Panoramica sulle principali misure di contrasto all’evasione e di inasprimento delle sanzioni amministrazioni contenute nel decreto legge “semplificazioni fiscali” Dl n. 16/2012
Abbassata la soglia delle compensazioni Iva “libere”, black list per chi non certifica i corrispettivi, accessi facilitai nei locali degli enti non commerciali, sanzioni più dure per le violazioni doganali e catastali. L’imposta sul valore degli immobili all’estero non si paga se inferiore a 200 euro. Questo e altro nel Dl n. 16/2012.
Più chiarezza sull’indeducibilità dei costi da reato
Viene meglio definito l’ambito applicativo delle disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/1993, in materia di “costi da reato”. Le ipotesi di indeducibilità sono ora circoscritte ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo (anziché reato, come genericamente previsto in precedenza).
In particolare, in materia di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, viene specificato che i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono a formare il reddito entro i limiti dell’ammontare di quelle spese (o altri componenti negativi) non ammesso in deduzione. L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti viene punito con la sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.
Le novità hanno portata retroattiva: sono applicabili, se più favorevoli, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, a meno che i provvedimenti emessi siano diventati definitivi.
Chiusura d’ufficio delle partite Iva inoperose
Offerta un’altra chance per evitare la chiusura d’ufficio della partita Iva. L’Agenzia delle entrate attiverà il procedimento informando i titolari di partita Iva che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessata attività e invitandoli a pagare, entro trenta giorni, la sanzione ridotta ad un terzo del minimo. Gli interessati, nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, potranno fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle presenti in Anagrafe tributaria per scongiurare la chiusura d’ufficio della partita Iva. In assenza di motivazioni valide, l’Agenzia procederà, iscrivendo a ruolo la sanzione sempre che il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.
Liste selettive per chi omette gli scontrini
Ai fini delle attività di controllo, viene prevista l’elaborazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di liste selettive con i nominativi dei contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati, in forma non anonima, alla stessa Agenzia o alla Guardia di finanza per aver violato l’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale o del documento certificativo dei corrispettivi.
Un’abrogazione in nome della trasparenza
Vita brevissima per la disposizione contenuta nell’ultima legge di stabilità (n. 183/2011), in base alla quale i contribuenti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili avrebbero potuto sostituire la tenuta delle scritture contabili con gli estratti conto bancari. L’abrogazione si è resa necessaria a seguito dell’introduzione, a partire dal prossimo anno, del regime premiale per la trasparenza (articolo 10 del Dl n. 201/2011, il “Salva Italia”), che prevede altre forme di semplificazione negli adempimenti contabili.
Bollo proporzionale sui conto deposito
Arriva dall’1 gennaio 2012 l’imposta di bollo proporzionale anche per i conti deposito, bancari e postali, pur se rappresentati da certificati: 0,1% quest’anno, 0,15% dal 2013.
Immobili all’estero: imposta non dovuta se sotto i 200 euro
Alcune novità in relazione all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia.
Il versamento non va effettuato se l’importo del tributo, determinato applicando l’aliquota dello 0,76%, non supera 200 euro. A tal fine, non rileva il credito d’imposta per l’eventuale patrimoniale pagata nello Stato in cui è situato l’immobile; pertanto, se l’importo è inferiore alla soglia solo per effetto della deduzione del credito, il versamento è dovuto.
Per gli immobili situati in Paesi della Ue o aderenti allo Spazio economico europeo, il valore su cui calcolare l’imposta è quello utilizzato nel Paese estero per le imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti o secondo il valore di mercato.
Per gli Italiani che lavorano all’estero per lo Stato o una sua suddivisione politica o amministrativa (oppure presso organizzazioni internazionali cui aderisce il nostro Paese), con residenza fiscale in Italia in base ad accordi internazionali, all’immobile adibito ad abitazione principale all’estero e alle relative pertinenze si applica, per il solo periodo in cui l’attività è svolta all’estero, l’aliquota dello 0,4%. Spetta, inoltre, alla stessa maniera prevista dalla disciplina Imu, una detrazione forfettaria di 200 euro, aumentata di 50 euro per ciascun figlio con meno di 26 anni (per un massimo, comunque, di 400 euro), dimorante abitualmente e residente anagraficamente in quell’immobile.
Per gli immobili situati in Paesi della Ue o aderenti allo Spazio economico europeo, dall’imposta dovuta in Italia si possono dedurre sia le imposte di natura patrimoniale sia quelle di natura reddituale.
Imposta sulle attività scudate
L’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie per le quali ci si è avvalsi dello scudo fiscale e quella straordinaria per le attività che al 6 dicembre 2011 erano state prelevate dal conto segretato andrà versata entro il 16 maggio. Ha trovato così copertura normativa la proroga alla scadenza originaria del 16 febbraio annunciata con comunicato stampa. Viene anche esplicitamente esclusa l’applicazione di sanzioni o interessi per gli eventuali versamenti fatti dopo il 16 febbraio che, in assenza della copertura di legge ora arrivata, sarebbero risultati tardivi.
Sempre in materia di scudo fiscale, viene chiarito che, relativamente alle attività finanziarie emerse, in conformità alla giurisprudenza comunitaria, non è precluso l’accertamento dell’Iva.
Scende la soglia delle compensazioni Iva “libere”
Per rafforzare il contrasto agli abusi nell’utilizzo dei crediti Iva in compensazione, viene abbassato da 10mila a 5mila euro annui il limite superato il quale la compensazione può avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito. La novità si applica ai crediti annuali del 2011 e a quelli infrannuali del 2012.
Facilitato l’accesso nei locali degli enti non commerciali
Per agevolare il contrasto alle forme di evasione che coinvolgono il Terzo settore (non di rado, la veste giuridica, per la quale si fruisce di un regime fiscale agevolato, è indebitamente utilizzata per mascherare vere e proprie attività commerciali), viene esteso il potere di accesso nei confronti dei soggetti che operano in tale ambito. Questo l’obiettivo dell’intervento normativo con cui è stata modificata la disposizione che limitava l’azione di controllo del Fisco, in quanto, assimilando i luoghi in cui tali soggetti espletano le attività istituzionali al domicilio privato, per l’accesso finalizzato a ispezioni documentali, verifiche e ricerche utili per l’accertamento, era necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica.
Inasprimento di sanzioni
Viene introdotta, in luogo dell’attuale indeducibilità delle minusvalenze, una specifica sanzione amministrativa per l’omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro e delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. L’entità della punizione è pari al 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 e un massimo di 50mila euro.
Forte incremento della sanzione amministrativa prevista quando gli uffici doganali accertano diritti di confine maggiori di quelli dichiarati e la differenza supera il 5%. La misura massima, quella fissata per i diritti oltre i 4.000 euro, va da 30mila euro a 10 volte l’importo dei diritti.
Salgono vertiginosamente anche le sanzioni per le infrazioni alla disciplina delle accise. Si tratta, in particolare, delle sanzioni per le omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni, anche in via telematica, a cui sono obbligati i titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti energetici, all’alcool, alle bevande alcoliche e all’energia elettrica. Fino a oggi si applicava la sanzione da 258 a 1.549 euro; adesso, si passa al range da 3mila a 30mila euro.
Più care le sanzioni catastali (quadruplicate) per gli intestatari delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta, che non presentano gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del comunicato di avvenuta attribuzione della rendita.
Misure più stringenti, infine, anche per contrastare il trasferimento illegale all’estero di denaro contante: scende il limite dell’eccedenza non dichiarata per poter accedere all’oblazione (da 250mila a 40mila euro), sale al 15% l’aliquota per il pagamento in forma ridotta (la vecchia aliquota del 5% resta solo se il contante oltre soglia non supera 10mila euro), aumenta l’intervallo temporale (da 1 a 5 anni) entro il quale, se la violazione è ripetuta, non è possibile pagare in forma ridotta. A chi trasferisce all’estero (o tenta di trasferire) contanti per più di 10mila euro senza dichiararli alle autorità doganali, la somma oltre la soglia viene sequestrata nella misura del 50% se l’importo eccedente supera i 10.000 euro; la sanzione applicabile può arrivare fino al 50% dell’eccedenza.
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