iva
Chiusura delle partite IVA inattive entro fine mese
Entro il prossimo 2 aprile è ancora possibile chiudere la partita IVA inattiva con il versamento di 129 euro, evitando così eventuali controlli
/ Martedì 13 marzo 2012
Scade il prossimo lunedì 2 aprile 2012 il termine ultimo per poter sanare l’omessa comunicazione della chiusura della partita IVA con il versamento della sanzione ridotta di 129 euro, a condizione che la violazione non sia già stata contestata da parte dell’Ufficio con atto portato a conoscenza del contribuente.
Il versamento dell’importo può essere effettuato tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo “8110” e indicando il numero di partita IVA a cui si riferisce la sanatoria.
Oltre a questo, non è necessario effettuare alcun ulteriore adempimento, quale ad esempio:
- la presentazione della copia del pagamento agli uffici dell’Agenzia delle Entrate (infatti, i dati dei pagamenti vengono telematicamente acquisiti a sistema);
- la presentazione della dichiarazione di cessazione attività tramite i modelli AA9/10 o AA7/10, in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione.
Inoltre, avvalendosi di tale misura, il contribuente sana anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento.
Si segnala che, qualora non siano ancora decorsi i termini, resta ferma la possibilità di sanare la violazione della tardiva o omessa comunicazione di cessata attività avvalendosi del ravvedimento operoso. Se la dichiarazione di cessazione attività viene presentata entro un anno dalla violazione, è prevista la riduzione della sanzione:
- a 51 euro (pari a un decimo di 516 euro) per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011;
- a 64 euro (pari a un ottavo di 516 euro) per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.
Nel caso in cui il contribuente non si avvalga di tale sanatoria, potrebbe essere esposto ai controlli dell’Amministrazione finanziaria volti a revocare d’ufficio le posizioni fiscali non più operative, in attuazione del comma 15-quinquies dell’art. 35 del DPR 633/72 (al riguardo, si veda “Aggiornata la revoca d’ufficio delle partite IVA inattive” del 6 marzo 2012).
Da quanto sopra, escludendo il caso in cui ci si avvalga del ravvedimento operoso, per il contribuente è più conveniente procedere autonomamente alla chiusura della partita IVA versando la sanzione ridotta pari a 129 euro, invece che attendere gli eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria.
Il versamento dell’importo può essere effettuato tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo “8110” e indicando il numero di partita IVA a cui si riferisce la sanatoria.
Oltre a questo, non è necessario effettuare alcun ulteriore adempimento, quale ad esempio:
- la presentazione della copia del pagamento agli uffici dell’Agenzia delle Entrate (infatti, i dati dei pagamenti vengono telematicamente acquisiti a sistema);
- la presentazione della dichiarazione di cessazione attività tramite i modelli AA9/10 o AA7/10, in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione.
Inoltre, avvalendosi di tale misura, il contribuente sana anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento.
Si segnala che, qualora non siano ancora decorsi i termini, resta ferma la possibilità di sanare la violazione della tardiva o omessa comunicazione di cessata attività avvalendosi del ravvedimento operoso. Se la dichiarazione di cessazione attività viene presentata entro un anno dalla violazione, è prevista la riduzione della sanzione:
- a 51 euro (pari a un decimo di 516 euro) per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011;
- a 64 euro (pari a un ottavo di 516 euro) per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.
Nel caso in cui il contribuente non si avvalga di tale sanatoria, potrebbe essere esposto ai controlli dell’Amministrazione finanziaria volti a revocare d’ufficio le posizioni fiscali non più operative, in attuazione del comma 15-quinquies dell’art. 35 del DPR 633/72 (al riguardo, si veda “Aggiornata la revoca d’ufficio delle partite IVA inattive” del 6 marzo 2012).
In seguito ai controlli la sanzione aumenta
In tale ipotesi, qualora non siano opposte contestazioni all’avviso di revoca della partita IVA comunicato dall’Agenzia delle Entrate, la somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività (di importo variabile tra 516 e 2.065 euro) è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo, salvo che il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In quest’ultimo caso, l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo, pari a 172 euro.Da quanto sopra, escludendo il caso in cui ci si avvalga del ravvedimento operoso, per il contribuente è più conveniente procedere autonomamente alla chiusura della partita IVA versando la sanzione ridotta pari a 129 euro, invece che attendere gli eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria.
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