Imposta di registro
Registro fisso sul concordato preventivo «con garanzia»
L’Agenzia delle Entrate muta orientamento sulla tassazione del decreto di omologa del concordato preventivo
/ Martedì 27 marzo 2012
I decreti di omologazione del concordato preventivo, sia che avvengano “con garanzia”, che con cessione di beni, devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa.
Questo è il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 27 di ieri, 26 marzo 2012.
In questo documento, l’Agenzia rivede il proprio precedente orientamento, contenuto nella ris. n. 28 del 2008, in tema di tassazione del concordato preventivo.
In proposito, giova ricordare che il concordato preventivo è una procedura concorsuale alternativa al fallimento, strumentale ad una parziale soddisfazione del ceto creditorio, che consiste, in linea generale, in un accordo tra imprenditore e creditori.
A norma dell’art. 160 L. fall. (RD 267/42), in particolare, l’imprenditore che si trovi in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
- “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito”;
- “l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore“, con la precisazione che “possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato”;
- “la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei”;
- “trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”.
Al termine della procedura di “approvazione” del concordato (disciplinata dagli artt. 171 e s.s. L. fall.), il giudice emette un decreto di “omologa” del concordato preventivo che, a norma dell’art. 8 della Tariffa, allegata al DPR 131/86 (che riguarda gli atti giudiziari) deve essere registrato.
Tuttavia, sul corretto trattamento impositivo da applicare a tale sentenza, in caso di concordato cosiddetto “con garanzia”, vi erano orientamenti discordanti nella giurisprudenza e nella prassi dell’Amministrazione finanziaria, anche dovuti all’evoluzione normativa che ha riguardato sia l’imposta di registro che il diritto fallimentare.
Infatti, nella ris. 28/2008, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che il decreto di omologa del concordato preventivo dovesse essere assoggettato ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, in quanto rientrante tra gli atti di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) del DPR 131/86 (atti “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”). Secondo l’Agenzia, anche a seguito della riforma del diritto fallimentare, infatti, il giudizio di omologazione del concordato preventivo sarebbe un giudizio “a cognizione piena”, con conseguente assoggettamento a tassazione nella misura proporzionale.
In senso opposto, però, si è espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, nelle sentenze 19 maggio 2010 n. 12257 e 7 settembre 2010 n. 19141, ha sostenuto la tassazione in misura fissa (168 euro) per il decreto di omologa del concordato “con garanzia”, ritenendo che tale atto debba rientrare nella previsione della lett. g) dell’art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (che riguarda gli atti “di omologazione”).
La medesima soluzione non trova applicazione, invece – precisa l’Agenzia – in caso di concordato con trasferimento di beni al terzo assuntore, in quanto in tal caso si realizzano effetti traslativi. Si rientra, pertanto, nella disposizione dettata dalla lett. a) del più volte citato art. 8.
Questo è il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 27 di ieri, 26 marzo 2012.
In questo documento, l’Agenzia rivede il proprio precedente orientamento, contenuto nella ris. n. 28 del 2008, in tema di tassazione del concordato preventivo.
In proposito, giova ricordare che il concordato preventivo è una procedura concorsuale alternativa al fallimento, strumentale ad una parziale soddisfazione del ceto creditorio, che consiste, in linea generale, in un accordo tra imprenditore e creditori.
A norma dell’art. 160 L. fall. (RD 267/42), in particolare, l’imprenditore che si trovi in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
- “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito”;
- “l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore“, con la precisazione che “possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato”;
- “la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei”;
- “trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”.
Al termine della procedura di “approvazione” del concordato (disciplinata dagli artt. 171 e s.s. L. fall.), il giudice emette un decreto di “omologa” del concordato preventivo che, a norma dell’art. 8 della Tariffa, allegata al DPR 131/86 (che riguarda gli atti giudiziari) deve essere registrato.
Tuttavia, sul corretto trattamento impositivo da applicare a tale sentenza, in caso di concordato cosiddetto “con garanzia”, vi erano orientamenti discordanti nella giurisprudenza e nella prassi dell’Amministrazione finanziaria, anche dovuti all’evoluzione normativa che ha riguardato sia l’imposta di registro che il diritto fallimentare.
Infatti, nella ris. 28/2008, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che il decreto di omologa del concordato preventivo dovesse essere assoggettato ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, in quanto rientrante tra gli atti di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) del DPR 131/86 (atti “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”). Secondo l’Agenzia, anche a seguito della riforma del diritto fallimentare, infatti, il giudizio di omologazione del concordato preventivo sarebbe un giudizio “a cognizione piena”, con conseguente assoggettamento a tassazione nella misura proporzionale.
In senso opposto, però, si è espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, nelle sentenze 19 maggio 2010 n. 12257 e 7 settembre 2010 n. 19141, ha sostenuto la tassazione in misura fissa (168 euro) per il decreto di omologa del concordato “con garanzia”, ritenendo che tale atto debba rientrare nella previsione della lett. g) dell’art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (che riguarda gli atti “di omologazione”).
Si privilegia un’interpretazione letterale
Con la risoluzione 27/2012 in commento, l’Agenzia delle Entrate muta orientamento rispetto al passato e accoglie la conclusione giurisprudenziale, affermando che i decreti di omologazione dei concordati preventivi con garanzia (così come i decreti di omologazione di concordati con cessioni di beni) devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, a norma della lett. g) dell’art. 8 citato.La medesima soluzione non trova applicazione, invece – precisa l’Agenzia – in caso di concordato con trasferimento di beni al terzo assuntore, in quanto in tal caso si realizzano effetti traslativi. Si rientra, pertanto, nella disposizione dettata dalla lett. a) del più volte citato art. 8.
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