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venerdì 9 marzo 2012

redditi diversi

Per la riservatezza, basta il mandato di amministrazione

Gli effetti dello scudo fiscale permangono se revoca dell’intestazione fiduciaria e contratto di amministrazione senza intestazione sono contestuali
/ Venerdì 09 marzo 2012
Con la risoluzione n. 23/2012 emanata ieri, su istanza delle società fiduciarie, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito:
- quando è possibile optare per il regime del risparmio amministrato nell’ambito di un rapporto di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione posto a favore di clienti persone fisiche non imprenditori residenti in Italia;
- a quali condizioni possa essere mantenuto il regime della segretazione con riferimento ad attività finanziarie che siano state oggetto di operazioni di “scudo fiscale” attraverso la procedura del rimpatrio giuridico (mediante il conferimento a società fiduciaria di un mandato di amministrazione con intestazione delle stesse), qualora il fiduciante provveda a ritrasferire tali attività in un dossier titoli ad esso intestato.
In linea generale, per beneficiare dell’opzione per il risparmio amministrato, nel contratto di amministrazione deve sussistere il rapporto non occasionale tra fiduciante e fiduciaria e deve essere altresì assicurato l’intervento della fiduciaria quale intermediario nella riscossione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle attività oggetto del contratto di amministrazione, posto che essi transitano su un apposito conto corrente intestato alla fiduciaria.
Nello schema operativo proposto dalle società fiduciarie per optare per il risparmio amministrato senza che la società fiduciaria si intesti le attività finanziarie è prevista l’apertura presso la stessa banca di un conto corrente intestato direttamente al cliente/fiduciante, oggetto di amministrazione da parte della fiduciaria. L’Agenzia ha chiarito che l’indisponibilità di detto conto deve essere oggetto di apposita condizione contrattuale tra fiduciante e banca, nel senso che i prelievi e gli apporti di disponibilità monetarie ad esso relativi devono necessariamente transitare per il conto corrente intestato alla fiduciaria. Tale previsione non deve, quindi, comportare un cambiamento delle modalità di canalizzazione dei redditi derivanti dalle attività amministrate.
L’Agenzia precisa, inoltre, che nel caso in cui le attività finanziarie oggetto del contratto di amministrazione siano depositate presso una banca estera, è altresì necessario che, nell’ambito del rapporto contrattuale stipulato tra la banca e il fiduciante, sia espressamente previsto che la fiduciaria, oltre ad essere legittimata ai disinvestimenti utili al pagamento delle imposte, sia anche legittimata a liquidare o a prelevare le attività finanziarie, qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del fiduciante.
Resta fermo che il rapporto di amministrazione costituisce oggetto di segnalazione all’Anagrafe tributaria da parte della società fiduciaria e che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, occorre comunicare le movimentazioni e ogni informazione relativa al predetto rapporto secondo la nuova disposizione introdotta dal Decreto Monti in materia di monitoraggio dei conti correnti.
Non deve esserci interruzione tra i due contratti
Viene trattato, poi, il caso in cui le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di “scudo fiscale” attraverso la procedura del rimpatrio giuridico, mediante il conferimento a società fiduciaria di un mandato di amministrazione con intestazione delle stesse, vengano trasferite dal fiduciante in un dossier titoli intestato a quest’ultimo quando tale trasferimento è finalizzato a conferire alla stessa società fiduciaria, ovvero ad altra società fiduciaria, un mandato di amministrazione delle medesime attività senza intestazione delle stesse.
Al riguardo, l’Agenzia ritiene che il regime di segretazione previsto dalla disciplina sullo scudo fiscale possa essere mantenuto a condizione che la revoca del mandato di amministrazione con intestazione sia contestuale alla stipula di un nuovo contratto di amministrazione senza intestazione senza soluzione di continuità, e sempreché nel prosieguo dell’operatività ne permangano i requisiti. Tale nuovo contratto può essere stipulato con la medesima società fiduciaria, ovvero con una società fiduciaria diversa.

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