Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

sabato 24 agosto 2013

Niente ipoteca sul diritto di usufrutto

L'ipoteca esattoriale può essere disposta sui beni immobili 
del contribuente e dei coobbligati, così come prevede l'art.77 del DPR 602/73. 
Grazie alle recenti innovazioni legislative,apportate, nello specifico,
dal DL 70/2011 e dal DL 69/2013, ora essa, da un lato, è configurabile
solo se la riscossione concerne crediti nel complesso superiori a 20.000 euro, 
dall'altro, è legittima anche se nella specie non sarebbe possibile il
pignoramento ( che sempre per effetto del DL 69/2013 è inibitoper i crediti nel 
complesso inferiori a 120.000,00 ).Dal punto di vista procedimentale, l'ipoteca 
deve essere precedeuta da una comunicazione preventiva, che rappresenta un atto 
impugnabile ai sensi delD Lgs.546/92.
 IPOTECA SU DIRITTI MINORI
Con la sentenza 133 /2010 la Provinciale di Bari si era espressa  in senso negativo
per il diritto di abitazione. Ciò potrebbe essere messo in discussione,in quanto 
il legislatore ammette l'ipoteca a prescindere dalla possibilità giuridica di 
alienare in via coattiva il bene ( infatti essa è legittima se iscritta 
per garantire crediti di importo compreso tra 20.000 e 120.000  euro, ove il
pignoramento immobiliare è inibito). Tanto detto,l'art. 2810 del c.c. prevede che 
l'ipoteca può essere applicata anche sul diritto di usufrutto.
La Commissione Provinciale di Varese son la sentenza n.12/2013 ha affermato che 
l'ipoteca esattoriale è una misura cautelare  a sè stante non assimilabile nè a 
quella legale nè a quella giudizale.
Essa  è disciplinata dall'art.77 del Dpr 602/73, che fa riferimento agli
 ' immobili del debitore' o al ' proprietario degli immobili ' 
( a causa delle modifiche apportate nel 2011).
Per questo motivio è ILLEGITTIMA  se iscritta sul diritto di usufrutto, stante
l'impossibilità di applicare, per l'ipoteca esattoriale i numeri da 2 a 4
 del 2810.c.c.).
I giudici rilevano, che se il legislatore avesse voluto tale estensione, l'avrebbe
prevista esplicitamente, posto che in campo tributario non è ammessa 
l'interpretazione analogica per la psecialità della materia.
 
 
 
Tratto da Eutekne - Alfio CISSELLO

venerdì 23 agosto 2013

benefici fiscali sui fabbricati rurali strumentali : Ruralità. Sì con silenzio-assenso


La CTP di Mantova accorda il rimborso ICI a una cooperativa agricola

Ai fini dei benefici fiscali sui fabbricati rurali strumentali all’esercizio delle attività agricole rileva anche il silenzio-assenso dell’Agenzia del territorio. Se quest’ultima non emana il provvedimento di diniego dell’annotazione di ruralità dell'immobile o della categoria catastale richiesta, entro un anno dalla proposizione della domanda, il contribuente ha diritto all’agevolazione e al conseguente rimborso dell’ICI versata negli anni pregressi.

La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza n. 121/02/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova. I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso proposto da una cooperativa a r.l. avverso il provvedimento di diniego dell’ICI versta negli anni dal 2004 al 2007.

Tesi a confronto. Il Comune ha respinto l’istanza di rimborso ICI perché i fabbricati in titolarità della cooperativa non risultavano accatastati in categoria D10 (categoria di pertinenza degli immobili agricoli strumentali). A detta della cooperativa invece, ove non ricorra il predetto classa mento, ma l’immobile sia in concreto destinato ad attività agricole o connesse a esse e alla trasformazione dei prodotti tratti dal fondo, l’ICI non è comunque dovuta. In altre parole, l’accatastamento nella categoria A6 o D10 è condizione sufficiente, ma non necessaria, ai fini dell'esenzione dei fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole.

Silenzio - assenso. Ebbene, dopo avere esaminato la normativa di riferimento, il giudicante ha affermato che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i titolari devono inoltrare apposita domanda di accatastamento degli stessi nella categoria A6 o D10, ove non siano già così censiti. Qualora l’Agenzia del territorio non provveda nei dodici mesi successivi ha negare il classamento, il contribuente può assumere la categoria richiesta, sicché il bene censito deve ritenersi, in ogni caso, rurale; fatto salvo il generale potere accertativo dell’Amministrazione Finanziaria.
Conclusioni. Insomma, ad avviso della CTP di Mantova, le domande presentate dai contribuenti per il riconoscimento dei requisiti di ruralità, con relative richieste di variazioni catastali, si intendono accolte se passano più di 12 mesi dall'invio dell'autocertificazione all’Agenzia del territorio e quest’ultima non emette alcun provvedimento amministrativo di diniego (espresso).

2013 Bonus mobili e grandi elettrodomestici:spese agevolate e non

23 agosto 2013


Le spese agevolabili - La detrazione è riconosciuta per spese sostenute per:
- l’acquisto di “mobili finalizzati all'arredo” dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. Dunque il bonus può essere applicato per l’acquisto di cucine, librerie e pareti attrezzate, tavoli e sedie, letti, divani e poltrone, armadi e scarpiere. Stessa cosa per mobili commissionati a un artigiano.

Va specificato, tuttavia, che in caso di acquisto del materiale e successivo realizzo in proprio del mobile la detrazione al 50% non trova applicazione nemmeno per le spese dei materiali, anche se pagati con bonifico. Non ci sono problemi, invece, se si tratta di mobili realizzati in appalto o contratto d’opera su misura.
Sono esclusi i mobili usati acquistati da privati, antiquari o rigattieri, come non rientrano tra i beni agevolati i complementi di arredo (lampade, apparecchi di illuminazione, soprammobili).
- e le spese per i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, sempre che siano finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

I “grandi elettrodomestici” sono, secondo la direttiva 2002/96/Ce sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie, gli apparecchi di cottura, le piastre riscaldanti elettriche, i forni a microonde, gli apparecchi elettrici di riscaldamento, i radiatori elettrici, i ventilatori elettrici e gli apparecchi per il condizionamento.
Sono, quindi, esclusi i piccoli elettrodomestici quali televisori, aspirapolvere, computer, robot da cucina e tutti gli altri elettrodomestici non inclusi in questa lista.
L’estensione del bonus ai grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ecc.) potrà operare solo per i pagamenti che verranno effettuati dal 06 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

Modalità di pagamento
- Con un comunicato stampa datato 4 luglio, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'unico mezzo di pagamento accettato è il bonifico bancario o postale, il quale deve riportare:
- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste italiane “Acquisto di mobili/elettrodomestici; detrazione del 50%, articolo 16-bis del Tuir”;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva
- il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Non sono, dunque, consentiti pagamenti in contanti (come, ad esempio, per le spese mediche, veterinarie, gli asili nido o l'istruzione).
Tale adempimento rischia di scoraggiare i contribuenti che pagano in contanti, con assegni o con il ricorso a finanziamenti agevolati. Per quest’ultima modalità, occorrerebbe cambiare la procedura utilizzata dalla società finanziatrice basate su RID e domiciliazione bancaria, in quanto non vi è coincidenza tra il beneficiario del bonifico (la finanziaria) e l'emittente della fattura (il rivenditore di mobili).

Acquisto con finanziamento - In tal caso il finanziamento dovrà essere erogato entro il 31.12.2013, tramite bonifico intestato al venditore del mobilio o degli elettrodomestici, in nome e per conto del richiedente il prestito.
L’istituto finanziario provvederà poi a fornire tutta la documentazione in capo al beneficiario della detrazione (Nota Agenzia Entrate, DRE Piemonte del 17.04.2009, n. 24882).
Valendo il principio di cassa, se la Finanziaria paga interamente con bonifico il venditore, l’importo detraibile per l’acquirente è il 50% dell’importo finanziato, nei limiti di 10.000 euro da ripartire in 10 quote annuali e recuperabili in dichiarazione, senza tener conto delle rate di rimborso del finanziamento da parte dell’acquirente, che avverrà in un lasso temporale anche più lungo del 31.12.2013.
Ci deve comunque essere coincidenza tra il soggetto che sostiene le spese per l’acquisto del mobilio e il soggetto che sostiene le spese per la ristrutturazione.
Se ad esempio la spesa di ristrutturazione viene ripartita tra comproprietari o familiari conviventi (ripartizione riportata in fattura), la stessa suddivisione deve avvenire per le spese relative all’acquisto dell’arredamento, pena l’inammissibilità dei benefici fiscali.

perdite du crediti

circolare informativa

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2013/Agosto+2013/Circolare+26+01082013+perdite/circolare_+26e.pdf

scheda informativa

I locatori possono scegliere di assoggettare a Iva i contratti di locazione destinati ad alloggi sociali (Dl 1/2012) e i contratti di locazione dei fabbricati abitativi effettuati da imprese costruttrici o di ripristino (Dl 83/2012). L’opzione si può esercitare anche per i contratti in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legge che hanno introdotto una deroga al generale principio di esenzione dall’Iva per queste particolari tipologie contrattuali: 24 gennaio 2012 per le locazioni destinate ad alloggi sociali e 26 giugno 2012 per le locazioni effettuate da imprese di costruzione e ripristino.
L’esercizio dell’opzione per l’Iva si comunica utilizzando il modello approvato con provvedimento del 29 luglio 2013. Il modello è utilizzabile anche per comunicare l’ opzione quando, prima della scadenza del contratto di locazione, si verifichi il subentro di un terzo, in qualità di locatore.
L’esercizio dell’opzione è vincolante per tutta la durata residua del contratto.
La presentazione del modello deve essere effettuata in via telematica, direttamente o tramite gli intermediati abilitati (articolo 3, comma 3 del Dpr 322/1998) o attraverso gli intermediari abilitati alla trasmissione dei contratti di locazione (articolo 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998).

Nel nuovo redditometro solo spese mediche effettive


Dalle istruzioni operative contenute nella circ. n. 24/2013 (  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2013/Luglio+2013/Circolare+24+31072013/circolare+24e.pdf  ) emerge l’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di ricorrere, se necessario, anche alle medie ISTAT e ciò al fine di quantificare le spese correnti sostenute dai contribuenti. Tale procedimento si attiverà solo dopo, però, che il contribuente non sarà stato in grado di fornire, in sede di primo contraddittorio, le spiegazioni circa le fonti che gli hanno consentito di sostenere una serie di spese non stimate, e quindi riferite e dati già disponibili dell'AE.


23 agosto 2013

Redditometro e la famiglia monoreddito

Tutte le spese verranno attribuente al titolare del reddito

Premessa – L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24 del 31 luglio scorso ha chiarito che in per il nuovo redditometro in sede di selezione del contribuente da controllare si terrà conto, del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia per evitare di intraprendere attività di controllo nei confronti di coloro le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare. Per le famiglie monoreddito attenzione ai redditi sotto le soglie previste dal Tuir.

Selezione dei contribuenti - In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il lifestage risultante dalla c.d. “Famiglia fiscale” presente nell’Anagrafe Tributaria. La ricostruzione della c.d. “Famiglia fiscale” avviene sulla base delle informazioni dei prospetti dei familiari a carico dei modelli Unico persone fisiche, 730 e nelle certificazioni di lavoro dipendente.

Nucleo familiare con più soggetti produttori di reddito -
La circolare n. 24/E/2013 si preoccupa di regolare l’ipotesi in cui siano presenti, nel medesimo nucleo, più soggetti produttori di reddito, quindi non fiscalmente a carico di altri. In relazione al solo comparto della spesa media ISTAT, ove utilizzata dalla ricostruzione, si prevede infatti che la medesima (astrattamente riferibile al nucleo familiare) debba essere “spalmata” sui vari soggetti produttori di reddito nella percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili al nucleo familiare.

Nucleo familiare in cui nessun soggetto dichiara alcun reddito -
Si consideri anche il caso in cui nessun soggetto della famiglia dichiari alcun reddito; in tale ipotesi, l’imputazione delle spese standard ai vari contribuenti avverrà sulla scorta della percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell’intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria; quindi, mancando il riferimento alla fonte (reddito), si utilizza un criterio suppletivo (utilizzo) per poter comunque disporre di un meccanismo di calcolo. Quindi, nel caso di una coppia con un figlio a carico al 50% con un reddito dichiarato dalla famiglia = 0 per la quale sono state intercettate le seguenti spese: Componente 1: “spese certe” e “spese per elementi certi” 200 Componente 2: “spese certe”e “spese per elementi certi” 100 Figlio a carico: “spese certe”e “spese per elementi certi” 80 che vanno attribuite ai genitori nella misura del 50% (pari a 40). La ripartizione delle “spese ISTAT” tra i componenti della famiglia è la seguente: Componente 1 (200+40) / 380 =63% Componente 2 (100 +40) /380 = 37% Figlio a carico = 0.

Famiglie monoreddito - Nel caso di famiglia monoreddito, tutte le spese si ritengono come riferite al soggetto titolare del reddito stesso. Sempre a carico di quest’ultimo, inoltre, andranno a ricadere anche tutte le altre spese riferibili ad altri componenti del nucleo familiare che, proprio in quanto privi di redditi risultanti dal sistema, hanno manifestato una capacità di reddito (per il tramite della spesa) indirettamente riferibile a colui che dichiara imponibili al Fisco. Ovviamente, l’automatismo dovrebbe essere temperato, sia pure in relazione a somme modeste, ove il familiare considerato fiscalmente a carico abbia comunque prodotto un reddito, sia pure inferiore alle soglie previste dal T.U.I.R. per consentire tale qualificazione; ciò appare sensato e ragionevole per il semplice fatto che, se le intere spese si presumono sostenute dal familiare titolare del reddito “principale”, non è fuori luogo sostenere che il familiare a carico, con i suoi piccoli redditi sotto soglia, abbia potuto utilizzare le somme guadagnate per sostenere altrettante spese, concorrendo al sostentamento generale proprio e/o della famiglia di appartenenza.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Opposizione all’esecuzione da estendere ai crediti tributari


  Giovedì 22 agosto 2013

Ipoteca nulla senza la preventiva comunicazione


  mercoledì 21 agosto 2013

«Reverse charge» esteso ad altri settori economici a rischio di frode IVA


  Giovedì 22 agosto 2013
 

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Marco PEIROLO,  EUTEKNE

martedì 6 agosto 2013

Comunicazione dei beni ai soci «semplificata» al 12 dicembre 2013

Comunicazione dei beni ai soci «semplificata» al 12 dicembre 2013


 
 
 
 

Ritenute erroneamente subite dai «nuovi minimi» scomputabili in UNICO 2013

Ritenute erroneamente subite dai «nuovi minimi» scomputabili in UNICO

Possibile lo scomputo in UNICO 2013 PF di tutte le ritenute erroneamente subite dai contribuenti che hanno fruito, nel periodo d’imposta 2012, del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavori in mobilità. Il chiarimento è arrivato, in extremis, con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55/2013 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/agosto+2013+risoluzioni/risoluzione+55+05082013+regime+di+vantaggio/risoluzione+55e+_2_.pdf