reddito d'impresa
ACE, in Gazzetta le disposizioni attuative
Il Ministero introduce nuove clausole «anti abuso» e consente l’agevolazione per tutto il patrimonio netto dei soggetti IRPEF
/ Martedì 20 marzo 2012
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 di ieri, è stato finalmente pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 marzo 2012, che dà attuazione alle disposizioni dell’art. 1 del DL 201/2011, riguardanti l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE).
Il testo definitivo del decreto conferma le anticipazioni emerse nelle scorse settimane, consentendo agli operatori di determinare l’agevolazione per il 2011 in un quadro di sostanziale certezza.
Sotto il profilo soggettivo, il Ministero esclude dal beneficio le imprese sottoposte alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Nulla viene invece detto relativamente alle società in liquidazione volontaria e in concordato preventivo per le quali si deve, quindi, ritenere sussistente l’agevolazione, pur nella consapevolezza che il suo presupposto (l’incremento di patrimonio netto) difficilmente si riscontra in tali contesti.
Per quanto riguarda gli incrementi patrimoniali, viene confermata l’assimilazione agli aumenti di capitale delle rinunce dei soci ai crediti, purché incondizionate; esse devono essere computate pro rata temporis dalla data dell’atto di rinuncia. Sempre con riferimento agli aumenti di capitale, essi rilevano se la relativa delibera è stata assunta a decorrere dal 2011; non possono, quindi, essere computati nella base ACE i versamenti effettuati nel 2011 in esecuzione di aumenti di capitale deliberati nel 2010.
Novità importanti anche per gli accantonamenti di utili a riserva. Prima dell’emanazione del DM attuativo, infatti, si escludeva l’agevolazione degli accantonamenti alla riserva legale, in quanto riserva indisponibile secondo l’accezione dei Principi contabili. Il DM fornisce invece una nozione di riserve non disponibili di fatto diversa, stabilendo che sono tali (agli specifici fini dell’ACE):
- le riserve che accolgono gli utili non realizzati (quelle, cioè, derivanti dalla mera valutazione delle poste dell’attivo, quali partecipazioni, crediti in valuta ecc.);
- le riserve non disponibili per nessun utilizzo (né il passaggio a capitale, né la distribuzione ai soci, né ancora la copertura delle perdite), quali ad esempio la riserva azioni proprie (mentre la riserva legale è invece utilizzabile a copertura perdite).
La maggior parte di tali clausole esplica effetti permanenti, sicché una volta perfezionata l’operazione, la base ACE viene ridotta anche negli esercizi successivi.
La base ACE netta (ovvero, la differenza tra aumenti e riduzioni del patrimonio, ulteriormente decurtata per effetto delle clausole anti abuso) va, poi, confrontata con il patrimonio netto contabile esistente alla fine dell’esercizio per il quale si effettua il calcolo. Diversamente da quanto affermato dalle istruzioni a UNICO 2012 SC, tuttavia, il patrimonio netto va assunto al lordo, e non al netto, dell’utile di esercizio, mentre va decurtato della riserva per azioni proprie.
Trovano conferma, da ultimo, le indicazioni delle istruzioni ai modelli di dichiarazione per cui la base ACE è rappresentata, per i soggetti IRPEF (purché, come vuole la legge, in contabilità ordinaria), dall’intero patrimonio netto contabile esistente al termine dell’esercizio sociale. Dalle stesse istruzioni ai modelli, nonché dalla relazione al DM attuativo, si evince tuttavia che tale dato deve essere ridotto in applicazione delle clausole anti abuso (finanziamenti e aumenti di capitale infragruppo, acquisti di aziende e partecipazioni ecc.).
Proprio il fatto che, per le società di persone, rileva lo stock del patrimonio netto contabile 2011, potrebbe determinare effetti significativi per le società che hanno effettuato rivalutazioni di beni mediante leggi speciali. Nonostante la questione non sia esplicitata dalla relazione, si deve ritenere che la generica menzione al patrimonio netto faccia sì che questo comprenda anche le riserve di rivalutazione, non agevolabili per le società di capitali:
- in primo luogo, perché per queste ultime si considerano gli incrementi del patrimonio netto rispetto a quello del 2010 (utile escluso);
- in secondo luogo in quanto, quand’anche venisse effettuata da una società di capitali una rivalutazione volontaria, essa non sarebbe agevolabile, sostanziandosi nell’iscrizione di una riserva che, come sopra detto, il decreto espressamente esclude dal novero di quelle rilevanti per l’ACE.
Il testo definitivo del decreto conferma le anticipazioni emerse nelle scorse settimane, consentendo agli operatori di determinare l’agevolazione per il 2011 in un quadro di sostanziale certezza.
Sotto il profilo soggettivo, il Ministero esclude dal beneficio le imprese sottoposte alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Nulla viene invece detto relativamente alle società in liquidazione volontaria e in concordato preventivo per le quali si deve, quindi, ritenere sussistente l’agevolazione, pur nella consapevolezza che il suo presupposto (l’incremento di patrimonio netto) difficilmente si riscontra in tali contesti.
Per quanto riguarda gli incrementi patrimoniali, viene confermata l’assimilazione agli aumenti di capitale delle rinunce dei soci ai crediti, purché incondizionate; esse devono essere computate pro rata temporis dalla data dell’atto di rinuncia. Sempre con riferimento agli aumenti di capitale, essi rilevano se la relativa delibera è stata assunta a decorrere dal 2011; non possono, quindi, essere computati nella base ACE i versamenti effettuati nel 2011 in esecuzione di aumenti di capitale deliberati nel 2010.
Novità importanti anche per gli accantonamenti di utili a riserva. Prima dell’emanazione del DM attuativo, infatti, si escludeva l’agevolazione degli accantonamenti alla riserva legale, in quanto riserva indisponibile secondo l’accezione dei Principi contabili. Il DM fornisce invece una nozione di riserve non disponibili di fatto diversa, stabilendo che sono tali (agli specifici fini dell’ACE):
- le riserve che accolgono gli utili non realizzati (quelle, cioè, derivanti dalla mera valutazione delle poste dell’attivo, quali partecipazioni, crediti in valuta ecc.);
- le riserve non disponibili per nessun utilizzo (né il passaggio a capitale, né la distribuzione ai soci, né ancora la copertura delle perdite), quali ad esempio la riserva azioni proprie (mentre la riserva legale è invece utilizzabile a copertura perdite).
Norme antielusive nei gruppi societari
Il decreto introduce (come si poteva, del resto, evincere dalle istruzioni ai modelli di dichiarazione), una serie di clausole anti abuso finalizzate ad evitare la duplicazione del beneficio nei gruppi societari, attraverso finanziamenti o aumenti di capitale a cascata; un importante passo della relazione precisa, però, che è possibile presentare istanza di disapplicazione di tali norme di cautela ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del DPR 600/73.La maggior parte di tali clausole esplica effetti permanenti, sicché una volta perfezionata l’operazione, la base ACE viene ridotta anche negli esercizi successivi.
La base ACE netta (ovvero, la differenza tra aumenti e riduzioni del patrimonio, ulteriormente decurtata per effetto delle clausole anti abuso) va, poi, confrontata con il patrimonio netto contabile esistente alla fine dell’esercizio per il quale si effettua il calcolo. Diversamente da quanto affermato dalle istruzioni a UNICO 2012 SC, tuttavia, il patrimonio netto va assunto al lordo, e non al netto, dell’utile di esercizio, mentre va decurtato della riserva per azioni proprie.
Trovano conferma, da ultimo, le indicazioni delle istruzioni ai modelli di dichiarazione per cui la base ACE è rappresentata, per i soggetti IRPEF (purché, come vuole la legge, in contabilità ordinaria), dall’intero patrimonio netto contabile esistente al termine dell’esercizio sociale. Dalle stesse istruzioni ai modelli, nonché dalla relazione al DM attuativo, si evince tuttavia che tale dato deve essere ridotto in applicazione delle clausole anti abuso (finanziamenti e aumenti di capitale infragruppo, acquisti di aziende e partecipazioni ecc.).
Proprio il fatto che, per le società di persone, rileva lo stock del patrimonio netto contabile 2011, potrebbe determinare effetti significativi per le società che hanno effettuato rivalutazioni di beni mediante leggi speciali. Nonostante la questione non sia esplicitata dalla relazione, si deve ritenere che la generica menzione al patrimonio netto faccia sì che questo comprenda anche le riserve di rivalutazione, non agevolabili per le società di capitali:
- in primo luogo, perché per queste ultime si considerano gli incrementi del patrimonio netto rispetto a quello del 2010 (utile escluso);
- in secondo luogo in quanto, quand’anche venisse effettuata da una società di capitali una rivalutazione volontaria, essa non sarebbe agevolabile, sostanziandosi nell’iscrizione di una riserva che, come sopra detto, il decreto espressamente esclude dal novero di quelle rilevanti per l’ACE.
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