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giovedì 22 marzo 2012

accertamento Studi di settore con sanzioni a fase «variabile»

accertamento

Studi di settore con sanzioni a fase «variabile»

La circ. 8 precisa che le sanzioni per omessa presentazione del modello si possono evitare dietro specifico invito dell’Agenzia ad adempiere all’obbligo
/ Lunedì 19 marzo 2012
A fronte del netto inasprimento delle sanzioni previsto per il modello da studi di settore, l’Agenzia conferma l’esistenza della possibilità di evitare l’aggravio contemplato dalla normativa vigente in caso di “redenzione” del contribuente “avvisato” dallo stesso Ufficio competente: è l’impulso alla compliance del quale si fa carico la circolare n. 8 del 16 marzo 2012, peraltro confermativa di analoga posizione assunta con la circolare n. 41 dello scorso anno, diramata dalla Direzione centrale accertamento e riepilogativa dei diversi interventi legislativi che hanno interessato lo strumento di controllo nella seconda metà dello scorso anno.
La possibilità, quindi, di ottenere un’esimente dalla “supersanzione” dovuta in caso di omessa presentazione del modello rilevante ai fini degli studi viene confermata, in ragione della facoltà riconosciuta agli Uffici, per attività di analisi del rischio, di selezione e di controllo, di inviare specifici inviti ad adempiere agli obblighi dichiarativi ai contribuenti potenzialmente interessati, senza che tali inviti precludano agli stessi la possibilità di sanare il comportamento omissivo ai fini dell’applicazione delle sanzioni incrementate in argomento.
In altre parole, si tratta di un “invito” anomalo rispetto a quelli tipizzati dalle disposizioni vigenti in ambito endoprocedimentale, atteso che l’estensore del documento conferma come lo stesso non sia suscettibile di precludere al contribuente la possibilità di utilizzare l’istituto del “ravvedimento”, volto ad emendare la condotta omissiva.
Il tutto, grazie ad un invito, diverso da quelli previsti dagli artt. 32 del DPR n. 600/73 e 51 del DPR n. 633/72, e più in generale dagli atti di cui al comma 1 dell’art. 13 del DLgs. n. 472/97, che si fonda esclusivamente sui dati indicati in dichiarazione e, quindi, suscettibile di consentire l’utilizzo dell’art. 13 del DLgs. n. 471/97, altrimenti impossibile stante il suo incipit, che esclude qualsiasi possibilità di ravvedimento allorquando l’attività di controllo sia stata avviata e il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza.
Fermo restando ciò, la circolare illustra l’incremento delle sanzioni, applicabili con riguardo alle violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del DL n. 98/2011.
Ebbene, per quanto riguarda l’ambito delle imposte sui redditi, è stato previsto che la misura della sanzione minima e massima prevista in caso di dichiarazione “infedele” sia elevata del 50% nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove l’adempimento sia dovuto ed il contribuente abbia desistito dalla regolarizzazione della propria posizione nonostante lo specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’incremento, che si applica a condizione che il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito dell’applicazione degli studi di settore, risulti superiore al 10% del reddito d’impresa dichiarato – l’aggravante necessaria per ritenere “insidiosa” la condotta omissiva quanto alla trasmissione del modello – determina l’irrogazione di una sanzione, comunque graduabile in base alla gravità della violazione commessa, variabile tra il 150 e il 300% della maggiore imposta dovuta.
Sanzione fissa in misura massima, pari a 2.065 euro
Sul versante dell’IVA, identica sanzione sarà irrogabile, anche in termini di graduazione, quando dalla relativa dichiarazione d’imposta presentata risulterà un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante e, comunque, a patto che si manifesti l’analoga insidiosità della condotta omissiva, qualificabile nella maggiore IVA accertata o nella minore IVA detraibile o rimborsabile di importo superiore al 10% dell’IVA dichiarata.
E, con modalità del tutto identiche, la maggiorazione trova spazio anche per quanto riguarda l’IRAP.
Infine, chiudiamo con la sanzione fissa che, in caso di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e sempre in assenza di un’apposita dichiarazione integrativa del contribuente, è pari a 2.065 euro, ossia la misura massima prevista dall’art. 8, primo comma, del DLgs. n. 471/97: e ciò, anche nel caso in cui in caso di rideterminazione del reddito del contribuente mediante un procedimento di ricostruzione analitica, dall’applicazione degli studi di settore non dovesse derivare un maggior reddito accertato rispetto a quello dichiarato.

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