dichiarazione dei redditi
Regole certe per le dichiarazioni in fase di liquidazione
UNICO «ante liquidazione» da presentare entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui si producono gli effetti dello scioglimento
/ Sabato 10 marzo 2012
Con l’intervento operato dal DL 16/2012, il legislatore ha ridefinito le tempistiche di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in caso di liquidazione, prevedendo che le dichiarazioni del periodo “ante liquidazione” debbano essere presentate entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società, a norma degli artt. 2484 e 2485 c.c.
Tecnicamente, la nuova norma (art. 2, comma 5, del decreto legge), modifica l’art. 5 del DPR 322/98, il quale in precedenza prevedeva che il termine di nove mesi decorresse dalla data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione.
Per effetto della modifica, pertanto, il nuovo termine decorre:
- dalla data d’iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accerta una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484, comma 1, c.c. (decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale, impossibilità di funzionamento o inattività dell’assemblea, riduzione del capitale sotto il minimo legale, ecc.);
- dalla data d’iscrizione della delibera assembleare, nel caso di scioglimento conseguente a decisione dei soci;
- dalla data prevista dall’atto costitutivo o dallo Statuto, nel caso di scioglimento per le altre cause previste da tali atti;
- dalla data d’iscrizione del decreto del Tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento, nel caso di inerzia degli amministratori.
Il quadro normativo diviene, pertanto, certo, superando i tanti dubbi che si erano manifestati in sede dottrinale in vigenza della vecchia normativa. In determinati casi, tuttavia, per effetto della nuova norma vi saranno adempimenti ancora maggiori rispetto al passato, in quanto la dichiarazione “ante liquidazione” deve chiaramente essere predisposta sulla base di un apposito bilancio intermedio, ancora redatto secondo criteri di funzionamento, al quale apportare tutte le variazioni fiscali di legge. Con l’impostazione assunta dal DL 16/2012 tale bilancio intermedio potrà non coincidere con il cosiddetto “rendiconto sulla gestione”, ovvero con il bilancio straordinario che il documento OIC n. 5 impone di redigere con riferimento alla frazione di esercizio che si chiude alla data di avvio della gestione liquidatoria, rappresentata dalla data di iscrizione presso il Registro delle imprese della nomina dei liquidatori.
Va detto che, sotto il profilo pratico, nella maggioranza dei casi (tipicamente, nelle liquidazioni decise per volontà dei soci con una delibera assembleare di scioglimento anticipato e contestuale nomina dei liquidatori), la data di riferimento del rendiconto sulla gestione coincide con quella in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società, ovvero con la data di iscrizione della suddetta delibera.
Al lato pratico, questo bilancio da redigere ai soli fini fiscali dovrà partire dalla cosiddetta “situazione dei conti”, che il documento OIC n. 5 impone di redigere alla data in cui si producono gli effetti dello scioglimento, pur senza la necessità di includervi le scritture di assestamento e di rettifica (si tratta, di fatto, di un semplice bilancio di verifica).
Per fare un’esemplificazione pratica degli effetti della nuova normativa, se la società viene messa in liquidazione con delibera assunta il 27 marzo 2012 e iscritta presso il Registro delle imprese il 4 aprile 2012 (la quale reca la contestuale nomina dei liquidatori), il termine per la presentazione della dichiarazione “ante liquidazione” è fissato al 31 gennaio 2013.
Lo stesso termine dovrebbe essere osservato se, ad esempio, il 27 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione accertasse solamente la sussistenza di una causa di scioglimento, la delibera consiliare venisse iscritta presso il Registro delle imprese in data 4 aprile 2012, e la successiva delibera assembleare di nomina del liquidatore iscritta in data 25 maggio 2012, anche se in questo secondo caso il rendiconto sulla gestione recherebbe quale data di riferimento proprio il 25 maggio 2012.
Tecnicamente, la nuova norma (art. 2, comma 5, del decreto legge), modifica l’art. 5 del DPR 322/98, il quale in precedenza prevedeva che il termine di nove mesi decorresse dalla data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione.
Per effetto della modifica, pertanto, il nuovo termine decorre:
- dalla data d’iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accerta una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484, comma 1, c.c. (decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale, impossibilità di funzionamento o inattività dell’assemblea, riduzione del capitale sotto il minimo legale, ecc.);
- dalla data d’iscrizione della delibera assembleare, nel caso di scioglimento conseguente a decisione dei soci;
- dalla data prevista dall’atto costitutivo o dallo Statuto, nel caso di scioglimento per le altre cause previste da tali atti;
- dalla data d’iscrizione del decreto del Tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento, nel caso di inerzia degli amministratori.
Il quadro normativo diviene, pertanto, certo, superando i tanti dubbi che si erano manifestati in sede dottrinale in vigenza della vecchia normativa. In determinati casi, tuttavia, per effetto della nuova norma vi saranno adempimenti ancora maggiori rispetto al passato, in quanto la dichiarazione “ante liquidazione” deve chiaramente essere predisposta sulla base di un apposito bilancio intermedio, ancora redatto secondo criteri di funzionamento, al quale apportare tutte le variazioni fiscali di legge. Con l’impostazione assunta dal DL 16/2012 tale bilancio intermedio potrà non coincidere con il cosiddetto “rendiconto sulla gestione”, ovvero con il bilancio straordinario che il documento OIC n. 5 impone di redigere con riferimento alla frazione di esercizio che si chiude alla data di avvio della gestione liquidatoria, rappresentata dalla data di iscrizione presso il Registro delle imprese della nomina dei liquidatori.
Va detto che, sotto il profilo pratico, nella maggioranza dei casi (tipicamente, nelle liquidazioni decise per volontà dei soci con una delibera assembleare di scioglimento anticipato e contestuale nomina dei liquidatori), la data di riferimento del rendiconto sulla gestione coincide con quella in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società, ovvero con la data di iscrizione della suddetta delibera.
Rischio di duplicazione di adempimenti
In tutti gli altri casi, però, i due termini non coincidono: questo avviene quando viene prima accertata (mediante delibera consiliare iscritta presso il Registro delle imprese) una causa di scioglimento della società e successivamente nominato il liquidatore, con delibera assembleare anch’essa, naturalmente, iscritta presso il Registro delle imprese. In tali evenienze, occorrerà redigere un bilancio alla data di efficacia dello scioglimento, ai soli fini fiscali, che servirà quale base per la redazione della dichiarazione “ante liquidazione”, e il successivo rendiconto sulla gestione ai soli fini civilistici, anche se il documento reca la stima delle imposte determinate per competenza.Al lato pratico, questo bilancio da redigere ai soli fini fiscali dovrà partire dalla cosiddetta “situazione dei conti”, che il documento OIC n. 5 impone di redigere alla data in cui si producono gli effetti dello scioglimento, pur senza la necessità di includervi le scritture di assestamento e di rettifica (si tratta, di fatto, di un semplice bilancio di verifica).
Per fare un’esemplificazione pratica degli effetti della nuova normativa, se la società viene messa in liquidazione con delibera assunta il 27 marzo 2012 e iscritta presso il Registro delle imprese il 4 aprile 2012 (la quale reca la contestuale nomina dei liquidatori), il termine per la presentazione della dichiarazione “ante liquidazione” è fissato al 31 gennaio 2013.
Lo stesso termine dovrebbe essere osservato se, ad esempio, il 27 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione accertasse solamente la sussistenza di una causa di scioglimento, la delibera consiliare venisse iscritta presso il Registro delle imprese in data 4 aprile 2012, e la successiva delibera assembleare di nomina del liquidatore iscritta in data 25 maggio 2012, anche se in questo secondo caso il rendiconto sulla gestione recherebbe quale data di riferimento proprio il 25 maggio 2012.
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