Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

martedì 6 marzo 2012

Riscossione Ipoteca esattoriale inibita per crediti sotto i 20.000 euro

Riscossione

Ipoteca esattoriale inibita per crediti sotto i 20.000 euro

Non vale più la regola dell’abitazione principale, introdotta dal DL 70/2011

/ Lunedì 05 marzo 2012
Il Decreto “semplificazioni fiscali” (DL n. 16/2012, pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 marzo 2012) muta in senso favorevole ai contribuenti la disciplina sull’ipoteca esattoriale, contenuta nell’art. 77 del DPR 602/73.
Ora, l’ipoteca esattoriale non è adottabile se il credito per cui si procede, complessivamente, non supera i 20.000 euro (sul computo di tale limite, secondo la giurisprudenza, occorre vagliare sia i crediti tributari sia quelli extra-fiscali, come quelli di natura contributiva, si veda “La «soglia» per l’ipoteca esattoriale comprende anche i debiti INPS” del 30 novembre 2011).
Prima di tale modifica, si applicavano le norme introdotte dal DL 70/2011, ove era previsto che, come limite generale, l’ipoteca non poteva essere adottata per il recupero di crediti sino a 8.000 euro e che, qualora il credito fosse sotto contestazione giudiziale o ancora contestabile in detta sede e l’immobile fosse adibito a prima casa, il limite si innalzava a 20.000 euro.
Viene di conseguenza abrogato l’art. 7 comma 2 lett. gg-decies) del DL 70/2011.
Occorre evidenziare che la tecnica legislativa adottata dal DL n. 16/2012 ha fatto un passo avanti: infatti, è da accogliere con favore il fatto che il Legislatore abbia apportato una modifica all’art. 77 del DPR 602/73 mutando il testo di detta norma e non, come fatto dal DL 70/2011, introducendo una disposizione ad hoc, il che, naturalmente, contribuisce a complicare il sistema.
Lo stesso limite contemplato per l’ipoteca è previsto per l’espropriazione immobiliare, che, del pari, non può essere azionata per crediti nel complesso inferiori a 20.000 euro (a tal fine, è stato modificato l’art. 76 del DPR 602/73, che, in precedenza, soggiaceva agli stessi limiti dell’ipoteca introdotti dal DL 70/2011).
Vi è da dire che la nuova normativa non intacca le ipoteche già disposte, che, come visto, potevano essere applicate, salvo il caso specifico della prima casa, per crediti superiori a ottomila euro.
In tal senso depone espressamente l’art. 6 comma 6 del DL n. 16/2012, il quale sancisce: “La disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Rimangono lecite le ipoteche già iscritte
Bisogna quindi riconoscere che, dopo il Decreto “semplificazioni fiscali”, il quadro normativo sulle ipoteche esattoriali può ritenersi soddisfacente, poiché:
- a seguito del DL 70/2011, è sempre necessario notiziare il contribuente in forma preventiva dell’intenzione di procedere a ipoteca;
- a seguito del Decreto in oggetto, l’ipoteca per nessuna ragione (anche in caso di fondato pericolo per la riscossione) può essere iscritta per riscossioni di importo sino a 20.000 euro.
Giova rilevare che, sempre grazie al Decreto sulle semplificazioni fiscali, l’ipoteca non potrà più essere iscritta a dilazione concessa, salva la validità delle iscrizioni già eseguite, e anche questo è un elemento non di poco conto, visto che talvolta Equitalia si rifiutava di cancellare l’ipoteca se non dopo il pagamento dell’ultima rata del piano di dilazione (quindi dopo anche vari anni).
 / Alfio CISSELLO

Nessun commento:

Posta un commento