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giovedì 22 marzo 2012

Nuovo termine per la comunicazione delle dichiarazioni d’intento

IVA

Nuovo termine per la comunicazione delle dichiarazioni d’intento

La comunicazione potrà essere presentata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA
/ Lunedì 19 marzo 2012
L’art. 2, comma 4, del DL 16/2012, modifica la disposizione normativa relativa al termine di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute (art. 1, comma 1, lett. c), del DL 746/83), disponendo che la comunicazione non deve essere più presentata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento, bensì “entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta”.
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare in queste pagine (si veda “Comunicazione delle dichiarazioni d’intento solo se si effettuano operazioni” del 10 marzo 2012), per effetto di tale modifica l’obbligo di comunicazione non decorre dalla data in cui la dichiarazione d’intento è ricevuta, ma dal momento in cui, a seguito di tale dichiarazione, il soggetto (fornitore) pone in essere operazioni senza applicazione del tributo. Verificata tale condizione, la comunicazione deve essere inviata entro il termine previsto per la liquidazione dell’IVA riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, lett. c), del DPR 633/72. Conseguentemente, laddove il fornitore abbia ricevuto la dichiarazione d’intento, ma non abbia effettuato alcuna operazione, l’obbligo di comunicazione non sussiste.
Sul punto, un quesito molto frequente che perviene dai soggetti interessati all’adempimento in questione (commercialisti e responsabili amministrativi di aziende), riguarda la possibilità di poter continuare ad applicare le “vecchie” regole, in quanto molti operatori economici hanno adottato una procedura (secondo quanto richiesto dalla norma antecedente alle modifiche in oggetto) tale per cui, a fronte del mero ricevimento della dichiarazione d’intento da parte del cliente, sorge l’obbligo di presentazione della comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, indipendentemente dalla circostanza che nel mese di ricevimento della dichiarazione stessa siano avvenute o meno operazioni senza applicazione dell’imposta.
Termine variabile in funzione della periodicità di liquidazione
A tale quesito sembra certamente potersi dare risposta affermativa e ciò per due ordini di motivi. Il primo, che riguarda un aspetto “operativo”, attiene al fatto che il nuovo termine di presentazione della comunicazione, non più fisso, bensì variabile in funzione della periodicità di liquidazione e dell’aver effettuato operazioni in tale periodo, intende evitare da un lato “dimenticanze” da parte di alcuni contribuenti (si tratta soprattutto di soggetti con periodicità IVA trimestrale, con contabilità tenuta presso un professionista, che ricevono la comunicazione in un mese del trimestre e che “esplicitano” la stessa solo dopo aver consegnato la documentazione trimestrale al predetto soggetto che svolge per suo conto il servizio di elaborazione contabile), e dall’altro rende necessaria la comunicazione solo in presenza di operazioni effettuate senza applicazione dell’imposta, atteso che solo in tale circostanza vi può essere pericolo per l’Erario.
La seconda considerazione si ricollega, invece, all’ultimo aspetto evidenziato e più in particolare alla ratio della norma, secondo cui l’obbligo di presentazione della dichiarazione d’intento ricevuta è certamente funzionale alla “mappatura” di coloro che si qualificano come esportatori abituali, al fine di evitare che vi possa essere un abuso nell’utilizzo di tale status (come è più volte accaduto). Ora, anche se la modifica normativa introdotta elimina l’obbligo di comunicazione in assenza di operazioni senza applicazione dell’imposta, ovvero lo rinvia in funzione dell’effettuazione delle predette operazioni, non si ravvisano possibili censure nei confronti di coloro che comunicano all’Amministrazione finanziaria di aver ricevuto la dichiarazione d’intento, pur in assenza di operazioni, ovvero entro un termine anticipato rispetto a quello previsto dalla legge (si pensi, soprattutto, ai contribuenti trimestrali).
Tale conclusione non muta anche se si considera che dal nuovo quadro normativo emerge un’ulteriore considerazione, in particolare per quel che attiene all’applicazione della sanzione fissa, da 258 a 2.065 euro, per l’omessa comunicazione in assenza di operazioni (circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005). Tale fattispecie sanzionatoria, infatti, non potrà più realizzarsi, atteso che il solo ricevimento della dichiarazione d’intento costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’invio della comunicazione, il cui obbligo, come detto, decorre solamente dal momento in cui sono state poste in essere operazioni senza applicazione del tributo.
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