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venerdì 9 marzo 2012

IVA : operazioni assimilate alle cessioni intracomunitarie non imponibili

Iva

Nei contratti di BENI IN DEPOSITO all'estero, fattura all’atto del prelievo

Per Assonime, solo quando l’acquirente preleva i beni dal deposito, il cedente nazionale deve emettere la fattura relativa alla cessione comunitaria

/ Mercoledì 07 marzo 2012
Il recente approfondimento n. 2/2012, emanato da Assonime, si occupa del trattamento IVA dell’invio dei beni in altro Stato comunitario a titolo non traslativo della proprietà, con particolare riguardo all’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, ed al conseguente obbligo di fatturazione.
La questione trae lo spunto da una pratica molto diffusa tra gli operatori economici che intrattengono rapporti commerciali con soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE, che consiste nel trasferimento dei beni dall’Italia verso altro Paese comunitario, presso il deposito di un soggetto terzo, con successiva commercializzazione dei beni stessi da parte dell’operatore nazionale a favore di clienti stabiliti nel predetto Paese.
In relazione a tale fattispecie, già con la C.M. 23 febbraio 1994, n. 13, l’Agenzia ebbe modo di chiarire che gli invii di beni in altro Stato membro da parte di un soggetto passivo ai fini IVA, per esigenze della sua impresa (cosiddette cessioni “a se stessi”), costituiscono operazioni assimilate alle cessioni intracomunitarie non imponibili, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del DL 331/93, con conseguente obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti.
Tuttavia, in relazione agli adempimenti connessi, le disposizioni del DL 331/93 non prevedono regole specifiche per l’individuazione del momento di emissione della fattura, ma si limitano a rinviare alle disposizioni generali contenute nella disciplina IVA “nazionale”, di cui al DPR 633/72 (art. 56 del DL 331/93).
Ciò sta a significare che, secondo Assonime, la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie (e nel caso di specie, come detto, si realizza un’operazione assimilata), deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione, per il quale è necessario rifarsi ai principi generali di cui all’art. 6 del DPR 633/72, stante la mancanza di disciplina, nell’ambito del DL 331/93, per le cessioni intracomunitarie di beni, anche in relazione al momento di effettuazione dell’operazione.
Ne deriva, quindi, che nella fattispecie delineata (invio dei beni in altro Stato UE a titolo non traslativo della proprietà), l’obbligo di emissione della fattura sorge all’atto della consegna o spedizione dei beni, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 6 del DPR 633/72 per le cessioni di beni mobili.
In deroga alla descritta regola generale, Assonime osserva che una particolare disciplina è stata prevista da parte dell’Amministrazione finanziaria nell’ipotesi di beni inviati in altro Stato comunitario in esecuzione di accordi di consignment stock. Tale schema contrattuale prevede:
- l’invio dei beni all’acquirente comunitario presso un suo deposito, o presso un deposito di terzi, a cui abbia accesso esclusivo l’acquirente stesso;
- l’acquirente preleva i beni dal deposito in funzione delle sue esigenze d’impresa, e solo all’atto di tale prelievo si realizza il trasferimento della proprietà dei beni.
In relazione alle predette caratteristiche del contratto, l’Agenzia, con la R.M. 18 ottobre 1996, n. 235, ha ritenuto che l’invio dei beni in altro Stato UE, in esecuzione di accordi di consignment stock, non realizza il momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, il quale si configura solamente all’atto del successivo prelievo dei beni stessi da parte dell’acquirente, in funzione dei bisogni dell’impresa.
Tale conclusione, tra l’atro, è stata avallata anche nella speculare ipotesi di invio dei beni da altro Paese comunitario in Italia (R.M. 10 aprile 2000, n. 44).
In buona sostanza, conclude Assonime, in presenza di un contratto di consignment stock, il cedente nazionale deve emettere la fattura relativa alla cessione intracomunitaria, di cui all’art. 41 del DL 331/93, solamente all’atto del prelievo dei beni dal deposito da parte dell’acquirente, in quanto solo in tale momento l’operazione si considera effettuata, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 (fermo restando il limite di un anno, previsto dallo stesso art. 6, a partire dalla consegna dei beni).
Disciplina derogatoria rispetto alla regola generale
Infine, precisa Assonime, la disciplina descritta deve intendersi derogatoria rispetto alla regola generale, e quindi come tale applicabile solamente in presenza di accordi di consignment stock. In tutti gli altri casi, torna ad applicarsi la regola generale secondo cui la cessione intracomunitaria si intende effettuata anche per il solo invio dei beni in altro Stato Ue per esigenze dell’impresa.
 / Sandro CERATO

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