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martedì 6 marzo 2012

semplificazioni fiscali Semplificazioni fiscali in Gazzetta

semplificazioni fiscali

Semplificazioni fiscali in Gazzetta

Da ieri, è in vigore il DL 16/2012 in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

/ Sabato 03 marzo 2012
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 di ieri è stato pubblicato il DL n. 16/2012 (decreto sulle semplificazioni fiscali). Il provvedimento, in vigore da ieri, è composto da 13 articoli relativi a: semplificazioni in materia tributaria ed efficientamento e potenziamento dell’azione dell’Amministrazione tributaria, con misure di contrasto all’evasione, potenziamento dell’accertamento, modifiche in materia di sanzioni amministrative e norme su contenzioso tributario e riscossione.
Tra le novità, viene introdotta (art. 11, comma 1 del DL) una specifica sanzione per l’ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze di ammontare superiore a 5 milioni di euro, realizzate su partecipazioni immobilizzate non aventi i requisiti pex, di cui all’art. 1, comma 4 del DL 209/2002 convertito, e delle minusvalenze su dividendi non tassati superiori a 50.000 euro, ex art. 5-quinquies del DL 203/2005 convertito. Tale sanzione è pari al 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.
Prima, infatti, non era prevista una sanzione, bensì l’indeducibilità delle minusvalenze non comunicate. Con l’introduzione di una sanzione amministrativa, mantenendo però la deducibilità, di dato viene ridotto l’effetto negativo conseguente la mancata o inesatta comunicazione.
In relazione alle altre misure – per l’approfondimento delle quali si rinvia agli articoli pubblicati su Eutekne.info di oggi e dei prossimi giorni – oltre a modifiche in materia di rateizzazione dei debiti tributari e di fruizione di benefici fiscali e di regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento formale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 viene reintrodotto il vecchio elenco “clienti e fornitori”, per semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA e per superare, come si legge nella Relazione illustrativa al decreto, le difficoltà operative più volte segnalate dagli operatori.
Per effetto della norma, che modifica l’art. 21 del DL 78/2010 convertito, infatti, è richiesta, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, la comunicazione dell’importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore, riferite all’anno per il quale sussiste l’obbligo di comunicazione. La disposizione non introduce novità per ciò che concerne l’adempimento comunicativo relativo alle cessioni e/o prestazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, in quanto continua a sussistere la soglia stabilita dal comma 1 del citato art. 21, ossia 3.600 euro IVA inclusa.
Cambia anche l’obbligo di comunicazione delle operazioni con i Paesi “black list”, che viene limitato alle operazioni (attive e passive) d’importo superiore a 500 euro, al fine di ridurre gli adempimenti delle imprese.
Inoltre, il decreto introduce la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi ai contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alle registrazioni ai fini IVA dei relativi documenti fiscali. Viene poi abrogata l’imposta di bollo pari al 2% dell’importo trasferito con ogni singola operazione sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, money transfer e altri agenti di attività finanziaria. Tale imposta era contenuta nel DL 138/2011 convertito.
Riviste, poi, le imposte patrimoniali introdotte dal DL 201/2011 e inserita la proroga per il versamento dell’imposta di bollo sulle attività scudate, dal 16 febbraio al 16 maggio 2012.
Invece, a livello di fiscalità locale, come anticipato nei giorni scorsi, a decorrere dall’anno d’imposta 2012 vengono abrogate le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe locali e regionali.
Ancora, in virtù delle nuove disposizioni, dal 1° luglio 2012, non si procederà all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di 30 euro, con riferimento a ogni periodo d’imposta.
Tra le altre misure contenute nel DL, oltre a una procedura meno “rigida” per la chiusura delle partite IVA inattive, a modifiche ad attività e certificazioni catastali e alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), e al potenziamento dell’accertamento in materia doganale e in materia di giochi, solo per citarne alcune, si segnala, infine, un intervento sulle sanzioni catastali.
Infatti, per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10 del DL 78/2010, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all’art. 2, comma 5-bis del DL 225/2010. In caso di mancata presentazione entro tale termine, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 2, comma 12 del DLgs. 23/2011.
 / Michela DAMASCO

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