Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 7, comma 2, della legge-quadro n.443/1985 per le deliberazioni da parte delle Commissioni provinciali per l`artigianato nel caso di contestazioni circa l`effettivo possesso dei requisiti per l`iscrizione all`Albo delle imprese artigiane, ha natura di termine decadenziale: cio` comporta che, ove la Commissione non si pronunci entro il termine di 60 giorni sulla richiesta di iscrizione presentata dall`Istituto (a seguito di un accertamento ispettivo) nei confronti di un soggetto, la Sede territorialmente competente provvedera` d`ufficio all`iscrizione.
Lo ha nuovamente chiarito l`INPS con il Messaggio 28 febbraio 2012, n. 3427, richiamando la propria delibera 26 luglio 2006, n. 232.
Con tale delibera, infatti, il C.d.A. dell`Istituto ha affermato che il limite temporale dei 60 giorni di cui all`art. 7 della legge quadro 8 agosto 1985, n. 443 e` "un termine di decadenza, oltre il quale gli atti delle Commissioni provinciali per l’artigianato sono privi di efficacia e non producono effetti ai fini previdenziali e assistenziali, per cui la natura vincolante dei provvedimenti assunti dalle citate Commissioni e` tale solo nel limite temporale posto dalla norma stessa".
Pertanto, nel caso in cui la Commissione Provinciale per l`Artigianato non si pronunci entro il termine di 60 giorni sulla richiesta di iscrizione presentata dall`Istituto (a seguito di un accertamento ispettivo) nei confronti di un soggetto, la Sede territorialmente competente provvedera` d`ufficio all`iscrizione.
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lunedì 26 marzo 2012
Iscrizione all`Albo delle imprese artigiane - Decisione entro 60 giorni a pena di decadenza
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