Allungata l’esecuzione forzata negli accertamenti «esecutivi»
Pignoramento, a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo alla definitività dell’accertamento e non più entro il secondo
Il Legislatore, con il decreto sulle semplificazioni fiscali (DL 16/2012), ha nuovamente modificato la disciplina sugli accertamenti esecutivi, introdotta dall’art. 29 del DL 78/2010, allungando i termini entro cui Equitalia deve, a pena di decadenza, iniziare l’espropriazione forzata. Inoltre, viene previsto che Equitalia, nel momento in cui riceve il credito dall’Agenzia delle Entrate, debba inviare una nota informativa al contribuente.
Come è ormai più che noto, a partire dagli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate dallo scorso 1° ottobre 2011 e relativamente a imposte sui redditi, IVA e IRAP, l’accertamento, in luogo del ruolo, è un provvedimento esecutivo.
L’aspetto più rilevante consiste nella necessità, ad opera del contribuente, di versare le somme richieste, per intero o per un terzo, entro il termine per il ricorso.
Se vi è inadempienza, decorsi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell’accertamento, le somme vengono affidate a Equitalia, che, da questo momento, può adottare fermi e ipoteche, in costanza dei presupposti di legge. Per l’espropriazione, invece, vi è un periodo di sospensione automatica di 180 giorni dalla data di affidamento del credito (per una puntuale disamina del nuovo sistema degli accertamenti esecutivi, si veda il relativo capitolo contenuto nel quaderno Eutekne n. 102).
Tanto premesso, muta radicalmente la fase esecutiva vera e propria, che, prima, doveva soggiacere ai consueti termini prescrizionali (in sostanza, nel sistema pregresso, l’accertamento e la cartella di pagamento dovevano essere notificati entro termini decadenziali, mentre il pignoramento entro termini prescrizionali, che, in quanto tali, potevano essere interrotti, ad esempio, dall’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/73).
L’art. 29 del DL 78/2010, infatti, prevede che l’espropriazione forzata (quindi il pignoramento) deve essere disposta, a pena di decadenza, entro il secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, il che coincide o con lo spirare dei sessanta giorni dalla sua notifica o con la formazione del giudicato di rigetto della Commissione tributaria.
Un’ulteriore modifica concerne i rapporti tra contribuente e Agente della Riscossione: se vi è inadempienza, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, le somme, per la totalità o per intero (a seconda che il contribuente abbia o meno notificato il ricorso), vengono affidate in carico ad Equitalia.
Il Decreto “semplificazioni fiscali” contempla che, in questo momento, mediante raccomandata semplice, l’Agente della Riscossione è tenuto a informare il debitore di aver ricevuto le somme, il che, naturalmente, costituisce un avvertimento per il contribuente.
Una questione importante, su cui si ritornerà, è la seguente: se l’accertamento viene notificato irritualmente (il contribuente non è reso edotto della pretesa fiscale), si è prospettato da più parti che occorra consentire l’autonoma impugnabilità del pignoramento in sede fiscale, essendo venuta meno la cartella. Per ovviare alle molte problematiche che ciò comporta, non si potrebbe sostenere, solo per questo specifico caso, l’impugnativa della nota che Equitalia deve inviare al contribuente?
/ Alfio CISSELLO
Come è ormai più che noto, a partire dagli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate dallo scorso 1° ottobre 2011 e relativamente a imposte sui redditi, IVA e IRAP, l’accertamento, in luogo del ruolo, è un provvedimento esecutivo.
L’aspetto più rilevante consiste nella necessità, ad opera del contribuente, di versare le somme richieste, per intero o per un terzo, entro il termine per il ricorso.
Se vi è inadempienza, decorsi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell’accertamento, le somme vengono affidate a Equitalia, che, da questo momento, può adottare fermi e ipoteche, in costanza dei presupposti di legge. Per l’espropriazione, invece, vi è un periodo di sospensione automatica di 180 giorni dalla data di affidamento del credito (per una puntuale disamina del nuovo sistema degli accertamenti esecutivi, si veda il relativo capitolo contenuto nel quaderno Eutekne n. 102).
Tanto premesso, muta radicalmente la fase esecutiva vera e propria, che, prima, doveva soggiacere ai consueti termini prescrizionali (in sostanza, nel sistema pregresso, l’accertamento e la cartella di pagamento dovevano essere notificati entro termini decadenziali, mentre il pignoramento entro termini prescrizionali, che, in quanto tali, potevano essere interrotti, ad esempio, dall’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/73).
L’art. 29 del DL 78/2010, infatti, prevede che l’espropriazione forzata (quindi il pignoramento) deve essere disposta, a pena di decadenza, entro il secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, il che coincide o con lo spirare dei sessanta giorni dalla sua notifica o con la formazione del giudicato di rigetto della Commissione tributaria.
Quando Equitalia riceve il credito deve notiziare il contribuente
Ora il termine viene allungato, prevedendo che, sempre a pena di decadenza, l’espropriazione forzata debba essere disposta entro il terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.Un’ulteriore modifica concerne i rapporti tra contribuente e Agente della Riscossione: se vi è inadempienza, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, le somme, per la totalità o per intero (a seconda che il contribuente abbia o meno notificato il ricorso), vengono affidate in carico ad Equitalia.
Il Decreto “semplificazioni fiscali” contempla che, in questo momento, mediante raccomandata semplice, l’Agente della Riscossione è tenuto a informare il debitore di aver ricevuto le somme, il che, naturalmente, costituisce un avvertimento per il contribuente.
Una questione importante, su cui si ritornerà, è la seguente: se l’accertamento viene notificato irritualmente (il contribuente non è reso edotto della pretesa fiscale), si è prospettato da più parti che occorra consentire l’autonoma impugnabilità del pignoramento in sede fiscale, essendo venuta meno la cartella. Per ovviare alle molte problematiche che ciò comporta, non si potrebbe sostenere, solo per questo specifico caso, l’impugnativa della nota che Equitalia deve inviare al contribuente?
/ Alfio CISSELLO
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