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lunedì 26 marzo 2012

bollo

Società di leasing soggetto passivo del «bollo auto» fino al 15 agosto 2009

Lo ha ribadito la Cassazione, in relazione al periodo che precede l’entrata in vigore della L. 99/2009
/ Lunedì 26 marzo 2012
Con la sentenza 21 marzo 2012 n. 4507, la Corte di Cassazione ha ribadito che nel periodo in cui vigeva il testo originario dell’art. 5 del DL 953/82 (ossia ante L. 99/2009) e quindi fino al 15 agosto 2009, soggetto passivo della tassa automobilistica (cosiddetto “bollo auto) fosse il proprietario/concedente dell’autoveicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), ossia la società di leasing.
Facendo un breve excursus normativo, si ricorda che l’art. 5 del DL n. 953/82 (comma 32), nella versione ante L. n. 99/2009, prevedeva che, nel caso di leasing, soggetto tenuto al pagamento della tassa fosse la società di leasing (locatore), in quanto effettiva proprietaria del mezzo (in tal senso, R.M. 11 agosto 1989 n. 502534 e C.T. Reg. Milano 22 gennaio 2009 n. 8).
Con l’art. 7 della L. 23 luglio 2009 n. 99, che ha modificato l’art. 5 del DL 30 dicembre 82 n. 953 (conv. L. 28 febbraio 83 n. 53), è stato precisato che in caso di locazione finanziaria l’obbligo di pagamento sussiste in capo all’utilizzatore.
Con la recente sentenza n. 4507 del 21 marzo 2012, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nel periodo in cui vigeva il testo originario dell’art. 5 del DL n. 953/82 (ossia ante L. 99/2009), soggetto passivo della tassa di possesso fosse il proprietario/concedente dell’autoveicolo concesso in locazione finanziaria (leasing).
La disposizione introdotta dall’art. 7, comma 2 della L. 99/2009, che ha aggiunto tra i soggetti passivi del tributo de quo, gli “usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria” estende la soggettività passiva tributaria agli utilizzatori degli autoveicoli concessi in leasing soltanto a decorrere dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della L. n. 99/2009).
La L. 99/2009 ha esteso la soggettività passiva agli utilizzatori
Ciò in quanto, come ritenuto dalla Suprema Corte, la norma contenuta nel citato art. 7 non ha né natura interpretativa, né “procedimentale”, ma innovativa e sostanziale.
Nella fattispecie considerata dai giudici, viene rigettato il ricorso proposto da una società di leasing della Regione Lombardia, condannata al pagamento di 2690 avvisi di accertamento emessi nei suo confronti a titolo di tassa automobilistica dovuta per l’anno 2004.

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