operazioni straordinarie
Scissione del comparto immobiliare non elusiva
Per la C.T. Prov. di Brescia, l’Agenzia non può ritenere elusive le operazioni e, al contempo, riconoscerne le concrete finalità economico-imprenditoriali
/ Martedì 20 marzo 2012
Un’interessante sentenza della C.T. Prov. di Brescia (n. 38/12/12, depositata lo scorso 8 marzo) segna un punto a vantaggio dei contribuenti, in materia di scissione di comparto immobiliare conseguente ad un’operazione di realizzo di comparto industriale, attuata mediante compravendita di azioni in regime PEX.
Nel caso di specie, un importante gruppo multinazionale estero raggiungeva un accordo con la società A, la quale possedeva la totalità delle azioni della società B, che esercitava un’attività industriale in un immobile di proprietà.
La società A aveva in precedenza già deliberato lo spin-off del comparto immobiliare di B e, prima di addivenire alla stipula dell’atto di scissione, per pressanti esigenze di carattere industriale, cedeva l’intera partecipazione di B al Gruppo multinazionale, con l’accordo di riacquisire in tempi brevissimi il comparto immobiliare, non ritenuto strategico dal Gruppo. Quest’ultimo, quindi, divenuto unico azionista di B, dava attuazione allo spin-off, con costituzione di C, e subito dopo cedeva ad A le azioni dell’immobiliare C.
La competente Agenzia delle Entrate notificava due separati avvisi di accertamento ex art. 37-bis DPR 600/73, con i quali contestava ad A la cessione al Gruppo multinazionale dell’intera partecipazione in B, anziché la cessione del ramo aziendale, mentre a B contestava la cessione delle azioni della beneficiaria C ad A, anziché la cessione diretta dell’immobile.
Previa riunione dei ricorsi, la Commissione tributaria adita ha ritenuto del tutto contraddittorio l’operato dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha configurato le operazioni come elusive, pur riconoscendo “la sussistenza di concrete finalità economico-imprenditoriali”, nonché il “possibile disegno elusivo non puro”. Inoltre, ha censurato le risoluzioni citate dall’Agenzia, in quanto tutte riferite ad operazioni poste in essere da persone fisiche, mentre le operazioni in questione erano state deliberate da società di capitali.
La Commissione ha, poi, fatto proprie le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 1372/2011, ha affermato che “l’applicazione del principio (elusivo) deve essere guidato da una particolare cautela, essendo necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d’impresa […]. Occorre considerare che la strategia sul mercato dei gruppi di imprese non può essere valutata come quella dell’imprenditore singolo [...]. Trasferendo la regola alla problematica dell’abuso del diritto, nella quale si tratta pur sempre di verificare se l’operazione rientra in una normale logica di mercato, si deve affermare che il carattere abusivo deve essere escluso per la compresenza, non marginale, di ragioni extra-fiscali, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell’operazione, ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa”.
Le parti ricorrenti avevano altresì dimostrato che A avrebbe potuto raggiungere lo stesso risultato, senza essere tacciata di elusione, conferendo il ramo aziendale di B in una neo-costituita C, ex art. 176, comma 3, per poi cedere al Gruppo le azioni di quest’ultima, mantenendo quindi la proprietà di B, di fatto divenuta società immobiliare.
La Commissione, per concludere, “osserva che le scelte furono legittime, conformi alla lettera e allo spirito delle norme civilistiche vigenti ed effettuate in virtù di valide esigenze aziendali in una normale logica di mercato e non al fine principale, determinante ed esclusivo di conseguire benefici fiscali non dovuti”.
Nel caso di specie, un importante gruppo multinazionale estero raggiungeva un accordo con la società A, la quale possedeva la totalità delle azioni della società B, che esercitava un’attività industriale in un immobile di proprietà.
La società A aveva in precedenza già deliberato lo spin-off del comparto immobiliare di B e, prima di addivenire alla stipula dell’atto di scissione, per pressanti esigenze di carattere industriale, cedeva l’intera partecipazione di B al Gruppo multinazionale, con l’accordo di riacquisire in tempi brevissimi il comparto immobiliare, non ritenuto strategico dal Gruppo. Quest’ultimo, quindi, divenuto unico azionista di B, dava attuazione allo spin-off, con costituzione di C, e subito dopo cedeva ad A le azioni dell’immobiliare C.
La competente Agenzia delle Entrate notificava due separati avvisi di accertamento ex art. 37-bis DPR 600/73, con i quali contestava ad A la cessione al Gruppo multinazionale dell’intera partecipazione in B, anziché la cessione del ramo aziendale, mentre a B contestava la cessione delle azioni della beneficiaria C ad A, anziché la cessione diretta dell’immobile.
Previa riunione dei ricorsi, la Commissione tributaria adita ha ritenuto del tutto contraddittorio l’operato dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha configurato le operazioni come elusive, pur riconoscendo “la sussistenza di concrete finalità economico-imprenditoriali”, nonché il “possibile disegno elusivo non puro”. Inoltre, ha censurato le risoluzioni citate dall’Agenzia, in quanto tutte riferite ad operazioni poste in essere da persone fisiche, mentre le operazioni in questione erano state deliberate da società di capitali.
La Commissione ha, poi, fatto proprie le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 1372/2011, ha affermato che “l’applicazione del principio (elusivo) deve essere guidato da una particolare cautela, essendo necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d’impresa […]. Occorre considerare che la strategia sul mercato dei gruppi di imprese non può essere valutata come quella dell’imprenditore singolo [...]. Trasferendo la regola alla problematica dell’abuso del diritto, nella quale si tratta pur sempre di verificare se l’operazione rientra in una normale logica di mercato, si deve affermare che il carattere abusivo deve essere escluso per la compresenza, non marginale, di ragioni extra-fiscali, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell’operazione, ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa”.
Le parti ricorrenti avevano altresì dimostrato che A avrebbe potuto raggiungere lo stesso risultato, senza essere tacciata di elusione, conferendo il ramo aziendale di B in una neo-costituita C, ex art. 176, comma 3, per poi cedere al Gruppo le azioni di quest’ultima, mantenendo quindi la proprietà di B, di fatto divenuta società immobiliare.
Le operazioni rientravano in una normale logica di mercato
Secondo la Commissione, “le operazioni, viste nel loro complesso, rientravano quindi in una normale logica di mercato, dovendosi escludere il carattere abusivo per la compresenza non marginale di ragioni extra-fiscali. Con gli avvisi di accertamento impugnati l’Agenzia intendeva invece imporre una terza soluzione, diversa tra quelle possibili, solo perché esse avrebbero comportato un maggior carico fiscale, confliggendo, oltre che con la citata sentenza della SC, anche con l’affermato e costituzionalmente garantito diritto alla libertà d’impresa”.La Commissione, per concludere, “osserva che le scelte furono legittime, conformi alla lettera e allo spirito delle norme civilistiche vigenti ed effettuate in virtù di valide esigenze aziendali in una normale logica di mercato e non al fine principale, determinante ed esclusivo di conseguire benefici fiscali non dovuti”.
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