso di accertamento. Infatti se, dopo una prima domanda, la situazione del contribuente peggiora, la richiesta può essere rinnovata, anche alla luce del fatto che essa non è soggetta a termine decadenziale (diversamente dal caso delle domande di rimborso), potendo essere presentata anche ad esecuzione avviata.
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