Accertamento
Comunicazione dei beni ai soci al 15 ottobre
Con un provvedimento di ieri, il Direttore dell’Agenzia ha prorogato il termine per trasmettere la prima comunicazione in scadenza il 2 aprile
/ Mercoledì 14 marzo 2012
C’è tempo fino a lunedì 15 ottobre 2012 per trasmettere la prima comunicazione dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o familiari.
Confermando le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato ieri il provvedimento che proroga la comunicazione relativa ai beni concessi in godimento ai soci nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione della normativa, vale a dire ai beni utilizzati nel 2011.
Resta, invece, confermata la scadenza ordinaria del 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento.
Quindi, la comunicazione relativa al 2012 dovrà essere trasmessa entro il 1° aprile 2013, cadendo il 31 di domenica.
Nella motivazione all’intervento proroga, che modifica il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, si legge che si è voluto tenere conto delle particolari difficoltà di attuazione della norma e dell’assoluta novità dell’obbligo.
In effetti, il nuovo adempimento presenta molti aspetti controversi, vuoi per gli obiettivi ambiziosi che il legislatore gli ha attribuito, vuoi perché, rispetto alla ratio dichiarata nella norma introdotta in sede di conversione del DL 138/2011, sembra che, soprattutto con la norma attuativa, sia cambiata la prospettiva.
Se l’attenzione del legislatore in sede di decreto sembrava principalmente diretta ad evitare che lo strumento societario venisse utilizzato per occultare al Fisco i veri possessori di determinati beni di lusso, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di novembre, l’attenzione sembra concentrarsi sulla ricostruzione sintetica del reddito.
Ecco allora che, oltre ai beni in godimento ai soci, nel provvedimento è comparsa la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni alla società concedente e nelle risposte date dall’Agenzia delle Entrate in occasione degli incontri di inizio anno con la stampa specializzata, addirittura la comunicazione dei versamenti ricevuti dai soci (ma il punto è, ovviamente, ancora da confermare).
Non solo: valorizzando la natura procedurale dell’adempimento, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile la comunicazione nel 2012 anche con riferimento a situazioni relative ad anni precedenti.
La prima comunicazione riguarda infatti:
- i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti al 2012 per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta il corso al 17 settembre 2011;
- i finanziamenti e i versamenti realizzati in periodi d’imposta precedenti al 2012 che risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre.
Non bisogna essere particolarmente rigorosi per concludere che la norma primaria risulta inadeguata a supportare il mutato contesto applicativo della disposizione, perlomeno da come emerge dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Prova ne sia il tema sanzionatorio, già oggetto di commenti su questo quotidiano.
Le due sanzioni espressamente previste dall’art. 2, comma 36-sexiesdecies, appaiono coerenti con l’impostazione originaria, ma inadeguate a colpire l’omessa, incompleta o inveritiera comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni verso la società.
Né sembra applicabile la sanzione residuale prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a) del DLgs. 471/1997 che colpisce, in via generale, con una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria ovvero la sua trasmissione con dati incompleti o inveritieri.
Per intenderci, la sanzione da 258 a 2.065 euro è la stessa prevista dall’art. 2 comma 36-sexiesdecies del DL 138/2011 convertito. Solo che, nel caso di specie, si applica unicamente ai contribuenti che non si siano conformati alla disposizione di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies. Vale a dire, ai contribuenti che, avendo pagato alla società un corrispettivo inferiore al valore normale del diritto di godimento, non abbiano provveduto a dichiarare la differenza come reddito diverso.
Esiste quindi una disposizione di natura speciale, con riferimento al nuovo adempimento, che rende inefficace la sanzione residuale di cui all’art. 11 del DLgs. 471/1997.
Al di là delle considerazioni sugli effetti che tale rinvio può provocare ai fini della lotta all’evasione (si veda “Beni ai soci: se la proroga rallenta la lotta all’evasione, chi paga?” di oggi), il maggior tempo a disposizione sarà utile per riconsiderare l’adempimento e – se del caso – intervenire in via normativa per dissipare i dubbi ancora in essere.
Un’ultima considerazione sui tempi. Bisogna dare atto all’Agenzia di aver provveduto questa volta in modo tempestivo, evitando affanni e preoccupazioni a ridosso della scandenza.
Confermando le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato ieri il provvedimento che proroga la comunicazione relativa ai beni concessi in godimento ai soci nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione della normativa, vale a dire ai beni utilizzati nel 2011.
Resta, invece, confermata la scadenza ordinaria del 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento.
Quindi, la comunicazione relativa al 2012 dovrà essere trasmessa entro il 1° aprile 2013, cadendo il 31 di domenica.
Nella motivazione all’intervento proroga, che modifica il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, si legge che si è voluto tenere conto delle particolari difficoltà di attuazione della norma e dell’assoluta novità dell’obbligo.
In effetti, il nuovo adempimento presenta molti aspetti controversi, vuoi per gli obiettivi ambiziosi che il legislatore gli ha attribuito, vuoi perché, rispetto alla ratio dichiarata nella norma introdotta in sede di conversione del DL 138/2011, sembra che, soprattutto con la norma attuativa, sia cambiata la prospettiva.
Se l’attenzione del legislatore in sede di decreto sembrava principalmente diretta ad evitare che lo strumento societario venisse utilizzato per occultare al Fisco i veri possessori di determinati beni di lusso, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di novembre, l’attenzione sembra concentrarsi sulla ricostruzione sintetica del reddito.
Ecco allora che, oltre ai beni in godimento ai soci, nel provvedimento è comparsa la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni alla società concedente e nelle risposte date dall’Agenzia delle Entrate in occasione degli incontri di inizio anno con la stampa specializzata, addirittura la comunicazione dei versamenti ricevuti dai soci (ma il punto è, ovviamente, ancora da confermare).
Non solo: valorizzando la natura procedurale dell’adempimento, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile la comunicazione nel 2012 anche con riferimento a situazioni relative ad anni precedenti.
La prima comunicazione riguarda infatti:
- i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti al 2012 per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta il corso al 17 settembre 2011;
- i finanziamenti e i versamenti realizzati in periodi d’imposta precedenti al 2012 che risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre.
Non bisogna essere particolarmente rigorosi per concludere che la norma primaria risulta inadeguata a supportare il mutato contesto applicativo della disposizione, perlomeno da come emerge dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Prova ne sia il tema sanzionatorio, già oggetto di commenti su questo quotidiano.
Le due sanzioni espressamente previste dall’art. 2, comma 36-sexiesdecies, appaiono coerenti con l’impostazione originaria, ma inadeguate a colpire l’omessa, incompleta o inveritiera comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni verso la società.
Né sembra applicabile la sanzione residuale prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a) del DLgs. 471/1997 che colpisce, in via generale, con una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria ovvero la sua trasmissione con dati incompleti o inveritieri.
Per intenderci, la sanzione da 258 a 2.065 euro è la stessa prevista dall’art. 2 comma 36-sexiesdecies del DL 138/2011 convertito. Solo che, nel caso di specie, si applica unicamente ai contribuenti che non si siano conformati alla disposizione di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies. Vale a dire, ai contribuenti che, avendo pagato alla società un corrispettivo inferiore al valore normale del diritto di godimento, non abbiano provveduto a dichiarare la differenza come reddito diverso.
Esiste quindi una disposizione di natura speciale, con riferimento al nuovo adempimento, che rende inefficace la sanzione residuale di cui all’art. 11 del DLgs. 471/1997.
Al di là delle considerazioni sugli effetti che tale rinvio può provocare ai fini della lotta all’evasione (si veda “Beni ai soci: se la proroga rallenta la lotta all’evasione, chi paga?” di oggi), il maggior tempo a disposizione sarà utile per riconsiderare l’adempimento e – se del caso – intervenire in via normativa per dissipare i dubbi ancora in essere.
Un’ultima considerazione sui tempi. Bisogna dare atto all’Agenzia di aver provveduto questa volta in modo tempestivo, evitando affanni e preoccupazioni a ridosso della scandenza.
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