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martedì 6 marzo 2012

antiriciclaggio

Acquisti in contanti senza limiti per i turisti stranieri

In base al DL n. 16/2012, però, occorre identificare il soggetto e depositare «subito» il contante
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/ Sabato 03 marzo 2012
I turisti stranieri potranno effettuare acquisti in contanti anche per importi pari o superiori a 1.000 euro.
A precisarlo è l’art. 3 comma 1 del DL n. 16/2012 (recante semplificazioni in materia tributaria), al fine di agevolare l’attività delle imprese italiane che operano nel settore del commercio al minuto, nonché quella delle agenzie di viaggio e turismo.
In particolare, è disposto che, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuato presso soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR 600/73 (ovvero presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo) da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro di cui all’art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007.
Tale deroga, però, è applicabile solo in presenza di precise condizioni. Innanzitutto, il cedente del bene o il prestatore del servizio devono acquisire, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, sia la fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente, sia un’apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante il fatto di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato.
Il cedente del bene e il prestatore del servizio, inoltre, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, devono versare il denaro contante incassato su un conto corrente a loro intestato presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia del documento di identità di cui sopra (e non – almeno così sembrerebbe – anche dell’autocertificazione) e della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
L’operatività della deroga, inoltre, è subordinata al fatto che il cedente o il prestatore del servizio che intenda avvalersi della nuova disciplina abbia inviato apposita comunicazione preventiva (anche in via telematica) all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini che saranno determinati con decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro i primi di aprile.
Sempre in materia di limitazioni all’utilizzo di contanti, l’art. 8 comma 7 del DL n. 16/2012 modifica anche l’art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007. Viene infatti precisato che, in presenza di violazioni all’utilizzo del denaro contante, degli assegni “liberi” o dei libretti al portatore, occorre non solo una comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato da parte dei soggetti destinatari del Decreto (e, quindi, anche da parte dei liberi professionisti), ma anche una segnalazione alla Guardia di Finanza e non più all’Agenzia delle Entrate; sarà, poi, la Guardia di Finanza a darne tempestiva comunicazione anche all’Agenzia delle Entrate, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento.
Violazioni comunicate anche alla Guardia di Finanza
Il Legislatore, tuttavia, non ha precisato su chi concretamente ricada l’onere di effettuare la segnalazione alla Guardia di Finanza. Analogamente a quanto accadeva in relazione alla precedente formulazione, infatti, non è chiaro se i soggetti obbligati debbano limitarsi a comunicare la violazione alla sola Ragioneria territoriale dello Stato (che opererà poi la segnalazione alla Guardia di Finanza) ovvero se gli stessi debbano effettuare la comunicazione sia alla Ragioneria territoriale dello Stato che alla Guardia di Finanza.
Al pari di quanto evidenziato anteriormente alle modifiche in esame (si veda “Contanti: violazioni comunicate solo alle Ragionerie territoriali dello Stato” del 22 dicembre 2011), sembra possibile affermare che è la stessa lettera della norma a far propendere per la correttezza della prima soluzione (comunicazione alla sola Ragioneria territoriale dello Stato). In essa, infatti, si stabilisce che la comunicazione alla Ragioneria territoriale dello Stato è effettuata “per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza, la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate”. In senso contrario, peraltro, sembra condurre la lettura della relazione illustrativa. Si ricorda inoltre che, sul punto, alcuni tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze avevano invitato a una soluzione “cautelativa” (doppia comunicazione da parte dei soggetti destinatari del DLgs. 231/2007), in attesa dell’ultimazione di una nota interpretativa, della quale, al momento, non si ha notizia.
  Maurizio MEOLI

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