IRPEF
TFM degli amministratori tassato ordinariamente solo oltre un milione
La regola vale anche per gli amministratori di società di capitali, escluse le somme corrisposte agli eredi
/ Mercoledì 29 febbraio 2012
Anche le indennità di fine mandato (TFM) degli amministratori di società di capitali sono soggette a tassazione ordinaria solo per la parte eccedente un milione di euro. È questo il più importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3 emanata ieri, che analizza l’art. 24 comma 31 del DL n. 201/2011, convertito nella L. 22 n. 214/2011 (Manovra Monti), con il quale sono state introdotte deroghe al regime di tassazione separata delle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17 comma 1 lettere a) e c) del TUIR, cioè del TFR e delle indennità equipollenti dei lavoratori dipendenti, nonché delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR, ad esempio il trattamento di fine mandato degli amministratori di società, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
La Manovra Monti, infatti, ha previsto l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di euro.
L’art. 24 comma 31 in esame stabilisce, però, che le nuove disposizioni “si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali“. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale previsione, che ha dato luogo a numerosi dubbi interpretativi, “intende confermare la ratio della norma, senza nel contempo differenziarne l’applicazione con esclusivo riferimento agli amministratori di società di capitali. Anche nei confronti di questi ultimi, quindi, la disposizione in esame si applica ai compensi e alle indennità in denaro e in natura, comprese eventuali stock options, che eccedono l’importo di euro 1.000.000”. Gli amministratori di società di capitali, pertanto, non subiscono un regime di tassazione diverso e più penalizzante rispetto agli amministratori di società di persone o ai dipendenti. L’orientamento prevalente in dottrina, infatti, era quello di ritenere che, per effetto del DL 201/2011, il TFM degli amministratori di società di capitali dovesse essere sempre tassato in via ordinaria, indipendentemente dal relativo importo.
L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che la nuova disciplina è applicabile anche qualora il superamento dell’importo di un milione di euro si verifichi per effetto di erogazioni non contestuali nel corso del medesimo periodo d’imposta o di erogazioni effettuate in diversi periodi d’imposta.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disciplina in esame, stabilita retroattivamente, in deroga allo Statuto del contribuente, “con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011“, l’Agenzia delle Entrate precisa che, nell’effettuare la verifica del superamento del limite di un milione, “occorre considerare anche eventuali pregresse anticipazioni e acconti relativi a TFR il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, fermo restando che l’importo già oggetto di tassazione separata anche se in via provvisoria non concorre alla formazione del reddito complessivo”. Tali criteri devono ritenersi applicabili anche in relazione al TFM degli amministratori.
I sostituti d’imposta devono operare le ritenute, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, tenendo conto che l’importo eccedente un milione di euro concorre alla formazione del reddito complessivo. Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, “i sostituti d’imposta sono tenuti a rideterminare la tassazione cui sono soggette le indennità e somme in esame in base alle presenti indicazioni, liquidando distintamente l’imposta dovuta a titolo di tassazione separata, l’imposta dovuta a titolo di tassazione ordinaria, nonché quella eventualmente dovuta ad altro titolo”. L’esito della nuova liquidazione deve essere comunicato al percettore delle indennità e somme in questione mediante la predisposizione del modello CUD, ovvero di un nuovo modello CUD.
Il concorso alla formazione del reddito complessivo di indennità e compensi, precedentemente tassati separatamente, comporta un incremento dello stesso, con le ordinarie conseguenze che ne derivano in termini, ad esempio, di calcolo e versamento degli acconti, di applicazione delle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché del contributo di solidarietà del 3% qualora il reddito complessivo ecceda l’importo di 300.000 euro (art. 2 del DL n. 138/2011).
Infine, secondo l’Agenzia, esula dal campo di applicazione della disposizione in esame l’ipotesi in cui le indennità e i compensi siano erogati agli eredi o aventi diritto del dipendente o collaboratore (es. amministratore) deceduto; la tassazione separata sarà quindi applicabile anche in caso di superamento del limite di un milione di euro.
La Manovra Monti, infatti, ha previsto l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di euro.
L’art. 24 comma 31 in esame stabilisce, però, che le nuove disposizioni “si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali“. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale previsione, che ha dato luogo a numerosi dubbi interpretativi, “intende confermare la ratio della norma, senza nel contempo differenziarne l’applicazione con esclusivo riferimento agli amministratori di società di capitali. Anche nei confronti di questi ultimi, quindi, la disposizione in esame si applica ai compensi e alle indennità in denaro e in natura, comprese eventuali stock options, che eccedono l’importo di euro 1.000.000”. Gli amministratori di società di capitali, pertanto, non subiscono un regime di tassazione diverso e più penalizzante rispetto agli amministratori di società di persone o ai dipendenti. L’orientamento prevalente in dottrina, infatti, era quello di ritenere che, per effetto del DL 201/2011, il TFM degli amministratori di società di capitali dovesse essere sempre tassato in via ordinaria, indipendentemente dal relativo importo.
L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che la nuova disciplina è applicabile anche qualora il superamento dell’importo di un milione di euro si verifichi per effetto di erogazioni non contestuali nel corso del medesimo periodo d’imposta o di erogazioni effettuate in diversi periodi d’imposta.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disciplina in esame, stabilita retroattivamente, in deroga allo Statuto del contribuente, “con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011“, l’Agenzia delle Entrate precisa che, nell’effettuare la verifica del superamento del limite di un milione, “occorre considerare anche eventuali pregresse anticipazioni e acconti relativi a TFR il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, fermo restando che l’importo già oggetto di tassazione separata anche se in via provvisoria non concorre alla formazione del reddito complessivo”. Tali criteri devono ritenersi applicabili anche in relazione al TFM degli amministratori.
I sostituti d’imposta devono operare le ritenute, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, tenendo conto che l’importo eccedente un milione di euro concorre alla formazione del reddito complessivo. Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, “i sostituti d’imposta sono tenuti a rideterminare la tassazione cui sono soggette le indennità e somme in esame in base alle presenti indicazioni, liquidando distintamente l’imposta dovuta a titolo di tassazione separata, l’imposta dovuta a titolo di tassazione ordinaria, nonché quella eventualmente dovuta ad altro titolo”. L’esito della nuova liquidazione deve essere comunicato al percettore delle indennità e somme in questione mediante la predisposizione del modello CUD, ovvero di un nuovo modello CUD.
Il concorso alla formazione del reddito complessivo di indennità e compensi, precedentemente tassati separatamente, comporta un incremento dello stesso, con le ordinarie conseguenze che ne derivano in termini, ad esempio, di calcolo e versamento degli acconti, di applicazione delle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché del contributo di solidarietà del 3% qualora il reddito complessivo ecceda l’importo di 300.000 euro (art. 2 del DL n. 138/2011).
Infine, secondo l’Agenzia, esula dal campo di applicazione della disposizione in esame l’ipotesi in cui le indennità e i compensi siano erogati agli eredi o aventi diritto del dipendente o collaboratore (es. amministratore) deceduto; la tassazione separata sarà quindi applicabile anche in caso di superamento del limite di un milione di euro.
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