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giovedì 22 marzo 2012

contenzioso

Reclamo: per gli atti esecutivi pagamento «anticipato»

La data di presentazione del reclamo e dell’istanza di mediazione fa scattare il pagamento del terzo delle imposte provvisorie
/ Mercoledì 21 marzo 2012
Se per quanto riguarda i termini procedimentali e processuali che si “intrecciano” con il nuovo istituto obbligatorio del reclamo, l’Agenzia delle Entrate ha confermato, con la circolare n. 9/2012, la possibile stratificazione delle sospensioni da presentazione dell’istanza di accertamento con adesione e da periodo feriale processuale (si veda “Reclamo: confermato il «cumulo» dei termini” del 19 marzo), per quanto riguarda il pagamento delle somme in pendenza di giudizio la posizione che sembra essere stata assunta dall’Amministrazione finanziaria non è affatto condivisibile.
Nell’ambito del citato documento di prassi, l’estensore fa esplicito riferimento a quanto “già versato dal contribuente in esecuzione dell’atto impugnato”, che può rappresentare un “acconto” delle somme dovute nei casi di perfezionamento della mediazione: il che significa, senza tanti complimenti, che l’Agenzia delle Entrate considera la data di presentazione del “reclamo” – con eventuale annessa proposta di mediazione – come la data di presentazione del ricorso e, perciò, laddove l’atto avverso cui è obbligatorio procedere (ai sensi del nuovo articolo 17-bis del DLgs. n. 546/1992) sia un accertamento “esecutivo”, il pagamento del terzo delle maggiori imposte deve avvenire nel giorno in cui il reclamo viene notificato all’Agenzia delle Entrate.
Si badi bene al fatto che la tesi, nel testo della circolare, è “sfumata” e viene apertamente evidenziata soltanto al paragrafo 7, rubricato “Il perfezionamento della mediazione”, quando l’estensore fa riferimento al caso dell’esecuzione dell’atto “impugnato”: in sostanza la circolare, almeno in questo passaggio, qualifica il reclamo già come un ricorso e, quindi, la relativa notifica come il momento di avvio della lite.
In materia di pagamento, tesi contraddetta in più punti
La tesi espressa in materia di pagamento, però, è manifestamente contraddetta in più punti, quando si fa esplicito riferimento alla natura stragiudiziale dell’istituto e del procedimento che ne deriva.
È il caso, infatti, del paragrafo 2 del documento, rubricato “L’istanza di mediazione”, nel quale si riferisce che, con la presentazione dell’istanza, si determina la data a partire dalla quale decorre un termine dilatorio per l’instaurazione della controversia e che “durante il decorso di tale termine […] si svolge una fase amministrativa di esame preliminare della controversia il cui scopo è quello di consentire, all’Agenzia delle Entrate e al contribuente, di verificare se sussistono i presupposti per una soluzione stragiudiziale della lite”.
Il che evidenzia chiaramente come ci si trovi di fronte ad una fase nient’affatto processuale: del resto, è la stessa circolare a confermarlo più avanti, al paragrafo 2.9 rubricato “I termini di presentazione”, quando si chiarisce che la sospensione feriale dei termini processuali “non trova, invece, applicazione nel corso della procedura di mediazione vera e propria, di cui ai commi 7 e seguenti del citato articolo 17-bis, che deve pertanto concludersi comunque nel termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale”.
Si riscontra quindi che, per un verso, l’Agenzia caratterizza il procedimento come proprio della fase amministrativa e stragiudiziale e, per un altro, all’opposto e per evidenti finalità di gettito, tipizza la fase come processuale quanto al rilievo dell’istanza, al solo fine di far maturare l’obbligo del versamento del terzo delle imposte accertate e dei relativi interessi previsto dal nuovo regime di esecutività degli atti.
Al danno si aggiunge, poi, l’amarezza della beffa quando al contribuente, considerato come un soggetto che “avrebbe” già presentato un ricorso, viene preclusa la tutela cautelare dell’articolo 47 del DLgs. n. 546/1992: infatti, la circolare, al paragrafo 4 rubricato “La sospensione della riscossione”, lascia decisamente perplessi quando afferma “che la sospensione giudiziale dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 47 del DLgs. n. 546 del 1992 può essere richiesta alla Commissione tributaria provinciale solo in pendenza di controversia giurisdizionale e che, quindi, l’istanza di sospensione giudiziale non può essere proposta prima della conclusione della fase di mediazione”.
Insomma, il ricorso “c’è” per quanto riguarda il pagamento delle imposte provvisorie, ma “non si vede” quando il contribuente potrebbe far valere il proprio diritto di invocare la sospensione dell’esecuzione dell’atto.

1 commento:

  1. La circostanza secondo cui il contenuto del reclamo dev’essere identico a quello dell’eventuale successivo ricorso alla commissione tributaria, pena l’inammissibilità della sua proposizione, vìola apertamente il diritto di difesa poiché prevede l’obbligo di esporre la tesi difensiva già nella fase amministrativa, la quale non contempla la valutazione della fattispecie davanti ad un giudice terzo secondo il principio enucleabile dall’art. 111 della Costituzione (…Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale…).
    Inoltre, la preclusione definitiva di ogni facoltà di accesso alla giurisdizione se non sia stato preventivamente presentato reclamo in via amministrativa, impedisce irreparabilmente l’esercizio del diritto di agire in giudizio per la propria tutela sancito dall’art. 24 della Costituzione (Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ….). Il reclamo obbligatorio, pertanto, presenta evidenti profili di incostituzionalità.
    Giambattista Alferazzi

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