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venerdì 9 marzo 2012

riscossione Equitalia deve «avvisare» i contribuenti affidati

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Equitalia deve «avvisare» i contribuenti affidati

Ai sensi del DL n. 16/2012, negli accertamenti esecutivi, la comunicazione va fatta entro i trenta giorni successivi alla presentazione del ricorso

/ Mercoledì 07 marzo 2012
Il procedimento proprio dei nuovi accertamenti esecutivi diviene, timidamente, più garantista, avviando a risoluzione anche uno degli aspetti suscettibili di essere tacciati di incostituzionalità.
Ci si riferisce alle modifiche apportate all’articolo 29 del DL n. 78/2010, che appunto ha introdotto nel nostro ordinamento il “sistema” degli accertamenti esecutivi a far data dallo scorso 1° ottobre, dal nuovo articolo 8, comma 12, del DL n. 16/2012 (Decreto “semplificazioni fiscali”).
Come abbiamo fatto rilevare in passato sia su queste colonne sia nell’ambito del Percorso di aggiornamento 2011/2012, il citato articolo 29 era ampiamente lacunoso nella parte in cui, una volta che il contribuente non aveva provveduto a versare il terzo delle maggiori imposte accertate entro la data di presentazione del ricorso e anche entro i trenta giorni successivi, non prevedeva alcuna comunicazione in ordine al suo “affidamento” all’agente della riscossione (Equitalia).
In sostanza, il “passaggio del testimone” tra l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione si sarebbe consumato nel silenzio più assoluto, in evidente danno del contribuente.
Non è superfluo rammentare, infatti, che a far data dall’affidamento decorrono i 180 giorni di “blocco” dell’esecuzione forzata altrimenti attivabile a seguito della morosità del contribuente: pertanto, l’ignoranza del contribuente circa la data esatta del countdown per l’avvio dell’esecuzione forzata – se non sono eventualmente intervenuti fatti quali sospensione cautelare ovvero accoglimento del ricorso nel merito – poneva lo stesso in condizione di non conoscere con esattezza il periodo di blocco forzato dell’attività esecutiva dell’agente della riscossione.
Il DL n. 16/2012 provvede a colmare questa lacuna prevedendo che, una volta perfezionato l’affidamento – i cui termini e modalità sono parzialmente previsti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2011 – l’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato in precedenza l’atto impositivo, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
Naturalmente, la data di decorrenza dell’affidamento non può essere quella di ricezione della raccomandata “semplice” da parte del contribuente, ma quella in cui l’affidamento si è effettivamente verificato: in ogni caso, mai prima dei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso (atteso che, se fosse diversamente, ci si troverebbe dinanzi ad un affidamento “anticipato”) e, comunque, in misura sufficiente per conoscere il giorno in cui potranno essere riprese da Equitalia le eventuali azioni esecutive sui beni del contribuente “moroso e affidato”.
Comunicazione utile anche per capire se è già possibile la rateazione
La comunicazione, inoltre, a ben vedere assolve anche la funzione di permettere al contribuente di sapere se si rende già possibile la concessione della rateazione da parte dell’agente della riscossione: d’altronde, il provvedimento di rateazione, per l’espressa previsione normativa più volte criticata su queste colonne (si veda “Riscossione a morosità obbligata” del 23 luglio 2010), può essere concesso soltanto successivamente all’affidamento del contribuente e, dunque, la “notizia” fornita tramite la raccomandata potrà porre in condizione il medesimo di valutare l’opportunità di richiedere la dilazione del debito, in luogo dell’attesa della pronuncia della Commissione tributaria sull’eventuale richiesta di sospensione dell’atto impugnato, promossa coevamente alla presentazione del ricorso.
 / Carlo NOCERA

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