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lunedì 26 marzo 2012

opere ultrannuali

Le ritenute a garanzia su appalti seguono la competenza

Gli importi devono essere dedotti negli esercizi di competenza e non nello stesso anno di ultimazione dell’appalto
/ Lunedì 26 marzo 2012
Anche gli importi delle ritenute a garanzia sui lavori edili, relativi ad un contratto di appalto, devono essere dedotti negli esercizi di competenza e non unitariamente al termine degli stessi lavori. Lo ha stabilito la C.T. Prov. di Alessandria, con la sentenza n. 26/06/12 del 12 marzo 2012.
Una società immobiliare aveva commissionato ad un’impresa edile la costruzione di un complesso residenziale, pattuendo pagamenti periodici in base agli stati di avanzamento lavori (SAL) e stabilendo una ritenuta a garanzia del 17,20% su ogni SAL emesso. I lavori erano durati dal 2002 al 2005 e in quest’ultimo anno la società costruttrice aveva emesso apposite fatture, come contrattualmente previsto. La società immobiliare che aveva commissionato la realizzazione del complesso residenziale portava integralmente in deduzione nel 2005 gli importi afferenti a dette fatture.
L’Agenzia delle Entrate recuperava la deduzione effettuata dalla contribuente, contestando la violazione dell’art. 93 del TUIR, in base al quale le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal scopo le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato sulla base dei corrispettivi pattuiti. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento, la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati. Secondo il Fisco, quindi, alla luce di tali disposizioni, la società avrebbe erroneamente dedotto gli importi contestati nell’anno di ultimazione dei lavori, anziché imputarli ai singoli anni di competenza.
La contribuente proponeva ricorso alla C.T. Prov.
I giudici di prime cure, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, hanno osservato che, nell’ipotesi di contratto di appalto, si rende applicabile il disposto dell’art. 109, comma 2, lettera b) del TUIR, in base al quale i ricavi si considerano conseguiti dall’appaltatore alla data di ultimazione dell’opera, ossia al momento dell’accettazione senza riserve di quest’ultima da parte del committente. Pertanto, ai fini della qualificazione dei corrispettivi come ricavi imponibili per l’impresa esecutrice, risulta rilevante il momento di ultimazione e accettazione dell’opera, che comporta il passaggio del rischio in capo al committente e il diritto dell’appaltatore al pagamento del prezzo.
Specularmente, per il committente, soltanto i corrispettivi liquidati in via definitiva costituiscono costi fiscalmente rilevanti, mentre, in presenza di una liquidazione provvisoria del corrispettivo, l’esborso sostenuto dal committente non costituisce un costo: il componente negativo rileva fiscalmente soltanto nel periodo d’imposta in cui interviene l’accettazione definitiva (in tal senso depongono la ris. Agenzia delle Entrate n. 260/2009 del 22 ottobre 2009 e la ris Agenzia delle Entrate n. 117 del del 5 novembre 2010).
I giudici provinciali hanno, quindi, concluso che, nell’ipotesi di contratto di appalto con corrispettivi da versarsi in base ai SAL, i costi si considerano sostenuti dal committente e i ricavi conseguiti dall’appaltatore, di volta in volta, alla data di accettazione delle opere costituenti i singoli SAL. I vari pagamenti in base ai predetti SAL, poi, concorrono alla valutazione delle rimanenze secondo quanto disposto dal sopra illustrato art. 93 del TUIR, sicché detti pagamenti non possono essere qualificati come acconti.
Alla luce di quanto sopra, per la C.T. Prov., i costi relativi al summenzionato appalto erano divenuti progressivamente deducibili in occasione dell’accettazione, da parte della ricorrente, dei singoli SAL presentati dalla società costruttrice, al lordo delle ritenute a garanzia. Conseguentemente, anche per queste ultime era valevole il medesimo criterio di imputazione temporale, in modo tale da dedurre le somme afferenti a tali ritenute a garanzia non tutte nel 2005, ma nei vari anni di competenza.
Secondo il Collegio di merito, poi, l’eccezione della contribuente circa la sostanziale invarianza della sua posizione complessiva al termine dei lavori non avrebbe alcun pregio, atteso che l’Amministrazione finanziaria aveva accertato soltanto un anno d’imposta (considerando solo i componenti di quell’esercizio) e non l’intero arco temporale durante il quale erano durati i lavori.
In conclusione, pertanto, la C.T. Prov. ha stabilito che la ricorrente aveva violato la normativa sopra illustrata, portando in deduzione tutti i costi relativi alle ritenute a garanzia nello stesso anno di ultimazione dell’appalto, anziché imputarli per competenza agli anni di durata dei lavori.

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