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Ricorsi Tributari

venerdì 2 marzo 2012

Contenzioso : Liquidazione delle spese processuali

Contenzioso

Liquidazione delle spese processuali nel contenzioso meno incerta

In base al Ddl. di conversione del DL 1/2012, la Commissione tributaria applica le tariffe professionali sino all’approvazione dei decreti ministeriali

/ Venerdì 02 marzo 2012
Il maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 1/2012 (“decreto liberalizzazioni”), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia e che ha ottenuto il via libera ieri da parte del Senato, ha posto un rimedio al vuoto normativo che il decreto stesso aveva provocato in merito alla liquidazione delle spese processuali nel contenzioso tributario, che, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 546/92, fa riferimento alle tariffe professionali.
Per meglio comprendere i termini della questione, appare opportuno riepilogare la fattispecie.
Le spese liquidate a favore del difensore, come detto in forza del DLgs. 546/92, sono determinate sulla base delle tariffe professionali, le quali, a loro volta, variano a seconda del professionista che ha patrocinato la lite.
L’art. 9, comma 2 del DL 1/2012 ha disposto l’abrogazione delle tariffe professionali regolamentate dal sistema ordinistico e ha contemplato che, “nel caso di liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”.
Allo stato attuale, i parametri del Ministero cui il giudice deve attenersi per la liquidazione delle spese non sono ancora stati approvati, per cui, se l’emendamento non venisse tramutato in legge, si sarebbe e si sarà in presenza di un vuoto normativo.
Il problema è stato subito messo in risalto dalle Commissioni tributarie.
Il Presidente della C.T. Reg. Milano, con una nota del 5 febbraio scorso, ha sollevato la problematica, evidenziando, senza pronunciarsi sulla correttezza di ciò, che in alcuni organi giurisdizionali i criteri di liquidazione delle spese vengono determinati comunque in base alle tariffe professionali, siccome “l’art. 2233 c.c. fa riferimento, per la determinazione del compenso al professionista, anche agli usi, quali possono essere ricavati dalle stesse tariffe professionali”.
Sostanzialmente, detta conclusione sembra essere stata accolta dalla prima giurisprudenza occupatasi del tema, ove è stato affermato che bisogna per forza applicare l’art. 2233 del codice civile, norma la quale impone che il compenso sia adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione (Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia 1° febbraio 2012 n. 10/4/12).
Abrogate le tariffe professionali
Infatti, come detto dai giudici, non si può “rinviare la decisione dei ricorsi in attesa che il “ministro vigilante” emetta il decreto di cui al 2° comma dell’art. 9”.
Ora, la questione dovrebbe essere risolta dal maxiemendamento su cui il Senato ha votato la fiducia.
Per prima cosa, è previsto che i decreti dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Inoltre, per espressa disposizione normativa, le tariffe vigenti continuano a trovare applicazione, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all’art. 9 citato, “e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
 / Alfio CISSELLO

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