riscossione
Accertamenti esecutivi: nessun «avviso» per l’affidamento straordinario
Il DL n. 16/2012 non prevede alcuna comunicazione preventiva al contribuente nel caso in cui sia ritenuto fondato il pericolo per la riscossione
Se con il DL n. 16/2012 la procedura degli accertamenti esecutivi ha fatto un considerevole passo avanti verso la trasparenza (si veda “Equitalia deve «avvisare» i contribuenti affidati” dello scorso 7 marzo), il medesimo Decreto fiscale, all’opposto, consolida le “tenebre” attualmente esistenti per un altro ambito del procedimento di esecutività degli atti “impoesattivi” (si veda “Accertamenti esecutivi a «doppia velocità»” del 10 luglio 2010).
Ci si riferisce, per la precisione, al caso di affidamento “anticipato” o “straordinario”, derivante dalla valutazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate circa il fondato pericolo per la riscossione: circostanza che, come noto, permette addirittura di affidare il carico ad Equitalia decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto (non prima, atteso che l’atto prima dei sessanta giorni successivi alla sua notifica non è provvisto di esecutività).
Ora, il DL n. 16/2012, al comma 12 dell’articolo 8, esclude espressamente l’invio della prevista informativa, da parte di Equitalia, di “presa in carico” delle somme per la riscossione mediante raccomandata semplice, nei casi in cui l’ente impositore proceda con l’affidamento anticipato.
Si consolida, quindi, la lacuna della normativa relativa ai casi di fondato pericolo per la riscossione che, non prevedendo alcuna comunicazione preventiva, fa sì che il contribuente sia, al contempo, “ignorato e ignorante”.
Il che è un aspetto di non poco conto, se solo si considera come l’affidamento “anticipato”, poggiando sulla ritenuta sussistenza del “fondato pericolo” per la riscossione, inneschi l’immediato avvio delle azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione “affidatario” per un importo pari al 100% del gravame (quindi, per gli importi complessivamente richiesti con l’atto a titolo di maggiori imposte, sanzioni, interessi e, ove presenti, contributi previdenziali).
Il DL n. 16/2012, in proposito, non fa altro che confermare la posizione di chiusura espressa, in tal senso, dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 30 settembre, con la nota prot. n. 2011/141776: nel documento inviato agli Uffici, infatti, la Direzione centrale ebbe modo di sottolineare che, in caso di rilevazione del fondato pericolo prima della notifica dell’avviso di accertamento, e dunque nella fase “endoprocedimentale”, “le ragioni possono anche essere esposte nelle motivazioni degli atti”. Laddove, invece, la maturazione del convincimento circa il fondato pericolo giungesse a posteriori della notifica dell’atto, la nota si limita a richiamare l’attenzione degli Uffici “circa la necessità di indicare, in sede di formazione del carico straordinario tramite l’apposita applicazione informatica, nell’apposito campo «Note», gli elementi in base ai quali si è ritenuto sussistere il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione”.
È del tutto evidente, insomma, che, nella migliore delle ipotesi, il contribuente potrebbe essere informato se l’Ufficio esercita una “facoltà”, non delineata dalla norma ma suggerita dalla citata Nota.
Di fronte a questo stato di cose, è ragionevole ritenere che il contribuente sarà altrettanto “ignorato e ignorante” anche nel caso in cui il fondato pericolo per la riscossione sia rilevato, nella fase successiva all’avvenuto affidamento “ordinario”, dall’agente della riscossione, attesa a questo punto la rilevanza della ritenuta emersione di comportamenti idonei a concretare il pericolo per la prosecuzione della riscossione.
Una previsione “oscurantista” che non giova ad un sistema che, per definizione e procedimento, è sufficientemente coercitivo: nell’iter di conversione del DL n. 16/2012 cambiare si può, cambiare si deve.
/ Carlo NOCERA
Ci si riferisce, per la precisione, al caso di affidamento “anticipato” o “straordinario”, derivante dalla valutazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate circa il fondato pericolo per la riscossione: circostanza che, come noto, permette addirittura di affidare il carico ad Equitalia decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto (non prima, atteso che l’atto prima dei sessanta giorni successivi alla sua notifica non è provvisto di esecutività).
Ora, il DL n. 16/2012, al comma 12 dell’articolo 8, esclude espressamente l’invio della prevista informativa, da parte di Equitalia, di “presa in carico” delle somme per la riscossione mediante raccomandata semplice, nei casi in cui l’ente impositore proceda con l’affidamento anticipato.
Si consolida, quindi, la lacuna della normativa relativa ai casi di fondato pericolo per la riscossione che, non prevedendo alcuna comunicazione preventiva, fa sì che il contribuente sia, al contempo, “ignorato e ignorante”.
Il che è un aspetto di non poco conto, se solo si considera come l’affidamento “anticipato”, poggiando sulla ritenuta sussistenza del “fondato pericolo” per la riscossione, inneschi l’immediato avvio delle azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione “affidatario” per un importo pari al 100% del gravame (quindi, per gli importi complessivamente richiesti con l’atto a titolo di maggiori imposte, sanzioni, interessi e, ove presenti, contributi previdenziali).
Il DL n. 16/2012, in proposito, non fa altro che confermare la posizione di chiusura espressa, in tal senso, dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 30 settembre, con la nota prot. n. 2011/141776: nel documento inviato agli Uffici, infatti, la Direzione centrale ebbe modo di sottolineare che, in caso di rilevazione del fondato pericolo prima della notifica dell’avviso di accertamento, e dunque nella fase “endoprocedimentale”, “le ragioni possono anche essere esposte nelle motivazioni degli atti”. Laddove, invece, la maturazione del convincimento circa il fondato pericolo giungesse a posteriori della notifica dell’atto, la nota si limita a richiamare l’attenzione degli Uffici “circa la necessità di indicare, in sede di formazione del carico straordinario tramite l’apposita applicazione informatica, nell’apposito campo «Note», gli elementi in base ai quali si è ritenuto sussistere il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione”.
È del tutto evidente, insomma, che, nella migliore delle ipotesi, il contribuente potrebbe essere informato se l’Ufficio esercita una “facoltà”, non delineata dalla norma ma suggerita dalla citata Nota.
Di fronte a questo stato di cose, è ragionevole ritenere che il contribuente sarà altrettanto “ignorato e ignorante” anche nel caso in cui il fondato pericolo per la riscossione sia rilevato, nella fase successiva all’avvenuto affidamento “ordinario”, dall’agente della riscossione, attesa a questo punto la rilevanza della ritenuta emersione di comportamenti idonei a concretare il pericolo per la prosecuzione della riscossione.
Azioni esecutive immediatamente riavviate, senza preavviso
Pertanto, se così fosse, le azioni esecutive che, per 180 giorni dalla data dell’avvenuto affidamento, sono bloccate per l’espressa previsione normativa dell’articolo 29 del DL n. 78/2010, verrebbero immediatamente riavviate, senza alcun preavviso e con riferimento, sul versante quantitativo, non già al terzo delle maggiori imposte accertate non versate dal contribuente alla data di presentazione del ricorso, ma agli interi importi richiesti con l’atto “impoesattivo”.Una previsione “oscurantista” che non giova ad un sistema che, per definizione e procedimento, è sufficientemente coercitivo: nell’iter di conversione del DL n. 16/2012 cambiare si può, cambiare si deve.
/ Carlo NOCERA
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