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martedì 6 marzo 2012

IVA a doppio binario nello stoccaggio di gas


IVA a doppio binario nello stoccaggio di gas

La ris. 22 dell’Agenzia chiarisce che è fuori campo il trasferimento del bene «consegna e ritiro», mentre rileva la prestazione di deposito

/ Martedì 06 marzo 2012
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22 di ieri, ha esaminato la fattispecie del Gestore dei Servizi Elettrici che eroga una prestazione di stoccaggio virtuale del gas naturale, a norma del DLgs. n. 130/2010, soffermandosi sugli effetti IVA di due problematiche:
- lo stoccaggio virtuale nella forma “consegna e ritiro“, in cui i Soggetti Investitori, aderenti alle iniziative di sviluppo della capacità di stoccaggio del gas naturale, consegnano fisicamente, nel periodo estivo, il gas naturale agli Stoccatori Virtuali, per averlo riconsegnato - sempre materialmente - nel successivo periodo invernale;
- gli importi erogati dal Soggetto Investitore e dallo Stoccatore Virtuale, in caso di inadempimento contrattuale per mancata consegna o restituzione del gas.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato, in primo luogo, che la modalità “consegna e ritiro” può ritenersi riconducibile allo schema del contratto di deposito irregolare di cui all’art. 1782 c.c., caratterizzato da due elementi peculiari: la natura “fungibile“ dei beni depositati, e la facoltà di uso degli stessi da parte del depositario. Si tratta di un atto ad effetti obbligatori, sebbene comporti il trasferimento della proprietà dei beni fungibili depositati in capo al depositario: l’individuazione del corretto trattamento, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, presuppone la valutazione dell’insieme degli elementi qualificanti la fattispecie.
In particolare, la ris. n. 22/2012 ha sostenuto che la consegna del bene, a cura del Soggetto Investitore, non rappresenta la manifestazione della volontà di effettuare una cessione, e la successiva riconsegna, ad opera dello Stoccatore Virtuale, al soggetto depositante - da parte del depositario - costituisce l’adempimento dell’obbligo di restituzione, che trova la propria fonte nella causa del contratto di deposito.
Non assumono, pertanto, rilevanza i singoli passaggi del bene dal depositante al depositario, e viceversa, poiché la fattispecie deve, invece, essere inquadrata come prestazione di servizio per la quale assume importanza la remunerazione dovuta per l’attività resa dal depositario: conseguentemente, si deve escludere che il trasferimento del gas - dal Soggetto Investitore al GSE e da quest’ultimo allo Stoccatore Virtuale in estate, e viceversa in inverno- realizzi una cessione rilevante ai fini IVA, come peraltro già sostenuto in passato dalla stessa Amministrazione finanziaria (cfr. R.M. n. 141/2000 e n. 500084/1974).
Diversamente, le prestazioni di stoccaggio, rese dal GSE e dagli Stoccatori Virtuali, costituiscono operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 633/1972.
La fattispecie “consegna e ritiro” viene meno in caso di inadempimento
L’Agenzia delle Entrate ha, poi, osservato che, con riferimento agli importi dovuti in occasione dell’inadempimento degli obblighi di consegna e restituzione del gas, tali anomalie determinano il venir meno della fattispecie “consegna e ritiro”, poiché si realizza soltanto la prima fase: emergono, quindi, elementi che attribuiscono rilevanza IVA al pagamento di tali somme, anche se ciò non inficia la qualificazione dell’operazione nelle ipotesi di ordinario svolgimento degli accordi negoziali, che rimane comunque riconducibile allo schema del deposito irregolare.
L’eventuale mancata consegna delle quantità di gas dovute dal Soggetto Investitore, in base alle previsioni contrattuali, non esime lo Stoccatore Virtuale dall’obbligo di consegna delle quantità convenute, comprese quelle non consegnate. Con l’effetto che, nel caso di inadempimento del Soggetto Investitore, l’importo dovuto da costui rappresenta il corrispettivo della relativa quantità di gas che il Soggetto Investitore ritirerà secondo quanto previsto dal contratto: si perfeziona, quindi, tra il GSE e quest’ultimo una cessione di gas naturale da assoggettare a IVA.
Il medesimo principio opera rispetto all’importo di pari ammontare che il Soggetto Investitore riceve dal GSE, nel caso di inadempimento dello Stoccatore Virtuale di riconsegna della quantità di gas già consegnata. Tali somme non possono, pertanto, essere qualificate come le penalità che l’art. 15, comma 1, n. 1), del DPR n. 633/1972 esclude dall’ambito di operatività dell’imposta sul valore aggiunto.
 / Michele BANA

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